Art. 21 
 
((Misure per il monitoraggio e la programmazione  delle  politiche  e
  delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita')) 
 
  1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in
attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108,  agli  esperti  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e'  riconosciuta
un'indennita' nel limite di spesa  complessivo  di  80.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma  7,  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97. 
  ((2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'INPS
fornisce altresi'  all'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita' e al  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
secondo le  indicazioni  della  medesima  Autorita'  o  del  medesimo
Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei  dati  e  delle
informazioni presenti nel sistema informativo  di  cui  al  comma  3,
lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la  programmazione
degli interventi e delle politiche  in  materia  di  disabilita',  di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia
di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca  e
di studio»; 
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma  7  e  delle
informazioni  integrate  ai   sensi   del   comma   10   e'   fornita
rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'  politica  delegata
in materia di disabilita' e  al  Dipartimento  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo».))