Art. 11 Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica 1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' concesso agli agricoltori in attivita' che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprieta' o in affitto, al momento della loro attivazione. 2. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attivita' dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformita'. 3. Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in premessa. 4. La domanda unica e' presentata presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio di ogni anno. 5. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115, circa la possibilita' che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) n. 2016/679 e (UE) n. 2018/1725: a) identita' del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'art. 2, punto 11), della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 2022/128; b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate; c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilita', condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda; d) informazioni pertinenti per la condizionalita'; e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto. 6. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, e' presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono cosi' considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda. 7. Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui al comma 5 del presente articolo e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173, i moduli precompilati di cui al comma 6 del presente articolo indicano: a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili; b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie; c) le informazioni rilevanti per la condizionalita' e gli interventi; d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto. 8. Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato. Per le parcelle interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 9. La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari. 10. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varieta' di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformita' alla direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda. 11. In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori provvedono affinche' sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e modalita' definite dall'organismo di coordinamento. 12. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173: a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformita' relative a condizioni di ammissibilita' non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi; b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN; c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata. 13. In caso di non conformita' alle condizioni di ammissibilita' rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformita', con le modalita' fissate dal medesimo organismo pagatore. 14. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. L'organismo pagatore puo' riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.