Art. 14 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1.  I  contributi  sono  revocati  dal  Ministero  se  il  soggetto
beneficiario: 
    a) ha reso, nell'istanza di ammissione al  beneficio  di  cui  al
presente  decreto  o  in  qualunque  altra  fase  del   procedimento,
dichiarazioni mendaci ovvero ha  esibito  atti  contenenti  dati  non
rispondenti a verita'; 
    b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11. 
  2. I contributi sono altresi' revocati, in tutto o  in  parte,  nei
casi individuati con il decreto di cui all'art. 15. 
  3. Nel caso di cessione delle infrastrutture di ricarica a terzi di
cui all'art. 13, comma 2, il Ministero revoca il contributo: 
    a) se e' mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 2; 
    b) se il cessionario ha  reso  dichiarazioni  mendaci  ovvero  ha
esibito atti contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15. 
  4. Il soggetto beneficiario o il cessionario ai sensi dell'art. 13,
comma 2, e' tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. 
  5.  Il  Ministero  puo'   effettuare,   in   qualunque   fase   del
procedimento,  anche  delegando  il  soggetto  gestore,  ispezioni  e
controlli, volti alla verifica del rispetto  delle  disposizioni  del
presente  decreto,  sui   soggetti   beneficiari,   sugli   eventuali
cessionari e sui  siti  ove  sono  installate  le  infrastrutture  di
ricarica oggetto dei contributi. 
  6. Il Ministero procede al  recupero  degli  importi  eventualmente
versati anche avvalendosi del soggetto gestore.