Art. 20 
 
              Disposizioni in materia di funzionamento 
              della Soprintendenza speciale per il PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva  attuazione
degli interventi del  PNRR,  all'articolo  29  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di  tutela  dei
beni culturali e paesaggistici  nei  casi  in  cui  tali  beni  siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento   finale   in   sostituzione    delle    Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.». 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  agli  esperti  della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  l'importo  massimo
riconoscibile per singolo incarico  e'  incrementato  a  80.000  euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ((nonche' dal personale)) di cui  all'articolo  3
del  medesimo  decreto  legislativo,  si  applica   quanto   previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito  dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo  esclusivamente  in  ragione  dei  compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
relativo  parere   finale.   Gli   incarichi   conferiti   ai   sensi
dell'articolo  29,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,
((nonche'  quelli  previsti))  dall'articolo   51,   comma   2,   del
decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili  per  un  periodo  non
superiore a trentasei mesi e, comunque, non  oltre  la  data  del  31
dicembre 2025. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  agli  incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n.  77  del  2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del  ((decreto-legge  n.  50))  del
2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si  applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del  2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno  2023  e  quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del ((decreto-legge n.  50))  del
2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023  e  di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime  finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000  per  l'anno  2025
per  il  conferimento  di  incarichi   ad   esperti   di   comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a  supporto  della  ((Segreteria
tecnica)) di cui all'articolo  29,  comma  4,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. 
  5.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  2,  3  e  4,   quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000  per  l'anno  2025,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.