Art. 20
Disposizioni in materia di funzionamento
della Soprintendenza speciale per il PNRR
1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei
beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano
interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo
provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per
l'attivita' istruttoria.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti della
segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo
riconoscibile per singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro
lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ((nonche' dal personale)) di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come
definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del
relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,
((nonche' quelli previsti)) dall'articolo 51, comma 2, del
decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non
superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31
dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi
gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021,
ovvero dell'articolo 51, comma 2, del ((decreto-legge n. 50)) del
2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano
limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo
previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021
e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello
previsto dall'articolo 51, comma 2, del ((decreto-legge n. 50)) del
2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di
ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalita',
e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025
per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della ((Segreteria
tecnica)) di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati
complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000
per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.