Art. 13 
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti
previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12  e  dal  provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a: 
    a)  rispettare   le   disposizioni   previste   dalla   normativa
eurounitaria  e  nazionale,  con  particolare  riferimento  a  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77  del
2021; 
    b)  manutenere  e   garantire   l'accesso   del   pubblico   alla
infrastruttura di  ricarica  nei  cinque  anni  successivi  alla  sua
entrata in esercizio, assicurando, per il medesimo periodo, anche  il
mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia  telefonica  che
tramite strumenti informatici; 
    c) riportare su tutte le infrastrutture di ricarica  un  logo  ad
alta visibilita' che dia evidenza del contributo  pubblico  ricevuto,
secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 15; 
    d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata
per tutte le  transazioni  relative  alla  proposta  progettuale  per
assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR; 
    e) effettuare i controlli di gestione previsti dalla legislazione
nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure  e
delle spese sostenute prima di  rendicontarle  al  soggetto  gestore,
nonche'  la   riferibilita'   delle   spese   al   progetto   ammesso
all'agevolazione a valere sul PNRR; 
    f)  rispettare  gli  adempimenti  connessi   agli   obblighi   di
rilevazione  dei  dati  di  monitoraggio   relativi   all'avanzamento
procedurale,  fisico  e  finanziario  del  progetto  secondo   quanto
previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento  (UE)
2021/241, nonche' gli obblighi di rendicontazione  del  conseguimento
di milestone e target associati al progetto per  la  quota  parte  di
competenza  e  di  predisposizione  della   relativa   documentazione
giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita
piattaforma  informatica,  nonche'   garantendone   la   correttezza,
l'affidabilita' e la congruenza con il tracciato informativo previsto
per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS); 
    g) trasmettere le informazioni richieste per l'operativita' della
Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione
dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico; 
    h) segnalare eventuali fattori che  possano  determinare  ritardi
che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di
spesa definita nel cronoprogramma,  relazionando  all'Amministrazione
centrale titolare di intervento, ovvero  al  soggetto  gestore  della
misura; 
    i)  rispettare  gli  adempimenti  in   materia   di   trasparenza
amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.
97, e  gli  obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando  nella
documentazione progettuale che il progetto e' finanziato  nell'ambito
del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti
«Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» e  valorizzando
l'emblema dell'Unione europea; 
    l) assicurare la conservazione della  documentazione  progettuale
in  fascicoli  cartacei  o  informatici  ai   fini   della   completa
tracciabilita' delle operazioni,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'art.  9,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021.  Tali
fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e  verifica  previste  dal
sistema di gestione e controllo del PNRR, sono  messi  prontamente  a
disposizione, su richiesta del Ministero, del Servizio  centrale  per
il  PNRR,  dell'Organismo  di  Audit,  della   Commissione   europea,
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della  Corte  dei
conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle  competenti
Autorita'  giudiziarie  nazionali  e   autorizzare   la   Commissione
medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i  diritti
di cui all'art. 129, paragrafo 1, del  regolamento  finanziario  (UE,
Euratom, 2018/1046); 
    m) rispettare  l'obbligo  di  indicazione  del  CUP  su  tutti  i
documenti probatori delle  spese  effettivamente  sostenute -  o  dei
costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni  semplificate
in materia di costi - ed esposte  a  rendicontazione,  inerenti  alla
proposta progettuale ammessa all'agevolazione; 
    n) comprovare che la realizzazione  delle  attivita'  progettuali
sia coerente con  i  principi  e  gli  obblighi  specifici  del  PNRR
relativamente al principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»
(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento  (UE)  2020/852  e,  ove
applicabili, con i principi  del  tagging  clima  e  digitale,  della
parita' di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2,  3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta
dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea,  della  protezione  e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 
    o) garantire una tempestiva e diretta  informazione  agli  organi
preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore,
sull'avvio e l'andamento di  eventuali  procedimenti  giudiziari,  in
sede civile, penale o amministrativa, che  dovessero  interessare  le
operazioni relative al progetto e  comunicare  le  irregolarita',  le
frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi  riscontrati,
nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle  verifiche  di
competenza e  adottare  le  misure  necessarie,  nel  rispetto  delle
procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con  quanto
indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; 
    p) adottare misure adeguate volte a rispettare  il  principio  di
sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di  interessi,
delle frodi, comprese  le  frodi  sospette,  della  corruzione  e  di
recupero e  restituzione  dei  fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati, nonche' a garantire il  rispetto  del  divieto  di  doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; 
    q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte  le
richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o
dal soggetto gestore; 
    r) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti  tecnici  periodici  formulate  dal  soggetto   gestore   in
attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse; 
    s) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero, anche effettuati  dal  soggetto  gestore,  facilitando
altresi' le verifiche dell'Ufficio competente  per  i  controlli  del
Ministero medesimo, dell'Unita' di Audit, della Commissione europea e
di  altri  organismi  autorizzati,  che  verranno  effettuate   anche
attraverso  controlli  in  loco  presso   i   Soggetti   responsabili
dell'attuazione degli interventi. 
  2. I soggetti beneficiari possono cedere, previa  comunicazione  al
Ministero e al soggetto gestore, la titolarita' delle  infrastrutture
di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in opera.
La  cessione  e'  subordinata  all'assunzione  da  parte  dei   nuovi
titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione,  di
ciascuno  degli  obblighi   previsti   in   relazione   ai   soggetti
beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2.  Il  Ministero,
anche avvalendosi del soggetto gestore,  verifica,  a  seguito  della
comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario,
dei requisiti di cui al secondo periodo  del  presente  comma,  anche
agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.