Art. 21
((Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e
delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita'))
1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in
attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' riconosciuta
un'indennita' nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97.
((2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS
fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle
persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo
Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle
informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3,
lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione
degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia
di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e
di studio»;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle
informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita
rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in
favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo».))