Art. 13 
 
                 Trasferimento dei diritti all'aiuto 
 
  1.  I  diritti  all'aiuto  possono  essere  trasferiti  solo  a  un
agricoltore in attivita'  stabilito  in  Italia,  salvo  in  caso  di
successione effettiva o successione anticipata,  e  il  trasferimento
deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere  comunicato,
a pena di inopponibilita',  all'organismo  pagatore  che  detiene  il
fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine  e
con le modalita' stabiliti dall'organismo di coordinamento. 
  2. L'organismo di coordinamento determina le modalita' e i  termini
di  trasmissione  dei  trasferimenti  dei  diritti  all'aiuto   dagli
organismi pagatori al «Registro nazionale titoli» di cui  all'art.  3
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11
novembre 2005, n. 231, nonche' le modalita' di gestione  e  convalida
dei medesimi trasferimenti. 
  3.  I  diritti  all'aiuto  ottenuti  gratuitamente  dalla   riserva
nazionale, compresi  quelli  incrementati  di  valore  dalla  riserva
nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni  dall'anno
di  assegnazione  salvo  successione  mortis  causa  e,  laddove  sia
garantita la continuita' aziendale,  per  trasformazioni  societarie,
sempreche' il titolare dei diritti  eserciti,  fino  al  termine  del
vincolo, il controllo sulla societa'  cessionaria  con  le  modalita'
stabilite nell'allegato VII, facente parte del presente decreto. 
  4. I diritti all'aiuto o  gli  incrementi  di  valore  dei  diritti
all'aiuto  ottenuti  gratuitamente  dalla  riserva   nazionale   sono
riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui  il
giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva  ad  una
societa' ne perda il  controllo  effettivo  e  duraturo  prima  della
scadenza del triennio. 
  5. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o
temporaneamente, a titolo oneroso, con o  senza  terra.  In  caso  di
affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non  associati  al
trasferimento di un numero  equivalente  di  ettari  ammissibili,  il
numero di diritti  all'aiuto,  equivalente  al  50%  del  valore  dei
diritti  non  associati  agli  ettari  ammissibili   trasferiti,   e'
riversato  alla  riserva  nazionale  secondo  le  modalita'  indicate
dall'organismo di coordinamento. 
  6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 e 4, determina
la restituzione definitiva dei diritti o  dell'incremento  di  valore
dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda  in
cui e' stato violato il vincolo.