Art. 12
Riserva nazionale
1. Presso l'organismo di coordinamento e' costituita la riserva
nazionale che e' alimentata dagli importi corrispondenti, con
riferimento anche alle annualita' di vigenza del regolamento (UE) n.
1307/2013, a:
a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni
consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio
2022-2023, in seguito all'applicazione:
i) delle norme sull'agricoltore in attivita';
ii) dei requisiti minimi;
b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di
diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di
due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia
impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel
determinare quali diritti, di proprieta' o in affitto, detenuti da un
agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si da' priorita'
ai diritti di proprieta' e di valore piu' basso;
c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli
agricoltori;
d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'art.
13, commi 5 e 6.
2. La riserva e' utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con
criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai
giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi
diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un
provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente
autorita'.
3. Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli
agricoltori in attivita' che ne hanno diritto, per ciascun anno di
domanda e' eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale
del regime di pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo
ove una percentuale piu' elevata sia necessaria per soddisfare le
esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto alle categorie
prioritarie di cui al comma 2.
4. Esaurite le fattispecie prioritarie di cui al comma 2, la
riserva viene usata per:
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano
superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli
naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del
regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b),
e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi
di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di
intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da
altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che
al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilita'.
L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici e'
concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di
presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla
definizione di ettaro ammissibile;
b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di
compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n.
1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettera c).
5. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' stabilito
dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei
diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il
massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la
sostenibilita', riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo
della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto
assegnati.
6. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso
l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attivita',
persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni compiuti al
momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti
nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il
cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessanta anni
nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie
minima ammissibile pari ad un ettaro.
7. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi
diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero
mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al
valore fissato ai sensi del comma 5, secondo le modalita' indicate
dall'organismo di coordinamento.
8. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli
incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di
ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo
titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.
9. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi del comma 4 e'
consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso
l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.
10. Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere
alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del
regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore
esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso come
nuovo agricoltore.
11. E' esclusa la possibilita' di presentare una richiesta di
accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso
per la societa' sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per
la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso
alla riserva.