Art. 15 
 
Contributo dell'Agenzia del demanio  e  del  Ministero  della  difesa
  ((nonche' delle regioni e degli  enti  locali))  all'attuazione  di
  progetti finanziati con risorse del PNRR 
 
  1. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  individua  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere  destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito  delle  misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi  dalle  previsioni  di  cui  al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di  uso  per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma  222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'  i  beni  per  i  quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o  suscettibili  di  essere  inseriti  in
operazioni di permuta, valorizzazione  o  dismissione  di  competenza
((della medesima Agenzia)). 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  specifiche  disposizioni
normative   in   materia   di   residenze   universitarie,   per   il
raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  autorizzata  a  utilizzare  le   risorse   previste   a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire,  entro  il  limite  non  superiore  al  30%  del  quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione  e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei  relativi  oneri,  anche  in
concorso con le risorse  messe  a  disposizione  da  altre  pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR. 
  3. Gli  immobili  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati
dall'Agenzia del demanio anche  ((alla  realizzazione))  di  impianti
sportivi recanti apposito  finanziamento,  ovvero  idonei  ad  essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del  PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e'  autorizzata  ad  utilizzare  le
risorse previste a legislazione vigente per  gli  investimenti  della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per  cento  del  quadro  economico  degli  interventi  necessari   di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a  disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il  credito  sportivo,  nonche'  con  le  suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo,  istituito  con
legge   24   dicembre    1957,    n.    1295,    assiste    l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti   sportivi    supportandola    nella    valutazione    della
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dei   progetti   e   nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 
  ((3-bis.  L'Istituto  per  il  credito   sportivo   puo'   proporre
all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'elenco  degli  immobili  di  cui  al
comma 3 che possono essere  oggetto  degli  interventi  di  recupero,
ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente,
sulle risorse del PNRR, purche' ne ricorrano le condizioni in termini
di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformita' ai  relativi
principi di attuazione, con beni di proprieta' del medesimo Istituto,
destinati  ad  impianti  sportivi  o  a  finalita'  istituzionali   o
strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del
PNRR, l'Istituto per il credito sportivo  provvede  al  finanziamento
degli interventi di  cui  al  periodo  precedente  nell'ambito  della
propria autonomia finanziaria.)) 
  4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata  ad  apportare  le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per  gli  investimenti
di  competenza,   e   puo'   avviare   iniziative   di   partenariato
pubblico-privato,  da  attuare  in  conformita'  alle   ((regole   di
Eurostat)), in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i
beneficiari dei  finanziamenti  di  cui  al  PNRR,  anche  attraverso
l'affidamento  in  concessione  di  beni  immobili,  ovvero  mediante
l'((affidamento  delle  attivita'  di  progettazione)),  costruzione,
ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e
degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di  cui
al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica  della
disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  sui   relativi   bilanci
pluriennali. Al fine di favorire lo  sviluppo  e  l'efficienza  della
progettazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti
attuatori, ovvero beneficiari  di  finanziamenti,  nell'ambito  delle
misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di
cui al presente articolo, previa convenzione e  senza  oneri  diretti
per i richiedenti, dei servizi di progettazione della  Struttura  per
la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei  limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio
puo' altresi' stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo
per  facilitare  il  cofinanziamento  degli  impianti   sportivi   da
realizzare. 
  5. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  ((il  Ministero
della difesa individua)) beni del  demanio  militare  o  a  qualunque
titolo in uso al  medesimo  Ministero  da  destinare,  anche  per  il
tramite  ((della  Difesa  Servizi  S.p.A.)),  alla  realizzazione   e
valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere  di  edilizia
residenziale pubblica destinate al  personale  e  impianti  sportivi,
utilizzando, anche parzialmente, le  risorse  del  PNRR,  qualora  ne
ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza  con  gli  obiettivi
specifici  del  PNRR  e  di  conformita'  ai  relativi  principi   di
attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai
sensi del presente comma  all'Agenzia  del  demanio.  ((Il  Ministero
della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono  avvalersi,  a  titolo
gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
pubblica, previa  intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, dell'Istituto per il credito sportivo  per  l'individuazione
degli immobili  destinati  alla  realizzazione  e  valorizzazione  di
impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilita' economica
e finanziaria e della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
Il  Ministero  della  difesa  e  la  Difesa  Servizi  S.p.A.  possono
stipulare  intese  con  l'Istituto  per  il  credito   sportivo   per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e
valorizzare. 
  5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e  fermo  quanto
previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio
individua, sentiti gli enti  locali  competenti  e  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili  di  proprieta'
dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere  inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o  dismissione  che  possano
essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture  ovvero
ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le
apposite risorse previste  nell'ambito  delle  misure  del  PNRR.  Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate  senza
conguagli in denaro a carico dello Stato e  non  comportano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva  in
tutte le sue forme, le regioni e  gli  enti  locali  provvedono  alla
ricognizione degli immobili e impianti sportivi  di  loro  proprieta'
che  possono   essere   oggetto   di   interventi   di   recupero   o
ristrutturazione  ovvero  adibiti   alle   predette   attivita'.   La
ricognizione e' operata sulla base di criteri  definiti  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, in coerenza con quanto  disposto  dal  presente
articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.))