Art. 10 
 
               Combinazioni dei rischi assoggettabili 
                      a copertura mutualistica 
 
  1.  I  rischi  assoggettabili   a   copertura   mutualistica   sono
esclusivamente quelli indicati all'art.  9,  comma  2;  le  coperture
mutualistiche che  coprono  i  rischi  atmosferici  delle  produzioni
vegetali  devono   ricomprendere   almeno tre   avversita'   elencate
all'allegato  1,  punto  1.2.2  1  (avversita'   di   frequenza)   e,
eventualmente, le avversita' di cui  al  punto  1.2.2.2.  (avversita'
accessorie). 
  2.  La  copertura  mutualistica  deve   prevedere,   per   ciascuna
combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite  di  produzione
superiori al  20%  della  produzione  media  annua  dell'imprenditore
agricolo;  la  soglia  si  calcola  sul   valore   protetto   laddove
quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La  produzione
media annua e' identificata in termini monetari. La stima  dei  danni
deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di  cui
al bollettino standard dell'allegato 6.2. 
  3.  Il  valore  della  produzione   media   annua   e'   dichiarato
dall'imprenditore agricolo nel Piano mutualistico  individuale  (PMI)
ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di  cui
all'Allegato 5 o, laddove superiore allo SV,  sulla  base  di  idonea
documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del  valore  della
produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque
anni escludendo l'anno con il valore della  produzione  piu'  alto  e
quello con la produzione piu' basso. 
  4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro
da parte del  socio  aderente,  verificati  la  produzione  realmente
ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di  copertura,
l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche  su
appezzamenti/allevamenti  limitrofi,  e  il  rispetto   delle   buone
pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno
abbia superato la soglia di cui al comma  2  e  procede  quindi  alla
stima del valore della produzione commercializzabile; se tale  valore
risulta inferiore all'80% rispetto al valore della  produzione  media
annua, ovvero al valore  assoggettato  a  copertura  mutualistica  in
tutti i casi in cui il valore assoggettato a  copertura  mutualistica
risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto
gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore
massimo pari al valore della mancata produzione. 
  5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve  essere
riferita all'anno solare  e  puo'  ricomprendere  uno  o  piu'  cicli
produttivi/accrescimento  di   ogni   singola   specie   vegetale   o
allevamento. Per le  specie  vegetali,  laddove  riferita  all'intero
ciclo produttivo,  la  copertura  puo'  concludersi  anche  nell'anno
solare successivo a quello di stipula della polizza.  La  domanda  di
adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale  delle  parti,
fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la  spesa  sostenuta
per  la  copertura  mutualistica,   le   garanzie   e   le   relative
compensazioni devono riferirsi  ad  una  sola  campagna  mutualistica
annuale. 
  6.  La  copertura  mutualistica  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere: 
    a) l'intera produzione per ciascuna produzione  vegetale  di  cui
all'allegato 1, punto 1.1, coltivata  all'interno  di  un  territorio
comunale; 
    b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile  dai  capi
in produzione per ciascuna specie  animale  di  cui  all'allegato  1,
punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 
  7.  Non  e'  consentita  la  sottoscrizione   di   piu'   coperture
mutualistiche per ogni Piano  mutualistico  individuale  (PMI)  o  la
contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di
una    polizza    assicurativa    a     valere     sulla     medesima
produzione/allevamento e area di produzione a copertura della  stessa
tipologia di rischio.