Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR,
nonche' di digitalizzazione dei procedimenti
1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma
1.».
2. All'articolo 50-ter del ((codice dell'amministrazione digitale,
di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati,
ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le
finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi
disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e
sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini
preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati i dati
coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al
periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'»
sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate
sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».
((2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «alle pubbliche amministrazioni,
agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti
pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della
Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche
in via telematica dello strumento della Carta».))
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49,
commi 6 e 7, del ((codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al)) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad
inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del ((codice
della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
apposita richiesta((, in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata,)) per l'adozione dei provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi
entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone
preventiva comunicazione((, in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata,)) ai soggetti di cui al citato articolo 5,
comma 3, ((del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,)) almeno
cinque giorni prima, puo' dare avvio ai lavori nel rispetto delle
prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo
le specifiche tecniche ((definite dettagliatamente)) nella
comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilita' per
gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e
comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito
del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero
la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il
differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad
ulteriori cinque giorni.
((4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e
mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le
autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi
compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi
del citato articolo 10-septies.
4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale
per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori
beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di
gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.))
5. ((Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto)) legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o
servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte ((le amministrazioni, gli
enti e i gestori)) comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ((ivi inclusi)) le agenzie o i rappresentanti
dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36»;
((2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»;))
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono
inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta
elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite
le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata»;
((2-bis) il comma 5 e' abrogato;))
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici
non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici».
((6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
e' inserito il seguente:
«Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad
opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di cui agli
articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle
opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli
94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli
articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti
all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo:
microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le
infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o
uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e
prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche
individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto
strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla
dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio
dei relativi lavori».
7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49
del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».))
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono
inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con
tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea,
nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del
((decreto legislativo 18 aprile)) 2016, n. 50.».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
((10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate all'implementazione del
processo di digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al
completamento del processo di transizione digitale da parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.))
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole:
«dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17,
comma 3, ((secondo periodo, e))»;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo,))».
((11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono
inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello unico e' da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia».
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico
interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, e'
estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e «Italia
5G densificazione» l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto
nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione
di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3
aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali e di investimento europei per la programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni
di euro per l'anno 2023.))