Art. 17
Disposizioni in materia di accordi quadro
e di convenzioni delle centrali di committenza
1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove
procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso,
anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023,
sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime
condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare
il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi
previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo' eccedere, anche tenuto conto delle eventuali
precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della
convenzione o dell'accordo quadro.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo
di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle
stazioni appaltanti qualificate ((di diritto)) ai sensi dell'articolo
38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero
alle societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli
interventi».
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», gli
importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro
e degli accordi quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) e funzionali
alla realizzazione delle condizionalita' previste dalla milestone
M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore
iniziale, anche laddove sia stato gia' raggiunto l'importo o il
quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente e'
autorizzato purche' si tratti di convenzioni o accordi quadro,
diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da
precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento
disposto ai sensi del primo periodo, ((l'aggiudicatario, previa
autorizzazione da parte della Consip S.p.A., puo' eseguire parte
della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro
stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori
economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla
medesima procedura, purche' all'atto dell'offerta siano stati
indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali
operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti
all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' dei
requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,))
l'aggiudicatario puo' esercitare il diritto di recesso entro e non
oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui
al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole
amministrazioni attuatrici del sub investimento «M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -
Digitalizzazione», nel limite della misura massima del finanziamento
riconosciuto all'investimento ai sensi ((del decreto del Ministro))
della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti
istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi
regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti
nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione
previsti dalla Missione 6 «Salute», gli accordi quadro stipulati
((dalla Consip S.p.A.)) aventi ad oggetto servizi applicativi e di
supporto in ambito «Sanita' digitale - sistemi informativi
clinico-assistenziali» sono resi disponibili, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023,
esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei
relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi
previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di
cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi,
in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del
lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto
territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.