((Art. 14 - bis 
 
Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo  34  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 e'  sostituito
dal seguente: 
  «4. L'accordo, consistente  nel  consenso  unanime  del  presidente
della regione, del presidente della provincia, dei  sindaci  e  delle
altre amministrazioni interessate,  deve  essere  sottoscritto  entro
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito   positivo   della
conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato  con  atto  formale  del
presidente della regione o  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco  e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   della   regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo  81  del  decreto
del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti  urbanistici  e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato».))