Art. 11 
 
          Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE)  n.
2021/2115, il sostegno di base al reddito per  la  sostenibilita'  e'
concesso  agli  agricoltori  in  attivita'  che   detengono   diritti
all'aiuto assegnati in Italia, in proprieta' o in affitto, al momento
della loro attivazione. 
  2. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il  pagamento
dei  premi  basati  sulla  superficie,  l'agricoltore  in   attivita'
dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili
a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del  15  maggio
dell'anno di domanda, sulla base di  uno  dei  titoli  di  conduzione
specificati nell'allegato III. Gli ettari  dichiarati  devono  essere
conformi alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f)  del
presente decreto nel corso dell'intero anno civile, salvo i  casi  di
forza maggiore o di circostanze eccezionali di  cui  all'art.  3  del
regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione  delle  superfici
utilizzate per l'attivazione  dei  diritti  all'aiuto  prima  del  31
dicembre  dell'anno   di   domanda,   l'agricoltore   cedente   resta
responsabile del mantenimento della suddetta conformita'. 
  3.  Prima  di  presentare  la  domanda  unica,  l'agricoltore  deve
costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale  di  cui  ai
decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in premessa. 
  4. La domanda unica e' presentata presso l'organismo  pagatore  che
detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il  15  maggio
di ogni anno. 
  5. Ai sensi dell'art. 6,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi  di  seguito
elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi  dell'art.  151,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115, circa la possibilita'
che i loro dati personali siano trattati  da  organismi  nazionali  o
dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i
diritti di protezione  dei  dati  sanciti  dai  regolamenti  (UE)  n.
2016/679 e (UE) n. 2018/1725: 
    a)  identita'  del   beneficiario,   compresa,   se   del   caso,
l'identificazione del gruppo al  quale  partecipano,  quale  definito
all'art. 2, punto 11), della direttiva n. 2013/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, come stabilito dall'art.  59,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 2021/2116 e per  il  quale  sono  fornite  le
informazioni minime stabilite dall'art. 44 del  regolamento  (UE)  n.
2022/128; 
    b)  gli  interventi  richiesti   e   le   relative   informazioni
dettagliate; 
    c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni
di  ammissibilita',  condizioni  e  altri  requisiti  pertinenti  per
l'intervento oggetto di domanda; 
    d) informazioni pertinenti per la condizionalita'; 
    e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti  per  la
corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato  di  cui
all'art. 66, paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  2021/2116  in
relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto. 
  6. Ai sensi dell'art. 69 del  regolamento  (UE)  n.  2021/2116,  la
domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli  interventi
a  superficie,  e'  presentata  attraverso  il  modulo   di   domanda
geospaziale precompilato di  cui  all'art.  5  del  regolamento  (UE)
n. 2022/1173, fornito  dall'organismo  pagatore  competente,  con  le
informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione
e controllo presenti  nel  fascicolo  aziendale.  Relativamente  agli
interventi richiesti dall'allevatore in domanda  unica  basati  sugli
animali, le informazioni relative ai capi sono  desunte  dalla  banca
dati  delle  anagrafi  zootecniche  (BDN).  Tutti  gli  animali   del
beneficiario rilevanti per un intervento sono cosi' considerati  come
inclusi  in  domanda  e  potenzialmente  ammissibili.  Nel  caso   di
informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per
la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda. 
  7. Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui al  comma  5
del presente articolo e il contenuto minimo della domanda geospaziale
stabilito  dall'art.  8  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.
2022/1173, i moduli precompilati di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo indicano: 
    a) l'identificazione univoca di  tutte  le  parcelle  agricole  e
delle superfici non agricole considerate ammissibili; 
    b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e  la
corrispondente superficie determinata per  il  pagamento  per  l'anno
precedente ai fini degli interventi a superficie; 
    c)  le  informazioni  rilevanti  per  la  condizionalita'  e  gli
interventi; 
    d) le informazioni derivanti dal sistema  di  monitoraggio  delle
superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto. 
  8. Il richiedente  integra,  accetta  o  modifica  le  informazioni
contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile
della domanda unica e della correttezza delle informazioni  trasmesse
anche in  caso  di  accettazione  del  modulo  precompilato.  Per  le
parcelle interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 regimi
per  il  clima  e  l'ambiente,  il  richiedente  integra  il   modulo
precompilato  con  le   informazioni   sull'utilizzo   dei   prodotti
fitosanitari registrati ai  sensi  dell'art.  67,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  9. La dimensione minima di una parcella  agricola  oggetto  di  una
domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari. 
  10.  Ai  fini  della  coltivazione  della   canapa   sugli   ettari
ammissibili, vanno indicati la  varieta'  di  sementi  utilizzata,  i
quantitativi utilizzati, espressi in  chilogrammi  per  ettaro  e  le
etichette  ufficiali,  poste  sugli  imballaggi  delle   sementi   in
conformita' alla direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere
allegate  alla  domanda  unica.  Per  le   semine   successive   alla
presentazione  della  domanda  unica  le  etichette   devono   essere
trasmesse  all'organismo  pagatore  competente  entro  il  30  giugno
dell'anno di domanda. Per  le  semine  successive  al  30  giugno  e'
consentito consegnare le etichette entro il  termine  ultimo  del  1°
settembre dell'anno di domanda. 
  11. In caso di trasferimento di  azienda,  gli  organismi  pagatori
provvedono affinche' sia considerata una sola domanda  di  aiuto  per
tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene
dopo la presentazione della domanda  unica,  il  cedente  deve  darne
comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini  e
modalita' definite dall'organismo di coordinamento. 
  12. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto  o  in
parte dal richiedente  alle  seguenti  condizioni  fissate  ai  sensi
dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173: 
    a) per gli interventi oggetto del sistema di  monitoraggio  della
superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il  15
novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che
il  beneficiario  e'  stato  informato  dell'intenzione  di  svolgere
controlli in loco o per non  conformita'  relative  a  condizioni  di
ammissibilita'  non  monitorabili  rilevate  con  mezzi  diversi  dal
sistema   di   monitoraggio   delle   superfici   o   da    controlli
amministrativi; 
    b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o  ovini
e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di  domanda,  in  qualsiasi
momento precedente la data fissata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del
presente decreto mediante  il  ritiro  dell'intera  domanda  per  gli
interventi richiesti  per  tutti  gli  animali  della  stessa  specie
registrati in BDN; 
    c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno.  Non
sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il  beneficiario
e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli  in  loco  o
venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in  loco
senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte
della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata. 
  13. In caso di non conformita' alle  condizioni  di  ammissibilita'
rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o
il sistema di monitoraggio della superficie, i  beneficiari  ne  sono
informati, consentendo la possibilita' di modificare  o  ritirare  la
domanda  di  aiuto  rispetto  alla  parte   interessata   dalla   non
conformita',  con  le  modalita'  fissate  dal   medesimo   organismo
pagatore. 
  14. Le domande di aiuto e gli  eventuali  documenti  giustificativi
forniti dal  beneficiario  possono  essere  corretti  e  adeguati  in
qualsiasi momento dopo essere stati  presentati  in  casi  di  errori
palesi riconosciuti dall'organismo pagatore competente sulla base  di
una  valutazione  complessiva  del  caso  particolare  e  purche'  il
beneficiario abbia agito in buona  fede.  L'organismo  pagatore  puo'
riconoscere  errori  palesi  solo  se  possono   essere   individuati
agevolmente durante un controllo amministrativo.