Art. 18 
 
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni  e
  servizi  informatici  strumentali  alla  realizzazione  del   PNRR,
  nonche' di digitalizzazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo  53  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera f), del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  non  si
applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma
1.». 
  2. All'articolo 50-ter del ((codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono  conservati,
ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente  necessario  per  le
finalita' di cui  al  comma  1,  i  dati,  che  possono  essere  resi
disponibili, attinenti  a  ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa  e
sicurezza nazionale, difesa  civile  e  soccorso  pubblico,  indagini
preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne'  trattati  i  dati
coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate  al
periodo precedente.»; 
    b) al comma 4, secondo periodo, le parole  da  «dando  priorita'»
sino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
apposita  infrastruttura  tecnologica  della   Piattaforma   Digitale
Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche  basate
sui   dati,   separata   dall'infrastruttura   tecnologica   dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2». 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole:  «alle  pubbliche  amministrazioni,
agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai  soggetti
pubblici e privati» e  le  parole:  «attraverso  lo  strumento  della
Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso  l'utilizzo  anche
in via telematica dello strumento della Carta».)) 
  3. Al fine di favorire  il  celere  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10  febbraio  2021  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in  opera  di
infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una  volta  ottenuta
l'autorizzazione per i fini e nelle forme  di  cui  all'articolo  49,
commi 6 e 7, del ((codice delle comunicazioni  elettroniche,  di  cui
al))  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  provvede  ad
inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma  3,  del  ((codice
della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285
apposita  richiesta((,  in  formato   digitale   e   mediante   posta
elettronica certificata,)) per l'adozione dei  provvedimenti  per  la
regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi
entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso
inutilmente  il  termine  di  dieci   giorni   l'operatore,   dandone
preventiva comunicazione((, in  formato  digitale  e  mediante  posta
elettronica certificata,)) ai soggetti di cui al citato  articolo  5,
comma 3, ((del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,))  almeno
cinque giorni prima, puo' dare avvio ai  lavori  nel  rispetto  delle
prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo
le   specifiche   tecniche   ((definite   dettagliatamente))    nella
comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilita'  per
gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio  dei  lavori  e
comunque  nel  termine  di  cinque  giorni  dalla   ricezione   della
comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni  nell'ambito
del rispetto delle norme relative alla circolazione  stradale  ovvero
la  sussistenza  di  eventuali  motivi  ostativi  che  impongano   il
differimento dei lavori per un  periodo  comunque  non  superiore  ad
ulteriori cinque giorni. 
  ((4. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, per  gli  interventi  relativi  alla
realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga  fissa  e
mobile, sono prorogati di ventiquattro  mesi  i  termini  relativi  a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi,  le  concessioni,  le
autorizzazioni  e  gli  atti  abilitativi  comunque  denominati,  ivi
compresi i termini di inizio e  di  ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'articolo 15 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o  formatisi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  La  disposizione  di
cui al primo periodo  si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio  attivita'  (SCIA),  nonche'  alle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
dell'articolo 10-septies del decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni  e
autorizzazioni ambientali comunque denominate e  prorogate  ai  sensi
del citato articolo 10-septies. 
  4-bis. Al fine di consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli
obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10  febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda
ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento
del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale
per  la  transizione  digitale  il  27  luglio  2021,  gli  operatori
beneficiari della proroga  di  cui  all'articolo  1,  comma  11,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  febbraio  2022,  n.   15,   possono
richiedere il mantenimento dei diritti d'uso  delle  frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di
apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31  luglio  2023.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso  e'
soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31
ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  in
base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al  bando  di
gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018,  in
proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta  e
alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo
spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.)) 
  5.  ((Al  codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui   al
decreto)) legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 44: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata»,  sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte  tutte  le
amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni  o
servizi   pubblici   interessati   dall'installazione,   nonche'   un
rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo
14 della legge  22  febbraio  2001,  n.  36»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte ((le amministrazioni,  gli
enti e i gestori)) comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ((ivi inclusi)) le agenzie  o  i  rappresentanti
dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36»; 
      ((2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» e' sostituita  dalla
seguente: «sessanta»;)) 
    b) all'articolo 45: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato  trasmette»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  formato  digitale  e   mediante   posta
elettronica certificata»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono  inserite
le seguenti:  «in  formato  digitale  e  mediante  posta  elettronica
certificata»; 
      ((2-bis) il comma 5 e' abrogato;)) 
    c) all'articolo 46, al comma 1, dopo  le  parole:  «l'interessato
trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»; 
    d) all'articolo 54, comma 1, dopo le  parole:  «di  aree  e  beni
pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti  pubblici
non economici nonche' ogni  altro  soggetto  preposto  alla  cura  di
interessi pubblici». 
  ((6.  Dopo   l'articolo   49   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 49-bis (Misure di semplificazione per  impianti  relativi  ad
opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di  cui  agli
articoli 44 e 45 del presente codice, relativi  agli  impianti  delle
opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui  agli  articoli
94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  gli  interventi  di  cui  agli
articoli  46,  47  e  49  del  presente  codice  non  sono   soggetti
all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380. 
  2. Sono interventi privi di rilevanza,  a  titolo  esemplificativo:
microcelle,  impianti  di  copertura  indoor  e  in  galleria  e   le
infrastrutture costituite  da  pali/paline  di  altezza  inferiore  o
uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno  minore  rilevanza  e
prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche
individuate ai sensi dell'articolo 83  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono
soggetti al preventivo deposito  in  formato  digitale  del  progetto
strutturale presso l'Ufficio del  genio  civile,  accompagnato  dalla
dichiarazione del progettista che assevera il  rispetto  delle  norme
tecniche per le costruzioni, la coerenza tra  il  progetto  esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il  rispetto
delle eventuali prescrizioni sismiche contenute  negli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. L'avvenuto  deposito  abilita  all'inizio
dei relativi lavori». 
  7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: 
  «Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica  ad  alta
velocita').  -  1.  Per  la  realizzazione   di   infrastrutture   di
comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi
civici non e' necessaria l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  12,
secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e,  nei  casi  di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46  e  49
del presente codice e di realizzazione di  iniziative  finalizzate  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo  paesaggistico  di  cui  all'articolo  142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».)) 
  8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,
dopo le parole: «I Comuni  possono  adottare  un  regolamento»,  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e  48  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,». 
  9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021,  il
secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi
di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con
la metodologia della  micro  trincea  e  per  quelli  effettuati  con
tecnologie di scavo  a  basso  impatto  ambientale  con  minitrincea,
nonche' per la  realizzazione  dei  pozzetti  accessori  alle  citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le  previsioni
di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi  da  8  a  12,  del
((decreto legislativo 18 aprile)) 2016, n. 50.». 
  10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo  15  febbraio
2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93,  comma  2,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,». 
  ((10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo  di  cui
all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020,  n.  8,  e  di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di  consentire
la prosecuzione delle attivita' finalizzate  all'implementazione  del
processo di digitalizzazione, in conformita' al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  si  applicano  fino   al
completamento  del  processo  di  transizione   digitale   da   parte
dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.)) 
  11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le  parole:
«dal  punto  di  vista  economico,»  sono   inserite   le   seguenti:
«dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso»
sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo  17,
comma 3, ((secondo periodo, e))»; 
    b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui  al
comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento
di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo,))». 
  ((11-bis.  All'articolo  65  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  la  parola:  «(PEC)»  o  «PEC»,  ovunque  ricorre,  sono
inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La PEC  di  consegna  o  la  ricevuta  rilasciata  dal  portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia». 
  11-ter.  Al  fine  di  garantire  il  perseguimento  del   pubblico
interesse alla tempestiva e corretta  esecuzione  del  contratto,  e'
estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e  «Italia
5G  densificazione»  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50. 
  11-quater. Per consentire la rendicontazione  del  Grande  progetto
nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con  la  decisione
di esecuzione C(2019) 2652 final della  Commissione  europea,  del  3
aprile  2019,  sui  programmi  operativi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali  e  di  investimento  europei   per   la   programmazione
2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese
e del made in Italy le anticipazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100  milioni
di euro per l'anno 2023.))