Art. 10
Valore dei diritti all'aiuto e convergenza
1. Ai sensi dell'art. 87 del regolamento (UE) n. 2021/2115, al
sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' destinato il
massimale derivante dalla differenza tra la dotazione finanziaria
annuale per i pagamenti diretti stabilita nell'allegato IX del
medesimo regolamento e i plafond destinati agli interventi di cui
agli articoli 14, 15, 16 e 22 del presente decreto.
2. Il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' un
pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi
dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 2021/2115, tale sostegno e'
concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di
ciascun diritto e' determinato, prima della convergenza, sommando al
suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento
per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
(inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale
finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il
pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non
all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto,
l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022
non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al
regolamento (UE) n. 2021/2115.
3. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo
per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, e' fissato a
duemila euro.
4. Ai sensi dell'art. 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n.
2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto
hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario
medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo
di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al
reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili
associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale
titoli.
5. Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da
raggiungere entro l'anno di domanda 2026 di cui al comma 4 e il
valore unitario dei diritti all'aiuto, determinato ai sensi del comma
2, sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di uguale valore.
6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
2021/2115, l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto per
conformarsi al comma 5 e' finanziato con le risorse ricavate
dall'applicazione del livello massimo di cui al comma 3 e dalla
riduzione della differenza tra il valore unitario, determinato ai
sensi dei commi 2 e 3, dei diritti all'aiuto il cui valore unitario
si situa sopra la media e l'importo unitario medio previsto per il
sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026.
7. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
2021/2115, la riduzione di cui al comma 6 non supera il 30%, fatti
salvi comunque gli incrementi annuali, di cui al comma 5, necessari
per raggiungere il valore minimo dei diritti all'aiuto di cui al
comma 4.
8. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 2021/2115, sia assunta la decisione di non
concedere piu' il sostegno di base al reddito per la sostenibilita'
sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti assegnati scadono il 31
dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale si applica
tale decisione.