((Art. 14 sexies 
 
Proroga di disposizioni in materia  di  incarichi  di  vicesegretario
                              comunale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9  e  10,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano  fino
al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se  conferiti  entro  tale
data, proseguono sino alla naturale scadenza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16-ter,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento
          delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). -  1.
          Il  corso-concorso  di  formazione  previsto  dal  comma  2
          dell'articolo 13 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la
          durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
          due mesi presso uno o piu'  comuni.  Durante  il  corso  e'
          effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
          secondo i criteri stabiliti  dal  Consiglio  direttivo  per
          l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.  Nel
          biennio  successivo  alla  data  della  prima  nomina,   il
          segretario  reclutato  a  seguito  del  corso-concorso   di
          formazione di cui al presente comma e' tenuto,  a  pena  di
          cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali  e
          provinciali, ad assolvere a obblighi formativi  suppletivi,
          in misura pari ad  almeno  120  ore  annuali,  mediante  la
          partecipazione a corsi  organizzati,  anche  con  modalita'
          telematiche,     nell'ambito      della      programmazione
          dell'attivita' didattica di cui all'articolo 10,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213. 
              2. Una quota non superiore al 30 per  cento  dei  posti
          del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'  essere  riservata
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che siano in possesso dei  titoli  di  studio
          previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali
          e provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
          cinque anni in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle
          quali e'  previsto  il  possesso  dei  medesimi  titoli  di
          studio. 
              3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  alle
          procedure di reclutamento in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, per
          le quali  non  sia  stato  avviato  il  relativo  corso  di
          formazione. 
              4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   per   quanto   non
          diversamente disciplinato dal presente articolo, continuano
          ad  applicarsi  le  disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
              5. Al fine di sopperire con  urgenza  alla  carenza  di
          segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
          riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
          al sesto corso-concorso  selettivo  di  formazione  per  il
          conseguimento   dell'abilitazione   richiesta    ai    fini
          dell'iscrizione di  224  segretari  comunali  nella  fascia
          iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
          provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
          per  gli  affari  interni  e  territoriali  del   Ministero
          dell'interno 18 dicembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - 4a Serie speciale -  n.  102  del  28  dicembre
          2018, una sessione aggiuntiva del  corso-concorso  previsto
          dal comma 2 dell'articolo 13  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
          465, destinata a 223 borsisti ai  fini  dell'iscrizione  di
          ulteriori 172  segretari  comunali  nella  fascia  iniziale
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. 
              6. Alla sessione aggiuntiva di  cui  al  comma  5  sono
          ammessi i candidati che  abbiano  conseguito  il  punteggio
          minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di  cui
          al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla  sessione
          ordinaria e non si siano collocati  in  posizione  utile  a
          tale fine, secondo  l'ordine  della  relativa  graduatoria,
          nonche', su domanda e previa verifica della permanenza  dei
          requisiti, i candidati che,  essendo  risultati  idonei  ai
          concorsi per l'accesso al terzo,  al  quarto  e  al  quinto
          corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla  frequentazione
          dei corsi stessi, a condizione che  abbiano  conseguito  il
          punteggio minimo di idoneita'. 
              7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del
          presente articolo si  provvede  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
          di  cui  al  comma  5  nell'Albo  nazionale  dei  segretari
          comunali  e  provinciali   e'   comunque   subordinata   al
          conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
          rilasciata in conformita' alla disciplina vigente. 
              9. Nei tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
          comuni aventi popolazione fino  a  5.000  abitanti,  ovvero
          popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso  di
          comuni che  abbiano  stipulato  tra  loro  convenzioni  per
          l'ufficio di segreteria, qualora sia  vacante  la  sede  di
          segreteria, singola o  convenzionata,  e  la  procedura  di
          pubblicizzazione finalizzata  alla  nomina  del  segretario
          titolare  ai  sensi  dell'articolo   15,   comma   4,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia  andata  deserta  e
          non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
          scavalco, con riferimento al contingente  di  personale  in
          disponibilita', le funzioni  attribuite  al  vicesegretario
          possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
          richiesta del sindaco, previa autorizzazione del  Ministero
          dell'interno, per  un  periodo  comunque  non  superiore  a
          ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario  di  ruolo
          in servizio da almeno due anni presso un  ente  locale,  in
          possesso dei requisiti per la partecipazione  al  concorso,
          previo assenso dell'ente locale di appartenenza e  consenso
          dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto  ad  avviare
          una nuova procedura di pubblicizzazione per la  nomina  del
          segretario titolare entro i novanta  giorni  successivi  al
          conferimento delle funzioni di cui al  periodo  precedente.
          Il funzionario incaricato  e'  tenuto  ad  assolvere  a  un
          obbligo  formativo   di   almeno   20   ore   mediante   la
          partecipazione a corsi, anche  con  modalita'  telematiche,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  Consiglio  direttivo
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
          valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.
          Resta salva per il Ministero dell'interno  la  possibilita'
          di assegnare, in  ogni  momento,  un  segretario  reggente,
          anche a scavalco. 
              10. Le disposizioni del comma 9 del  presente  articolo
          si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
          indicati  stipuli  una   convenzione   per   l'ufficio   di
          segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma  1,  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  o  ne
          abbia una in corso, purche' la sede di  segreteria  risulti
          vacante. 
              11. La classe di segreteria delle convenzioni  previste
          dall'articolo 98, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  determinata
          dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati. 
              12. Le modalita'  e  la  disciplina  di  dettaglio  per
          l'applicazione  dei  nuovi   criteri   di   classificazione
          previsti dal  presente  articolo,  compresa  la  disciplina
          della relativa fase transitoria, sono definite con  decreto
          del  Ministro  dell'interno,  da  adottare,  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  ai  sensi  dell'articolo
          10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012,
          n.  174,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di  quanto  stabilito
          dall'articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13. I nuovi criteri  di  classificazione  previsti  dal
          presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  di
          cui al comma 12. Per le convenzioni  stipulate  sulla  base
          dei nuovi criteri, ai segretari  posti  in  disponibilita',
          titolari  di  sedi   convenzionate,   e'   corrisposto   il
          trattamento economico in godimento presso l'ultima sede  di
          servizio, previsto dal contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro di categoria, con esclusione della  retribuzione  di
          posizione, che e' riconosciuta nella misura pari  a  quella
          stabilita per il comune capofila.».