Art. 12 
 
                          Riserva nazionale 
 
  1. Presso l'organismo di coordinamento  e'  costituita  la  riserva
nazionale  che  e'  alimentata  dagli  importi  corrispondenti,   con
riferimento anche alle annualita' di vigenza del regolamento (UE)  n.
1307/2013, a: 
    a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni
consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non  attivati  nel  biennio
2022-2023, in seguito all'applicazione: 
      i) delle norme sull'agricoltore in attivita'; 
      ii) dei requisiti minimi; 
    b) numero di diritti all'aiuto equivalente al  numero  totale  di
diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per  un  periodo  di
due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro  attivazione  sia
impedita per causa di forza maggiore o circostanze  eccezionali.  Nel
determinare quali diritti, di proprieta' o in affitto, detenuti da un
agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si  da'  priorita'
ai diritti di proprieta' e di valore piu' basso; 
    c)   diritti   all'aiuto   restituiti    volontariamente    dagli
agricoltori; 
    d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati; 
    e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai  sensi  dell'art.
13, commi 5 e 6. 
  2. La riserva e' utilizzata per  assegnare  diritti  all'aiuto  con
criteri oggettivi  e  non  discriminatori,  in  via  prioritaria,  ai
giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli  agricoltori  aventi
diritto in forza di una decisione  giudiziaria  definitiva  o  di  un
provvedimento  amministrativo  definitivo  emanato  dalla  competente
autorita'. 
  3.  Per  assicurare  l'assegnazione  di  diritti   all'aiuto   agli
agricoltori in attivita' che ne hanno diritto, per  ciascun  anno  di
domanda e' eseguita una riduzione percentuale lineare  del  massimale
del regime di pagamento di base non superiore al 3 per  cento,  salvo
ove una percentuale piu' elevata sia  necessaria  per  soddisfare  le
esigenze  di  assegnazione  dei  diritti  all'aiuto  alle   categorie
prioritarie di cui al comma 2. 
  4. Esaurite le fattispecie  prioritarie  di  cui  al  comma  2,  la
riserva viene usata per: 
    a) assegnare diritti all'aiuto  agli  agricoltori  che  coltivano
superfici situate in zone classificate montane o soggette  a  vincoli
naturali significativi, diverse dalle  zone  montane,  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b),
e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette  a  programmi
di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi  ad  una  forma  di
intervento pubblico unionale, nazionale, regionale  o  realizzato  da
altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che
al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilita'.
L'accesso  alla  riserva  nazionale  per  le  predette  superfici  e'
concesso  qualora  l'impegno  sia  scaduto   entro   i   termini   di
presentazione della domanda  unica  e  la  superficie  risponda  alla
definizione di ettaro ammissibile; 
    b) assegnare  diritti  all'aiuto  agli  agricoltori  al  fine  di
compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE)  n.
1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettera c). 
  5. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' stabilito
dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei
diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato  dividendo  il
massimale nazionale per  il  sostegno  di  base  al  reddito  per  la
sostenibilita', riferito all'anno di assegnazione, escluso  l'importo
della  riserva  nazionale,  per  il  numero  di   diritti   all'aiuto
assegnati. 
  6. Possono presentare  domanda  di  accesso  alla  riserva,  presso
l'organismo  pagatore  competente,  gli  agricoltori  in   attivita',
persone fisiche di  eta'  compresa  tra  diciotto  anni  compiuti  al
momento di presentazione  della  domanda  e  sessanta  anni  compiuti
nell'anno della presentazione della domanda e persone  giuridiche  il
cui rappresentante legale e' di eta' non superiore  a  sessanta  anni
nell'anno della  presentazione  della  domanda,  per  una  superficie
minima ammissibile pari ad un ettaro. 
  7. L'accesso alla riserva avviene mediante  assegnazione  di  nuovi
diritti all'aiuto agli  agricoltori  che  non  ne  detengono,  ovvero
mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti,  fino  al
valore fissato ai sensi del comma 5, secondo  le  modalita'  indicate
dall'organismo di coordinamento. 
  8. Ai  fini  dell'assegnazione  dei  nuovi  diritti,  ovvero  degli
incrementi del valore dei diritti,  si  tiene  conto  del  numero  di
ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a  un  legittimo
titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. 
  9. L'accesso alla  riserva  nazionale  ai  sensi  del  comma  4  e'
consentito una  sola  volta  per  la  medesima  superficie,  compreso
l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  10. Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono  accedere
alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del
regolamento (UE) n. 1307/2013.  L'accesso  come  giovane  agricoltore
esclude la possibilita' di presentare una richiesta di  accesso  come
nuovo agricoltore. 
  11. E' esclusa la  possibilita'  di  presentare  una  richiesta  di
accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta  di  accesso
per la societa' sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per
la quale utilizzi i propri requisiti al fine  di  ottenere  l'accesso
alla riserva.