Art. 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale
1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro
componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei
procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo e' unica e
soddisfa i requisiti di procedibilita' e sostanziali propri di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»((; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo e'
sostituito dal seguente: «La Commissione opera con le modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente
decreto»;
a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'annualita' 2023, per i componenti
della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si
applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC»;))
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il
seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento
di VIA non e' subordinata alla conclusione delle attivita' di
verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
((c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: «sono svolte
direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «,
che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di
inerzia da parte dell'autorita' competente, allo svolgimento delle
attivita' di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241».))
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025»;
((2-bis) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire
nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;))
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del
presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
((a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di
cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito
internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina
di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della
short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo
rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 1, e' redatta una short list recante i nominativi dei
soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente,
sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma
2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello
generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'
ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;))
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo
sono conferiti((, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,))
con decreto del ((Capo del dipartimento)) competente, che definisce
l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il curriculum
vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalita'
richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;
c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023,
2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.