Art. 11
Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica
1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.
2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e'
concesso agli agricoltori in attivita' che detengono diritti
all'aiuto assegnati in Italia, in proprieta' o in affitto, al momento
della loro attivazione.
2. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento
dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attivita'
dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili
a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio
dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione
specificati nell'allegato III. Gli ettari dichiarati devono essere
conformi alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del
presente decreto nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di
forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del
regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici
utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31
dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta
responsabile del mantenimento della suddetta conformita'.
3. Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve
costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai
decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in premessa.
4. La domanda unica e' presentata presso l'organismo pagatore che
detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio
di ogni anno.
5. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito
elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115, circa la possibilita'
che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o
dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i
diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) n.
2016/679 e (UE) n. 2018/1725:
a) identita' del beneficiario, compresa, se del caso,
l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito
all'art. 2, punto 11), della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 2021/2116 e per il quale sono fornite le
informazioni minime stabilite dall'art. 44 del regolamento (UE) n.
2022/128;
b) gli interventi richiesti e le relative informazioni
dettagliate;
c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni
di ammissibilita', condizioni e altri requisiti pertinenti per
l'intervento oggetto di domanda;
d) informazioni pertinenti per la condizionalita';
e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la
corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui
all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2116 in
relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.
6. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la
domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi
a superficie, e' presentata attraverso il modulo di domanda
geospaziale precompilato di cui all'art. 5 del regolamento (UE)
n. 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le
informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione
e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli
interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli
animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca
dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del
beneficiario rilevanti per un intervento sono cosi' considerati come
inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di
informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per
la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.
7. Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui al comma 5
del presente articolo e il contenuto minimo della domanda geospaziale
stabilito dall'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2022/1173, i moduli precompilati di cui al comma 6 del presente
articolo indicano:
a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e
delle superfici non agricole considerate ammissibili;
b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la
corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno
precedente ai fini degli interventi a superficie;
c) le informazioni rilevanti per la condizionalita' e gli
interventi;
d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle
superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.
8. Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni
contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile
della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse
anche in caso di accettazione del modulo precompilato. Per le
parcelle interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 regimi
per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo
precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti
fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1107/2009.
9. La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una
domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari.
10. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari
ammissibili, vanno indicati la varieta' di sementi utilizzata, i
quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le
etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in
conformita' alla direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere
allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla
presentazione della domanda unica le etichette devono essere
trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno
dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e'
consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1°
settembre dell'anno di domanda.
11. In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori
provvedono affinche' sia considerata una sola domanda di aiuto per
tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene
dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne
comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e
modalita' definite dall'organismo di coordinamento.
12. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in
parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi
dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173:
a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della
superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15
novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che
il beneficiario e' stato informato dell'intenzione di svolgere
controlli in loco o per non conformita' relative a condizioni di
ammissibilita' non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal
sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli
amministrativi;
b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini
e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi
momento precedente la data fissata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del
presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli
interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie
registrati in BDN;
c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno. Non
sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario
e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o
venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco
senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte
della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.
13. In caso di non conformita' alle condizioni di ammissibilita'
rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o
il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono
informati, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare la
domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non
conformita', con le modalita' fissate dal medesimo organismo
pagatore.
14. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi
forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in
qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori
palesi riconosciuti dall'organismo pagatore competente sulla base di
una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il
beneficiario abbia agito in buona fede. L'organismo pagatore puo'
riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati
agevolmente durante un controllo amministrativo.