Art. 13
Trasferimento dei diritti all'aiuto
1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un
agricoltore in attivita' stabilito in Italia, salvo in caso di
successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento
deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato,
a pena di inopponibilita', all'organismo pagatore che detiene il
fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e
con le modalita' stabiliti dall'organismo di coordinamento.
2. L'organismo di coordinamento determina le modalita' e i termini
di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli
organismi pagatori al «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11
novembre 2005, n. 231, nonche' le modalita' di gestione e convalida
dei medesimi trasferimenti.
3. I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva
nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva
nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno
di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia
garantita la continuita' aziendale, per trasformazioni societarie,
sempreche' il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del
vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria con le modalita'
stabilite nell'allegato VII, facente parte del presente decreto.
4. I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti
all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono
riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il
giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una
societa' ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della
scadenza del triennio.
5. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o
temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di
affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al
trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il
numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei
diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, e'
riversato alla riserva nazionale secondo le modalita' indicate
dall'organismo di coordinamento.
6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 e 4, determina
la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore
dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in
cui e' stato violato il vincolo.