Art. 16
Contributo dell'Agenzia del demanio
alla resilienza energetica nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del
patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di
risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di
proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o
dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le
amministrazioni usuarie, ((i beni statali)) in uso alle stesse, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi
possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento
della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre
pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR,
Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del
PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il
conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa
verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare
iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in
conformita' alle ((regole di Eurostat)), per l'affidamento ((delle
attivita' di progettazione)), costruzione e gestione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni
immobili di cui al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree
idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli
interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani
di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti
dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo
al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo
atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per
l'installazione di impianti di produzione di ((energia da fonti
rinnovabili)) di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che
forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale
ai sensi della normativa vigente.
((3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti
di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio puo'
costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali, in via
prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con le
altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti
superiori a 1 MW, con facolta' di accedere ai regimi di sostegno
previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di
energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto
la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i
clienti finali nell'atto costitutivo della comunita', fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175.))