((Art. 15 - bis
Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di
rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e
messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC
1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero
al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del
demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi
istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero
interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o
in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda
presentata da regioni, comuni, province e citta' metropolitane,
essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti enti
che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31
dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi
stimati di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso
per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano
in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime
finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di
legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze e di concerto con la competente amministrazione
titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni
e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica
l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo,
acquisisce la disponibilita' del bene, nelle more del completamento
del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni
altra attivita' propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento
della richiesta, il trasferimento del bene e' disposto con decreto
dell'Agenzia del demanio che prevede:
a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio
o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo
finanziamento;
b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un
periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare
esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli
stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili
appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti
uffici del Ministero della cultura secondo le modalita' di cui
all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla
disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le
pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione
di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al
comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del
medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene
trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali
che acquisiscono in proprieta', ai sensi del presente articolo,
immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura
pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al
trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile
l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della
riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia
delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della
progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti
richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi
dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.))