Art. 19 
 
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione
  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 
 
  1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro
componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei
procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo  periodo  e'  unica  e
soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:
«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024»((;  al  citato  comma  2-bis,  il  quattordicesimo  periodo  e'
sostituito dal seguente:  «La  Commissione  opera  con  le  modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del  presente
decreto»; 
    a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'annualita'  2023,  per  i  componenti
della Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  si
applicano i compensi previsti per i membri della Commissione  tecnica
PNRR-PNIEC»;)) 
    b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa; 
    c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e  del  provvedimento
di VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle  attivita'  di
verifica   preventiva   dell'interesse    archeologico    ai    sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 
    ((c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole:  «sono  svolte
direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «,
che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni.  In  caso  di
inerzia da parte dell'autorita' competente,  allo  svolgimento  delle
attivita' di verifica provvede il titolare  del  potere  sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2  della  legge  7  agosto  1990,  n.
241».)) 
  3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; 
      2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2025»; 
      ((2-bis) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
la composizione del contingente, i profili degli esperti da  inserire
nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;)) 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del
presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»; 
    ((a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli  esperti  di
cui al comma 1 avviene  a  seguito  di  avviso  pubblicato  nel  sito
internet del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse  alla  nomina
di esperto. Al fine di  garantire  il  costante  aggiornamento  della
short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui  al  primo  periodo
rimane pubblicato nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. 
  2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti  di  cui
al comma 1, e' redatta  una  short  list  recante  i  nominativi  dei
soggetti valutati come idonei. Il Capo del  dipartimento  competente,
sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma
2-ter, attingendo alla short list di cui  al  primo  periodo,  tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello
generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'
ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;)) 
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Gli incarichi di esperto ai  sensi  del  presente  articolo
sono conferiti((, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo  7,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,))
con decreto del ((Capo del dipartimento)) competente,  che  definisce
l'oggetto  dell'attivita'  da  svolgere  e  la  durata  dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il  curriculum
vitae dell'esperto, comprovante il  possesso  della  professionalita'
richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»; 
    c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,
2024 e 2025». 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.