Art. 15 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero individua  il  soggetto  gestore,  definisce  i
termini e le modalita' di presentazione delle istanze  di  ammissione
al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalita'  per
la concessione e l'erogazione dei contributi, nonche'  gli  ulteriori
elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'Investimento  di  cui
al presente decreto, in conformita' alle disposizioni in  materia  di
PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno
significativo». 
  2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma  1,  il  Ministero
individua altresi' i casi di revoca totale e parziale del contributo,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 e in ogni caso nel  rispetto
del principio di proporzionalita'.