Art. 11 Entrata in esercizio 1. I soggetti beneficiari garantiscono l'entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l'ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5% delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un'istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull'istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. 3. In conformita' alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.