Art. 16 
 
                 Contributo dell'Agenzia del demanio 
                alla resilienza energetica nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza  energetica  nazionale  mediante  una  gestione  del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi  di
risparmio energetico, l'Agenzia  del  demanio,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  individua  i  beni   immobili   di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione  o
dismissione di  propria  competenza,  nonche',  di  concerto  con  le
amministrazioni usuarie, ((i beni statali)) in uso alle  stesse,  per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022,  n.  34.  Alla  realizzazione  dei  predetti  interventi
possono concorrere le risorse contenute  nei  piani  di  investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da  altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate  dal  PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima  Agenzia  e  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne  ricorrano  le
condizioni in termini di coerenza con  gli  obiettivi  specifici  del
PNRR e di conformita' ai relativi  principi  di  attuazione.  Per  il
conseguimento  dei  suddetti  scopi  l'Agenzia  del  demanio,  previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle  risorse  finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avviare
iniziative  di   partenariato   pubblico-privato,   da   attuare   in
conformita' alle ((regole di Eurostat)),  per  l'affidamento  ((delle
attivita' di progettazione)), costruzione e gestione di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili da  realizzarsi  sui  beni
immobili di cui al presente comma. 
  2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici  e  le  aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. 
  3. Al  fine  di  promuovere  forme  di  razionalizzazione  tra  gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di  finanziamenti  per  la  prevenzione  del  rischio  sismico,   per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e  contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura,  previo
atto di intesa  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  per
l'installazione di impianti  di  produzione  di  ((energia  da  fonti
rinnovabili)) di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che
forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale
ai sensi della normativa vigente. 
  ((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti
di cui all'articolo 31,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
costituire  comunita'  energetiche  rinnovabili  nazionali,  in   via
prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  con  le
altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti
superiori a 1 MW, con facolta' di  accedere  ai  regimi  di  sostegno
previsti dal medesimo decreto  legislativo  anche  per  la  quota  di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse  sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi  rapporti  con  i
clienti finali nell'atto costitutivo  della  comunita',  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, e  dall'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175.))