Art. 10 Valore dei diritti all'aiuto e convergenza 1. Ai sensi dell'art. 87 del regolamento (UE) n. 2021/2115, al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' destinato il massimale derivante dalla differenza tra la dotazione finanziaria annuale per i pagamenti diretti stabilita nell'allegato IX del medesimo regolamento e i plafond destinati agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 22 del presente decreto. 2. Il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 2021/2115, tale sostegno e' concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto e' determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115. 3. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, e' fissato a duemila euro. 4. Ai sensi dell'art. 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli. 5. Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l'anno di domanda 2026 di cui al comma 4 e il valore unitario dei diritti all'aiuto, determinato ai sensi del comma 2, sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di uguale valore. 6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115, l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto per conformarsi al comma 5 e' finanziato con le risorse ricavate dall'applicazione del livello massimo di cui al comma 3 e dalla riduzione della differenza tra il valore unitario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, dei diritti all'aiuto il cui valore unitario si situa sopra la media e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026. 7. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2021/2115, la riduzione di cui al comma 6 non supera il 30%, fatti salvi comunque gli incrementi annuali, di cui al comma 5, necessari per raggiungere il valore minimo dei diritti all'aiuto di cui al comma 4. 8. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115, sia assunta la decisione di non concedere piu' il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti assegnati scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale si applica tale decisione.