Art. 15 Disposizioni attuative 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua il soggetto gestore, definisce i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonche' gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto, in conformita' alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo». 2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Ministero individua altresi' i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 e in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalita'.