Art. 13 Trasferimento dei diritti all'aiuto 1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attivita' stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilita', all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalita' stabiliti dall'organismo di coordinamento. 2. L'organismo di coordinamento determina le modalita' e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' le modalita' di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti. 3. I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuita' aziendale, per trasformazioni societarie, sempreche' il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria con le modalita' stabilite nell'allegato VII, facente parte del presente decreto. 4. I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una societa' ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio. 5. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, e' riversato alla riserva nazionale secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento. 6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 e 4, determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui e' stato violato il vincolo.