Art. 12 Riserva nazionale 1. Presso l'organismo di coordinamento e' costituita la riserva nazionale che e' alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualita' di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013, a: a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione: i) delle norme sull'agricoltore in attivita'; ii) dei requisiti minimi; b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprieta' o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si da' priorita' ai diritti di proprieta' e di valore piu' basso; c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori; d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati; e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6. 2. La riserva e' utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorita'. 3. Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori in attivita' che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda e' eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo ove una percentuale piu' elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto alle categorie prioritarie di cui al comma 2. 4. Esaurite le fattispecie prioritarie di cui al comma 2, la riserva viene usata per: a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilita'. L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici e' concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile; b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettera c). 5. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilita', riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati. 6. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attivita', persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro. 7. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 5, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento. 8. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. 9. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi del comma 4 e' consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. 10. Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore. 11. E' esclusa la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la societa' sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.