Art. 14 
 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti
  amministrativi 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei  casi
di cui all'articolo 50, comma 3, ((del presente decreto)) ovvero  nei
casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8  e  13,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «6-quinquies. Gli atti normativi o i  provvedimenti  attuativi  dei
piani o dei programmi di cui ((al comma 1 sottoposti)) al  parere  di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione in  materia
di VIA in casi eccezionali). - 1. Nei  casi  eccezionali  in  cui  e'
necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi  di
competenza  statale  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,
il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'
proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle
disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»; 
    d) all'articolo 48: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le  seguenti:  «((,  e
alle infrastrutture)) di supporto ad  essi  connesse,  anche  se  non
finanziate con dette risorse»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016,  a  condizione  che  detto  progetto  sia
redatto secondo le modalita' e le indicazioni  di  cui  al  comma  7,
quarto  periodo((,  del  presente  articolo)).  In  tali   casi,   la
conferenza di servizi di cui all'articolo 27,  comma  3,  del  citato
decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e'  svolta  dalla   stazione
appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e  la  determinazione  conclusiva  della
stessa approva il progetto, determina la  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  dell'opera  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e  tiene  luogo  di
tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche  ai  fini
della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere  mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione
della conferenza di servizi di cui al secondo periodo  e'  effettuata
senza il previo espletamento della procedura di  cui  all'articolo  2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  18
aprile 1994, n. 383. 
  5-bis. Ai fini di cui al  comma  5,  il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1
del medesimo articolo 23. 
  ((5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo  articolo  25.))  Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il
soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,
comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le
modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 
  5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale  sono
trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'   competente   alle   altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il
provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte
alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni
culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto
presentato. 
  La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi',
ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione  o
provincia autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo
14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della  fase
partecipativa  di  cui  all'articolo  11  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche  ai
procedimenti di localizzazione delle opere  in  relazione  ai  quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  sia
stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui  all'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
383 del 1994. 
  5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura
di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  6,  del
predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle  prescrizioni
impartite in sede di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di
impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione  appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli  progettuali.
»; 
    e) all'articolo 53-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR,  i
tempi di realizzazione degli interventi relativi alle  infrastrutture
ferroviarie,  nonche'  degli  interventi   relativi   alla   edilizia
giudiziaria  e  penitenziaria  e  alle  relative  infrastrutture   di
supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse  diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e  dai  programmi  cofinanziati
dai  fondi  strutturali  dell'Unione   europea,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter,  5-quater
e 5-quinquies.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 48, comma 5,»; 
      3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 5 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per
l' affidamento dei servizi tecnici e dei  lavori  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti
l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le
prestazioni  ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  4,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato
decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),
del medesimo decreto legislativo». 
  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di
assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore. 
  4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,
con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino  al  31
dicembre 2023, salvo che sia previsto un  termine  piu'  lungo,  ((le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,
6 e 8 del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,))  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica  anche
alle procedure espletate  ((dalla  Consip  S.p.A.))  e  dai  soggetti
aggregatori,  ivi  comprese   quelle   in   corso,   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle  acquisizioni  delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con
le dette risorse. 
  ((4-bis.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  4,   le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il
decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
essere individuate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei  Gruppi
interforze antimafia  istituiti  presso  le  prefetture,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.)) 
  ((4-ter. Ferma  restando  la  somma  complessivamente  destinata  a
concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC.)) 
  5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241». 
  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
all'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e  5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico. 
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di
emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della
regione o degli altri enti territoriali interessati. 
  8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea,  ((le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024»  e))  le  parole:
«e' in  facolta'  delle  amministrazioni  procedenti  adottare»  sono
sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea;». 
  9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 451 e' inserito il seguente: 
  «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui  al
comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo
58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126.   Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'
autorizzata una spesa fino  al  massimo  ((di  2.231.000  euro))  per
l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.». 
  ((9-bis. La presentazione  dell'istanza  telematica  da  parte  dei
soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento.))