Art. 14 Revoca del contributo 1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario: a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita'; b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11. 2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all'art. 15. 3. Nel caso di cessione delle infrastrutture di ricarica a terzi di cui all'art. 13, comma 2, il Ministero revoca il contributo: a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 2; b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita'; b) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15. 4. Il soggetto beneficiario o il cessionario ai sensi dell'art. 13, comma 2, e' tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. 5. Il Ministero puo' effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi. 6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.