Art. 14 
 
Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei
  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti
  amministrativi 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei  casi
di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi
di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8  e  13,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»; 
    b) all'articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «6-quinquies. Gli atti normativi o i  provvedimenti  attuativi  dei
piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine
previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo
in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Amministrazione competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione in  materia
di VIA in casi eccezionali). - 1. Nei  casi  eccezionali  in  cui  e'
necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi  di
competenza  statale  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,
il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell'intervento  puo'
proporre al  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
l'avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle
disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto
all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»; 
    d) all'articolo 48: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi
strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate
con dette risorse»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto
dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.
50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione
dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016,  a  condizione  che  detto  progetto  sia
redatto secondo le modalita' e le indicazioni  di  cui  al  comma  7,
quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di
servizi  di  cui  all'articolo  27,  comma  3,  del  citato   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' svolta  dalla  stazione  appaltante  in
forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva  il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla  osta  e
autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione
dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e    paesaggistica
dell'intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle
relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'  effettuata  senza
il previo espletamento della procedura  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383. 
  5-bis. Ai fini di cui al  comma  5,  il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell'istanza  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e'
richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1
del medesimo articolo 23. 
  5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita'  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016,  sono  acquisite
nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del  presente
articolo.  Qualora  non  emerga  la  sussistenza  di   un   interesse
archeologico, le risultanze della  valutazione  di  assoggettabilita'
alla  verifica  preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
corredate delle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita'  di
assistenza archeologica in corso d'opera da  svolgere  ai  sensi  del
medesimo  articolo  25.  Nei  casi  in  cui  dalla   valutazione   di
assoggettabilita'    alla    verifica    preventiva    dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un  interesse  archeologico,  il
soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell'intervento  e,
comunque, non oltre la data  prevista  per  l'avvio  dei  lavori.  Le
modalita' di svolgimento del procedimento  di  cui  all'articolo  25,
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il
procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 
  5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale  sono
trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'   competente   alle   altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al
comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il
provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto
delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera  e  della  sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione
agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui
al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di
dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte
alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni
culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono
limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera,
quantificandone altresi' i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',  efficacia
e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal  progetto
presentato. 
  La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi',
ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione  o
provincia autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo
14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della  fase
partecipativa  di  cui  all'articolo  11  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche  ai
procedimenti di localizzazione delle opere  in  relazione  ai  quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  non  sia
stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui  all'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
383 del 1994. 
  5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura
di affidamento condotta ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  6,  del
predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle  prescrizioni
impartite in sede di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di
impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione  appaltante
procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli  progettuali.
»; 
    e) all'articolo 53-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR,  i
tempi di realizzazione degli interventi relativi alle  infrastrutture
ferroviarie,  nonche'  degli  interventi   relativi   alla   edilizia
giudiziaria  e  penitenziaria  e  alle  relative  infrastrutture   di
supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse  diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e  dai  programmi  cofinanziati
dai  fondi  strutturali  dell'Unione   europea,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter,  5-quater
e 5-quinquies.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di
cui all'articolo 48, comma 5,»; 
      3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
      4) il comma 5 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del
2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per
l' affidamento dei servizi tecnici e dei  lavori  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti
l'indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le
prestazioni  ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  4,   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi
tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26  del  citato
decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell'avvio  dei
lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della
progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4,  lettera  a),
del medesimo decreto legislativo». 
  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al
comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di
assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore. 
  4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,
con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino  al  31
dicembre 2023, salvo che sia  previsto  un  termine  piu'  lungo,  le
disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5,
6 e 8 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui  all'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica  anche
alle  procedure  espletate  dalla  Consip  S.p.A.  e   dai   soggetti
aggregatori,  ivi  comprese   quelle   in   corso,   afferenti   agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle  acquisizioni  delle
amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con
le dette risorse. 
  4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con  il  decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione   del   presente   decreto,   possono   essere
individuate, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze
antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4-ter.  Ferma  restando  la  somma  complessivamente  destinata   a
concorrere alla realizzazione  del  singolo  programma,  in  caso  di
programmi finanziati sia con risorse del PNRR  sia  con  risorse  del
PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR,
puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del  PNC  disponibili,
l'assegnazione di risorse al fine di porre ad  esclusivo  carico  del
PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque
assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e  la  coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC. 
  5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
le   parole:    «nei    confronti    dell'amministrazione    titolare
dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi
di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241». 
  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o
del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
all'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e  5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico. 
  7. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di
emissione   di   decreto   di   occupazione   d'urgenza   preordinata
all'espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della
regione o degli altri enti territoriali interessati. 
  8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole:  «Fino  al  30  giugno  2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024» e le parole:  «e'
in  facolta'  delle   amministrazioni   procedenti   adottare»   sono
sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano    le
determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta
giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti
salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto
dell'Unione europea;». 
  9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il
comma 451 e' inserito il seguente: 
  «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui  al
comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo
58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126.   Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'
autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000  euro  per  l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.». 
  9-bis.  La  presentazione  dell'istanza  telematica  da  parte  dei
soggetti individuati  dall'articolo  3,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°  febbraio  2023,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2023,
costituisce  titolo  per   l'emissione   della   fattura   da   parte
dell'impresa  esecutrice,  anche  in   assenza   del   rilascio   del
certificato di pagamento da parte della stazione  appaltante.  A  tal
fine, i medesimi soggetti  forniscono  all'impresa  esecutrice  copia
dell'istanza  presentata,  completa  del  prospetto  di  calcolo  del
maggior importo  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
            - Il testo degli articoli 9, 10, 48 e 53-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  77  del  2021,  come  modificato   dalla
          presente legge, cosi' recita: 
            «Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR).- 1.  Alla
          realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
          provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
          sulla  base  delle  specifiche  competenze   istituzionali,
          ovvero della diversa titolarita' degli interventi  definita
          nel  PNRR,  attraverso   le   proprie   strutture,   ovvero
          avvalendosi di soggetti attuatori esterni  individuati  nel
          PNRR, ovvero con  le  modalita'  previste  dalla  normativa
          nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo
          non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta' delle  diocesi  e
          degli  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   i
          medesimi enti proprietari possono essere individuati  quali
          soggetti  attuatori  esterni.  Le  diocesi  possono  essere
          individuate  quali  soggetti  attuatori  esterni  anche  in
          relazione agli interventi su beni di  proprieta'  di  altri
          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento e'
          attuato nel rispetto delle disposizioni  normative  vigenti
          in  materia  di  affidamento  ed  esecuzione  di  contratti
          pubblici,  secondo  modalita'  definite  in  apposito  atto
          adottato   dal   soggetto   attuatore   pubblico   titolare
          dell'investimento   e   previa   sottoscrizione    di    un
          disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione
          titolare  dell'investimento  ovvero  tramite   accordi   di
          collaborazione ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
          cui   al   comma   1   possono   avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica,    rispettivamente,
          statale,  regionale  e  locale,  dagli  enti  del   sistema
          camerale e da enti vigilati. 
              3. Gli atti, i contratti ed i  provvedimenti  di  spesa
          adottati  dalle  amministrazioni  per  l'attuazione   degli
          interventi del PNRR sono sottoposti ai  controlli  ordinari
          di  legalita'  e  ai   controlli   amministrativo-contabili
          previsti dalla legislazione nazionale applicabile. 
              3-bis. I controlli di cui al  comma  3  sono  espletati
          anche nei  casi  di  cui  all'articolo  50,  comma  3,  del
          presente decreto ovvero nei casi di  esecuzione  anticipata
          di  cui  all'articolo  32,  commi  8  e  13,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                
               4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano  la
          completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
          apposita  codificazione  contabile  per  l'utilizzo   delle
          risorse  del  PNRR  secondo  le  indicazioni  fornite   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Conservano  tutti
          gli atti e la  relativa  documentazione  giustificativa  su
          supporti informatici adeguati e li rendono disponibili  per
          le attivita' di controllo e di audit.» 
              «Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione  degli
          investimenti pubblici).- 1. Per sostenere la definizione  e
          l'avvio  delle  procedure  di  affidamento  ed   accelerare
          l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di
          quelli previsti dal PNRR  e  dai  cicli  di  programmazione
          nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e  2021-2027,  le
          amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni,
          possono  avvalersi  del   supporto   tecnico-operativo   di
          societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              Omissis. 
              6-quater.  Al  fine   di   accelerare   l'avvio   degli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  mediante  il
          ricorso   a   procedure   aggregate   e   flessibili    per
          l'affidamento dei contratti  pubblici,  garantendo  laddove
          necessario l'applicazione uniforme  dei  principi  e  delle
          priorita'  trasversali  previsti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando  al  contempo  le
          attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi,  in
          attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con  le
          amministrazioni interessate, la societa'  Invitalia  S.p.A.
          promuove la  definizione  e  la  stipulazione  di  appositi
          accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini  e  delle
          condizioni  che  disciplinano  le  prestazioni   ai   sensi
          dell'articolo 54,  comma  4,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici  e
          dei lavori. La verifica di cui  all'articolo  26del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016avviene prima  dell'avvio
          dei lavori  conseguenti  agli  accordi  quadro  aggiudicati
          nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
          54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto  legislativo.
          I soggetti attuatori che  si  avvalgono  di  una  procedura
          avente ad oggetto accordi  quadro  per  servizi  tecnici  e
          lavori  non  sostengono  alcun  onere  per   attivita'   di
          centralizzazione delle committenze  in  quanto  gli  stessi
          sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5. 
              6-quinquies.  Gli  atti  normativi  o  i  provvedimenti
          attuativi dei piani o dei programmi di cui  al  comma  1  e
          sottoposti al parere di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  adottati
          qualora il parere non sia reso entro  il  termine  previsto
          dal  citato  articolo  2,  comma  3.  Le  disposizioni  del
          presente  comma  non  si  applicano  agli  schemi  di  atto
          normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  l'Amministrazione
          competente ha  gia'  chiesto  l'iscrizione  all'ordine  del
          giorno della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.» 
              .» 
              «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
          contratti pubblici PNRR  e  PNC).-  1.  In  relazione  alle
          procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici,   anche
          suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in  tutto  o  in
          parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse,
          anche se non finanziate con dette risorse, si applicano  le
          disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma  1,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Le stazioni appaltanti  possono  altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui al comma 1  e  nei  giudizi
          che   riguardano    le    procedure    di    progettazione,
          autorizzazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere
          finanziate in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
          e   asservimento,   nonche'    in    qualsiasi    procedura
          amministrativa che riguardi interventi finanziati in  tutto
          o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In  sede
          di pronuncia del provvedimento  cautelare  si  tiene  conto
          della coerenza della misura adottata con  la  realizzazione
          degli obiettivi e il rispetto dei tempi di  attuazione  del
          PNRR. 
              5. Per le finalita' di cui al  comma  1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui al comma 7, quarto periodo del presente articolo. In
          tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del  2016  e'
          svolta dalla stazione appaltante in forma  semplificata  ai
          sensi dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
          progetto, determina la dichiarazione di  pubblica  utilita'
          dell'opera  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  e  tiene
          luogo di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e  autorizzazioni
          necessari anche ai fini  della  localizzazione  dell'opera,
          della    conformita'    urbanistica     e     paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          convocazione della conferenza di servizi di cui al  secondo
          periodo e' effettuata senza il  previo  espletamento  della
          procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383. 
              5-bis. Ai fini di  cui  al  comma  5,  il  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
          stazione  appaltante  all'autorita'  competente   ai   fini
          dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  unitamente  alla  documentazione  di   cui
          all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto  legislativo
          n.  152  del  2006,  contestualmente  alla   richiesta   di
          convocazione della conferenza di  servizi.  Ai  fini  della
          presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, non  e'  richiesta  la
          documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma  1  del
          medesimo articolo 23. 
              5-ter.   Le    risultanze    della    valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso  della
          conferenza di servizi  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
          archeologico,   le   risultanze   della   valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 sono corredate  delle  eventuali
          prescrizioni  relative   alle   attivita'   di   assistenza
          archeologica in corso d'opera  da  svolgere  ai  sensi  del
          medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione  di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo  n.  50  del  2016  emerga  l'esistenza  di  un
          interesse archeologico, il soprintendente fissa il  termine
          di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
          cronoprogramma dell'intervento e, comunque,  non  oltre  la
          data prevista per  l'avvio  dei  lavori.  Le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25,  commi
          8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
          del  2016  sono  disciplinate  con  apposito  decreto   del
          Presidente del Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,
          fermo restando il procedimento disciplinato con il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
          del citato articolo 25, comma 13. 
              5-quater.  Gli  esiti  della  valutazione  di   impatto
          ambientale  sono  trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'
          competente alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
          conclusiva della conferenza comprende il  provvedimento  di
          valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto  delle
          preminenti esigenze di appaltabilita'  dell'opera  e  della
          sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
          in relazione agli interventi finanziati con le risorse  del
          PNC, dal decreto di cui al  comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  resta
          ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
          14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
          di   dissenso,   ivi   incluse   quelle   espresse    dalle
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi  a
          esprimere contrarieta' alla realizzazione delle  opere,  ma
          devono, tenuto conto delle circostanze del  caso  concreto,
          indicare  le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che
          rendono compatibile  l'opera,  quantificandone  altresi'  i
          relativi  costi.   Tali   prescrizioni   sono   determinate
          conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia  e
          sostenibilita' finanziaria dell'intervento  risultante  dal
          progetto presentato.  La  determinazione  conclusiva  della
          conferenza perfeziona, altresi', ad ogni  fine  urbanistico
          ed edilizio, l'intesa  tra  Stato  e  regione  o  provincia
          autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
          effetto di variante degli strumenti urbanistici  vigenti  e
          comprende  i   titoli   abilitativi   rilasciati   per   la
          realizzazione  e  l'esercizio   del   progetto,   recandone
          l'indicazione   esplicita.   La    variante    urbanistica,
          conseguente   alla    determinazione    conclusiva    della
          conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,  e
          le comunicazioni agli interessati di cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili  con   la   localizzazione   dell'opera.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
          procedimenti di localizzazione delle opere in relazione  ai
          quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
          servizi di cui all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
              5-quinquies. In  deroga  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la  verifica  del  progetto  da
          porre a base della procedura  di  affidamento  condotta  ai
          sensi dell'articolo  26,  comma  6,  del  predetto  decreto
          accerta,   altresi',   l'ottemperanza   alle   prescrizioni
          impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
          di  impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa   la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
              6.  Le   stazioni   appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento. 
              7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale
          di cui all'articolo 216, comma 11, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti  dalle
          centrali di committenza in attuazione  di  quanto  previsto
          dal presente articolo, possono essere posti a carico  delle
          risorse di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  presente
          decreto.» 
              «Art.  53-bis.  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          infrastrutture ferroviarie  e  di  edilizia  giudiziaria  e
          penitenziaria).- 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle
          previsioni  del  PNRR,  i  tempi  di  realizzazione   degli
          interventi  relativi   alle   infrastrutture   ferroviarie,
          nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
          e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
          ivi compresi gli interventi finanziati con risorse  diverse
          da quelle previste dal PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi  5,
          5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. 
              1-bis.  Gli  effetti  della  determinazione  conclusiva
          della conferenza di servizi di cui all'articolo  48,  comma
          5,  si  producono   anche   per   le   opere   oggetto   di
          commissariamento a norma dell'articolo 4 del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55,  a  seguito  dell'approvazione
          del  progetto  da  parte  del  Commissario   straordinario,
          d'intesa con il presidente della  regione  interessata,  ai
          sensi del medesimo articolo 4. 
              1-ter. In  relazione  alle  procedure  concernenti  gli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
          negli  affidamenti  di  progettazione  ed  esecuzione  sono
          richiesti   idonei   requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-professionali    al     progettista     individuato
          dall'operatore economico che partecipa  alla  procedura  di
          affidamento, o da esso associato; in tali casi  si  applica
          il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50. 
              2.  Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria   e
          penitenziaria, qualora sia necessario acquisire  il  parere
          obbligatorio del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici
          ovvero  del  comitato  tecnico-amministrativo   presso   il
          Provveditorato interregionale per le opere  pubbliche,  cui
          il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'
          trasmesso  a  cura  della  stazione  appaltante,  esso   e'
          acquisito  nella  medesima  conferenza  dei   servizi   sul
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica. 
              3. Per i progetti di cui al  comma  1,  ferma  restando
          l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
          di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le  procedure   di
          valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
          agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
          risorse previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
          tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
          cui all'Allegato  IV  del  presente  decreto,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44,  comma
          3, del presente decreto si applica, altresi', la  riduzione
          dei termini previsti dal  medesimo  articolo  4,  comma  2,
          secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32   del   2019,
          compatibilmente  con  i  vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
          previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 13 dicembre  2011.  In  relazione  agli
          interventi ferroviari diversi da quelli di cui al  primo  e
          al secondo periodo, i termini relativi al procedimento  per
          la  verifica  dell'assoggettabilita'  alla  valutazione  di
          impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
          di impatto ambientale sono ridotti della meta'. 
              4. Ai fini  della  verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di  interventi  di
          cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
          secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016  e'
          ridotto a quarantacinque giorni. 
              5. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  3  non  si
          applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
          del presente decreto. 
              6-bis.   In   considerazione    delle    esigenze    di
          accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
          opere  di  particolare  rilevanza   pubblica   strettamente
          connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i  soggetti
          pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
          una  realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,
          stipulare    appositi    atti     convenzionali     recanti
          l'individuazione di un  unico  soggetto  attuatore  nonche'
          l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto
          anche agli interventi finanziati  con  risorse  diverse  da
          quelle  previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione  europea,  a
          esclusione di quelle relative alla vigilanza, al  controllo
          e alla verifica contabile.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  1   e   2   del   citato
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cosi'
          recita: 
              «Art.  1.   (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - 1.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti
          pubblici nel settore delle  infrastrutture  e  dei  servizi
          pubblici, nonche' al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in  deroga
          agli articoli 36, comma 2, e  157,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti  pubblici,   si   applicano   le   procedure   di
          affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la  determina
          a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di due mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento,  aumentati
          a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera  b).  Il
          mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
              2. Fermo quanto previsto dagli articoli  37  e  38  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti
          procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'  dei  servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
          secondo le seguenti modalita': 
                a)  affidamento  diretto  per   lavori   di   importo
          inferiore a 150.000 euro e per  servizi  e  forniture,  ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          139.000 euro. In tali casi la stazione  appaltante  procede
          all'affidamento diretto, anche senza consultazione di  piu'
          operatori  economici,  fermi  restando  il   rispetto   dei
          principi di cui all'articolo 30 del  codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in  possesso  di
          pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a   quelle
          oggetto di affidamento, anche individuati  tra  coloro  che
          risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
          stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
          rotazione; 
                a-bis) nelle aree del cratere  sismico  di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016; 
                b)  procedura  negoziata,   senza   bando,   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
          previa consultazione di almeno cinque operatori  economici,
          ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di  rotazione
          degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una   diversa
          dislocazione   territoriale   delle    imprese    invitate,
          individuati in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi  di  operatori  economici,  per  l'affidamento   di
          servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
          architettura e l'attivita'  di  progettazione,  di  importo
          pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
          lavori di  importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  e
          inferiore a un milione di  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
          operatori per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  un
          milione di euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Le  stazioni
          appaltanti  danno  evidenza  dell'avvio   delle   procedure
          negoziate   di   cui   alla   presente   lettera    tramite
          pubblicazione di un avviso  nei  rispettivi  siti  internet
          istituzionali. L'avviso sui risultati  della  procedura  di
          affidamento, la cui pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla
          lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
          euro 40.000,  contiene  anche  l'indicazione  dei  soggetti
          invitati. 
              3. Gli affidamenti diretti  possono  essere  realizzati
          tramite determina a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che
          contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma  2,
          del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
          di cui al comma 2,  lettera  b),  le  stazioni  appaltanti,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
          dei principi di trasparenza, di non  discriminazione  e  di
          parita'  di  trattamento,   procedono,   a   loro   scelta,
          all'aggiudicazione dei relativi  appalti,  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          ovvero del prezzo piu' basso. Nel  caso  di  aggiudicazione
          con  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso,  le   stazioni
          appaltanti procedono all'esclusione automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il  numero  delle
          offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
              4. Per le modalita' di affidamento di cui  al  presente
          articolo la stazione appaltante non  richiede  le  garanzie
          provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto  legislativo
          n.  50  del  2016,  salvo  che,  in  considerazione   della
          tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
          particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
          la stazione  appaltante  indica  nell'avviso  di  indizione
          della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
          richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
          dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo  articolo
          93. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche alle  procedure  per  l'affidamento  dei  servizi  di
          organizzazione, gestione  e  svolgimento  delle  prove  dei
          concorsi pubblici di  cui  agli  articoli  247  e  249  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  di
          seguito citato anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34», fino all'importo di cui  alla  lettera  d),  comma  1,
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
              5-bis.  All'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti   parole:   «.   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria». 
              5-ter. Al fine di incentivare e semplificare  l'accesso
          delle microimprese, piccole e medie imprese, come  definite
          nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, alla liquidita' per far fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          dell'emergenza   sanitaria   globale   da   COVID-19,    le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          procedure per l'affidamento, ai  sensi  dell'articolo  112,
          comma 5, lettera b), del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  della  gestione  di
          fondi pubblici europei,  nazionali,  regionali  e  camerali
          diretti a sostenere l'accesso  al  credito  delle  imprese,
          fino agli importi di cui al comma 1  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» 
              «Art.  2.   (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici in relazione  all'aggiudicazione  dei
          contratti  pubblici  sopra  soglia).-   1.   Al   fine   di
          incentivare gli investimenti  pubblici  nel  settore  delle
          infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al  fine  di
          far fronte alle  ricadute  economiche  negative  a  seguito
          delle misure di  contenimento  e  dell'emergenza  sanitaria
          globale  del  COVID-19,  si  applicano  le   procedure   di
          affidamento e la disciplina dell'esecuzione  del  contratto
          di  cui  al  presente  articolo  qualora  la  determina   a
          contrarre  o  altro  atto   di   avvio   del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
          rispetto dei termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
              2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti procedono  all'affidamento  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura,  inclusa  l'attivita'
          di progettazione, di importo pari o superiore  alle  soglie
          di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo  18  aprile
          2016 n. 50, mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,
          previa  motivazione  sulla  sussistenza   dei   presupposti
          previsti  dalla  legge,  la   procedura   competitiva   con
          negoziazione  di  cui  all'   articolo   62   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di  cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
          i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i
          settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui
          all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. 
              3. Per l'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei   servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di opere di importo pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35 del  decreto  legislativo  18
          aprile  2016  n.  50,  la  procedura   negoziata   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
          i settori ordinari,  e  di  cui  all'articolo  125,  per  i
          settori   speciali,   puo'   essere   utilizzata,    previa
          pubblicazione dell'avviso di  indizione  della  gara  o  di
          altro atto equivalente, nel  rispetto  di  un  criterio  di
          rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
          ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
          della crisi  causata  dalla  pandemia  da  COVID-19  o  dal
          periodo di sospensione delle  attivita'  determinato  dalle
          misure di contenimento adottate per fronteggiare la  crisi,
          i  termini,  anche  abbreviati,  previsti  dalle  procedure
          ordinarie  non  possono  essere  rispettati.  La  procedura
          negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.
          50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui  all'articolo
          125,  per  i  settori  speciali,  puo'  essere   utilizzata
          altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
          lavori, servizi e forniture di  importo  pari  o  superiore
          alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
          n.  50  del  2016,  anche  in  caso  di  singoli  operatori
          economici  con  sede  operativa  collocata   in   aree   di
          preesistente   crisi   industriale   complessa   ai   sensi
          dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, che, con riferimento a dette aree ed  anteriormente
          alla dichiarazione dello stato di  emergenza  sanitaria  da
          COVID-19 del 31 gennaio  2020,  abbiano  stipulato  con  le
          pubbliche  amministrazioni   competenti   un   accordo   di
          programma  ai  sensi  dell'articolo  252-bis  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e   nei   settori
          dell'edilizia   scolastica,    universitaria,    sanitaria,
          giudiziaria  e  penitenziaria,  delle  infrastrutture   per
          attivita'  di  ricerca  scientifica  e  per  la   sicurezza
          pubblica, dei trasporti e  delle  infrastrutture  stradali,
          ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi
          compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
          ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
          aggiornamenti, nonche' per gli interventi  funzionali  alla
          realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e
          il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad
          essi,  per  quanto  non  espressamente   disciplinato   dal
          presente   articolo,   le    stazioni    appaltanti,    per
          l'affidamento delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
          servizi e forniture nonche' dei  servizi  di  ingegneria  e
          architettura, inclusa l'attivita' di progettazione,  e  per
          l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
          salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli  articoli
          30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
          delle  disposizioni  in   materia   di   subappalto.   Tali
          disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
          messa  a  norma  o  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici
          destinati ad attivita' istituzionali, al fine di  sostenere
          le imprese ed i professionisti del  comparto  edile,  anche
          operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal
          punto  di  vista  culturale  o  paesaggistico,  nonche'  di
          recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. 
              5.  Per  ogni  procedura  di  appalto  e'  nominato  un
          responsabile  unico  del  procedimento  che,  con   propria
          determinazione adeguatamente motivata,  valida  ed  approva
          ciascuna fase progettuale o di  esecuzione  del  contratto,
          anche in corso d'opera. 
              6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi
          del presente articolo  sono  pubblicati  e  aggiornati  nei
          rispettivi  siti  internet  istituzionali,  nella   sezione
          «Amministrazione  trasparente»   e   sono   soggetti   alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33. Nella medesima sezione, e sempre ai  sensi  e  per  gli
          effetti del predetto decreto legislativo n.  33  del  2013,
          sono  altresi'  pubblicati  gli  ulteriori  atti   indicati
          all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
          2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo
          162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'  limitato  ai
          casi  di  stretta  necessita'  e  richiede  una   specifica
          motivazione.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del citato  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55: 
              «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare).- 1. Al  fine  di  rilanciare  gli  investimenti
          pubblici e di facilitare l'apertura  dei  cantieri  per  la
          realizzazione delle opere pubbliche, per le  procedure  per
          le quali i  bandi  o  gli  avvisi  con  cui  si  indice  la
          procedura  di  scelta  del  contraente   siano   pubblicati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione
          di bandi o di avvisi, per le procedure  in  relazione  alle
          quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
          comunque nel rispetto dei principi e  delle  norme  sancite
          dall'Unione  europea,  in   particolare   delle   direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino  al  30  giugno
          2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
          seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                a) articolo 37, comma 4, per i comuni  non  capoluogo
          di  provincia,  quanto  all'obbligo  di   avvalersi   delle
          modalita' ivi indicate, limitatamente  alle  procedure  non
          afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
          in parte, con le  risorse  previste  dal  Regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  10
          febbraio  2021  e  dal  Regolamento   (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          nonche'  dalle  risorse  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti  complementari  di  cui  all'articolo  1   del
          decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59.  Nelle  more  di  una
          disciplina  diretta  ad   assicurare   la   riduzione,   il
          rafforzamento   e   la   qualificazione   delle    stazioni
          appaltanti, per le procedure afferenti alle  opere  PNRR  e
          PNC,  i  comuni  non  capoluogo  di   provincia   procedono
          all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  che
          secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
          4, attraverso le unioni di comuni, le province,  le  citta'
          metropolitane e i comuni capoluogo  di  provincia,  nonche'
          ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da  diritto
          ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e  1-  bis  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle  societa'  in  house
          delle amministrazioni centrali titolari  degli  interventi.
          L'obbligo di cui  al  secondo  periodo  per  i  comuni  non
          capoluogo di provincia e' da  intendersi  applicabile  alle
          procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del  decreto-legge
          16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120; 
                b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella  parte
          in cui resta vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della progettazione e dell'esecuzione di lavori; 
                c)  articolo  77,  comma  3,  quanto  all'obbligo  di
          scegliere i commissari tra gli  esperti  iscritti  all'Albo
          istituito  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
          (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo  di
          individuare i commissari secondo  regole  di  competenza  e
          trasparenza,  preventivamente   individuate   da   ciascuna
          stazione appaltante. 
              2. 
              3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche  ai  settori
          ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per  i  settori
          speciali.» 
              - Il testo degli articoli, 8, comma 1, lettera a)  e  3
          del citato decreto-legge n. 76 del 2020, cosi' recita: 
              «Art. 8. (Altre  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          contratti pubblici).  -  1.  In  relazione  alle  procedure
          pendenti disciplinate dal  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice
          una gara, sono gia' stati pubblicati alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
          contratti senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  alle
          procedure in cui, alla  medesima  data,  siano  gia'  stati
          inviati gli inviti a presentare le offerte o i  preventivi,
          ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
          le procedure disciplinate dal medesimo decreto  legislativo
          avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: 
                a) e' sempre autorizzata la consegna  dei  lavori  in
          via  di  urgenza  e,  nel  caso  di  servizi  e  forniture,
          l'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza  ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 8, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016, nelle more della verifica dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 80 del medesimo decreto  legislativo,  nonche'
          dei   requisiti   di   qualificazione   previsti   per   la
          partecipazione alla procedura; 
              Omissis.» 
              «Art.  3   (Verifiche   antimafia   e   protocolli   di
          legalita').- 1. Al fine di  potenziare  e  semplificare  il
          sistema delle verifiche  antimafia  per  corrispondere  con
          efficacia e celerita' alle  esigenze  degli  interventi  di
          sostegno  e  rilancio  del   sistema   economico-produttivo
          conseguenti all'emergenza sanitaria globale  del  COVID-19,
          fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza  e
          si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del  decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  nei  procedimenti
          avviati  su  istanza  di  parte,  che  hanno   ad   oggetto
          l'erogazione di  benefici  economici  comunque  denominati,
          erogazioni,   contributi,    sovvenzioni,    finanziamenti,
          prestiti, agevolazioni e pagamenti da  parte  di  pubbliche
          amministrazioni, qualora il rilascio  della  documentazione
          non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
          banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto  previsto  dagli
          articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34. 
              2. Fino al 30 giugno 2023, per le  verifiche  antimafia
          riguardanti  l'affidamento  e  l'esecuzione  dei  contratti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,  si
          procede mediante il rilascio della informativa  liberatoria
          provvisoria, immediatamente conseguente alla  consultazione
          della  Banca  dati  nazionale  unica  della  documentazione
          antimafia ed alle risultanze delle banche dati  di  cui  al
          comma 3, anche quando l'accertamento  e'  eseguito  per  un
          soggetto che risulti non  censito,  a  condizione  che  non
          emergano  nei  confronti  dei  soggetti   sottoposti   alle
          verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
          84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
          settembre   2011,   n.   159.   L'informativa   liberatoria
          provvisoria consente di stipulare, approvare o  autorizzare
          i contratti e subcontratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, sotto condizione risolutiva, ferme  restando  le
          ulteriori   verifiche   ai   fini   del   rilascio    della
          documentazione  antimafia  da  completarsi  entro  sessanta
          giorni. 
              3.  Al  fine  di   rafforzare   l'effettivita'   e   la
          tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2,  si
          procede  mediante  la  consultazione   della   banca   dati
          nazionale  unica  della  documentazione  antimafia  nonche'
          tramite  l'immediata   acquisizione   degli   esiti   delle
          interrogazioni,  anche  demandate  al   gruppo   interforze
          tramite  il  «Sistema  di  indagine»  gestito  dal   Centro
          elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
          del Ministero dell'interno, di tutte  le  ulteriori  banche
          dati disponibili. 
              4.  Nei  casi  di  cui   al   comma   2,   qualora   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive  ai  sensi  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di
          cui all'articolo 83, commi 1  e  2,  del  medesimo  decreto
          legislativo  recedono  dai  contratti,   fatti   salvi   il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'  conseguite  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del
          decreto  legislativo  6   settembre   2011,   n.   159,   e
          dall'articolo 32, comma 10,  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114. 
              5. Con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottare
          entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  possono  essere  individuate  ulteriori
          misure di  semplificazione  relativamente  alla  competenza
          delle   Prefetture   in   materia   di    rilascio    della
          documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. 
              6. Per quanto non espressamente disciplinato dai  commi
          da  1  a  5,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              7. Al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente: 
              «Art.  83-bis  (Protocolli  di   legalita').-   1.   Il
          Ministero dell'interno  puo'  sottoscrivere  protocolli,  o
          altre intese comunque denominate, per la prevenzione  e  il
          contrasto dei fenomeni di criminalita'  organizzata,  anche
          allo scopo di estendere convenzionalmente il  ricorso  alla
          documentazione  antimafia  di  cui   all'articolo   84.   I
          protocolli di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
          sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica  per
          l'economia nazionale nonche' con associazioni  maggiormente
          rappresentative   a   livello   nazionale   di    categorie
          produttive,  economiche  o   imprenditoriali   e   con   le
          organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per
          il  rilascio  della  documentazione  antimafia   anche   su
          richiesta  di  soggetti  privati,  nonche'  determinare  le
          soglie di valore  al  di  sopra  delle  quali  e'  prevista
          l'attivazione  degli  obblighi  previsti   dai   protocolli
          medesimi. I protocolli possono  prevedere  l'applicabilita'
          delle previsioni del presente decreto  anche  nei  rapporti
          tra contraenti, pubblici o privati, e  terzi,  nonche'  tra
          aderenti alle associazioni contraenti e terzi. 
              2. L'iscrizione nell'elenco dei  fornitori,  prestatori
          di servizi ed esecutori  di  lavori  di  cui  all'articolo,
          commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012,  n.  190,
          nonche'   l'iscrizione   nell'anagrafe   antimafia    degli
          esecutori istituita dall'articolo 30 del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  equivale  al  rilascio
          dell'informazione antimafia. 
              3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi
          di gara o lettere di invito che  il  mancato  rispetto  dei
          protocolli di legalita'  costituisce  causa  di  esclusione
          dalla gara o di risoluzione del contratto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9,  11,  comma  2,
          13, commi 3, 4 e 5, 14, commi 2 e 3, lettera a), 20,  commi
          1, 4, 5, 8, 10 e 14, 22, commi 1, 3 e 5, 22-bis, commi 1  e
          4, 23, comma 5, 24, 25, comma 4, 26, comma 10, 27, comma 2,
          42-bis, commi 1, 4 e 7, 46, 48, comma 3 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
          2001, n. 189, S.O.: 
              «Art. 9 (Vincoli derivanti da piani  urbanistici).-  1.
          Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato  all'esproprio
          quando diventa efficace l'atto di  approvazione  del  piano
          urbanistico generale, ovvero una sua variante, che  prevede
          la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita'. 
              2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
          cinque anni. Entro tale termine,  puo'  essere  emanato  il
          provvedimento che comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera. 
              3. Se non e'  tempestivamente  dichiarata  la  pubblica
          utilita' dell'opera, il vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade  e  trova   applicazione   la   disciplina   dettata
          dall'articolo  9  del  testo  unico  in  materia   edilizia
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. 
              4. Il vincolo preordinato all'esproprio,  dopo  la  sua
          decadenza, puo'  essere  motivatamente  reiterato,  con  la
          rinnovazione  dei  procedimenti  previsti  nel  comma  1  e
          tenendo  conto  delle  esigenze  di  soddisfacimento  degli
          standard. 
              5. Nel corso dei cinque  anni  di  durata  del  vincolo
          preordinato  all'esproprio,  il  consiglio  comunale   puo'
          motivatamente disporre o autorizzare che  siano  realizzate
          sul bene vincolato opere pubbliche o di  pubblica  utilita'
          diverse  da  quelle  originariamente  previste  nel   piano
          urbanistico generale. In tal caso, se la Regione  o  l'ente
          da questa delegato all'approvazione del  piano  urbanistico
          generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine
          di  novanta  giorni,  decorrente  dalla   ricezione   della
          delibera del Consiglio comunale e della  relativa  completa
          documentazione, si intende approvata la determinazione  del
          Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
          l'efficacia. 
              6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla e' innovato
          in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
          e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.» 
              «Art.11  (La  partecipazione  degli   interessati).   -
          Omissis. 
              2. L'avviso di avvio  del  procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. 
              Omissis.» 
              «Art.13 (Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la
          dichiarazione di pubblica utilita').- Omissis. 
              3. Nel provvedimento che comporta la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita'  dell'opera  puo'  essere  stabilito  il
          termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. 
              4. Se manca l'espressa determinazione  del  termine  di
          cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
          entro il termine di cinque anni, decorrente dalla  data  in
          cui  diventa  efficace  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
          utilita' dell'opera. 
              5. L'autorita' che ha dichiarato la  pubblica  utilita'
          dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti  dai
          commi 3 e  4  per  casi  di  forza  maggiore  o  per  altre
          giustificate ragioni. Le proroghe possono essere  disposte,
          anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per  un
          periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. 
              Omissis.» 
              «Art.14  (Istituzione  degli  elenchi  degli  atti  che
          dichiarano la pubblica utilita').- Omissis. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti   ovvero   del    presidente    della    Regione,
          rispettivamente  per  le  opere  di  competenza  statale  o
          regionale,   sono   indicati    gli    uffici    competenti
          all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'
          disposta  l'espropriazione,  distinti  in  relazione   alle
          diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
          decreto puo' prevedersi  che  i  medesimi  o  altri  uffici
          possano   dare   indicazioni   operative   alle   autorita'
          esproprianti per  la  corretta  applicazione  del  presente
          testo unico. 
              3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui
          al comma 2: 
                a) quale sia lo stato del  procedimento  d'esproprio,
          almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima  della  data  di
          scadenza degli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita'; 
              Omissis.» 
              «Art. 20 (La determinazione provvisoria dell'indennita'
          di  espropriazione).-  1.  Divenuto  efficace  l'atto   che
          dichiara la pubblica utilita', entro  i  successivi  trenta
          giorni il promotore  dell'espropriazione  compila  l'elenco
          dei beni da espropriare, con una  descrizione  sommaria,  e
          dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre  per
          le loro espropriazioni. L'elenco va  notificato  a  ciascun
          proprietario, nella parte che lo  riguarda,  con  le  forme
          degli  atti  processuali  civili.   Gli   interessati   nei
          successivi trenta giorni  possono  presentare  osservazioni
          scritte e depositare documenti. 
              Omissis. 
              4. L'atto che determina in via  provvisoria  la  misura
          della  indennita'  di  espropriazione  e'   notificato   al
          proprietario con le forme degli atti processuali  civili  e
          al beneficiario dell'esproprio, se  diverso  dall'autorita'
          procedente. 
              5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione,  il
          proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che
          condivide   la   determinazione   della    indennita'    di
          espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile. 
              8. Qualora  abbia  condiviso  la  determinazione  della
          indennita' di espropriazione e abbia  dichiarato  l'assenza
          di diritti di terzi sul bene il proprietario  e'  tenuto  a
          depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
          comunicazione  di  cui  al  comma  5,   la   documentazione
          comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena
          e  libera  proprieta'  del  bene.  In  tal  caso   l'intera
          indennita', ovvero il saldo di quella  gia'  corrisposta  a
          titolo di acconto, e'  corrisposta  entro  il  termine  dei
          successivi  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,   al
          proprietario sono dovuti gli interessi,  nella  misura  del
          tasso legale anche ove non sia avvenuta  la  immissione  in
          possesso. 
              Omissis. 
              10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso  per  la
          trascrizione, entro quindici giorni  presso  l'ufficio  dei
          registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. 
              Omissis. 
              14.   Decorsi   inutilmente   trenta    giorni    dalla
          notificazione di cui al comma 4, si intende non  concordata
          la  determinazione   dell'indennita'   di   espropriazione.
          L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro  trenta
          giorni, presso la Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  della
          somma  senza  le  maggiorazioni  di  cui  all'articolo  45.
          Effettuato  il  deposito,  l'autorita'  espropriante   puo'
          emettere ed eseguire il decreto d'esproprio. 
              Omissis.» 
              «Art.  22   (Determinazione   urgente   dell'indennita'
          provvisoria).-  1.  Qualora  l'avvio  dei  lavori   rivesta
          carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione
          delle  disposizioni  dell'articolo  20,   il   decreto   di
          esproprio puo' essere emanato  ed  eseguito  in  base  alla
          determinazione urgente della indennita' di  espropriazione,
          senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da'
          atto della  determinazione  urgente  dell'indennita'  e  si
          invita il proprietario, nei trenta giorni  successivi  alla
          immissione in possesso, a comunicare se la condivide. 
              Omissis. 
              3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al
          comma 1 e la documentazione comprovante la piena  e  libera
          disponibilita' del bene, l'autorita'  espropriante  dispone
          il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel  termine
          di sessanta giorni. Decorso tale  termine  al  proprietario
          sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. 
              Omissis. 
                5.  In  assenza  della  istanza   del   proprietario,
          l'autorita'   espropriante   chiede    la    determinazione
          dell'indennita'  alla  commissione   provinciale   prevista
          dall'articolo 41, che provvede entro il termine  di  trenta
          giorni, e da' comunicazione della  medesima  determinazione
          al proprietario, con avviso notificato con le  forme  degli
          atti processuali civili.» 
              «Art.   22-bis   (Occupazione   d'urgenza   preordinata
          all'espropriazione).- 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
          carattere di particolare urgenza, tale da  non  consentire,
          in  relazione  alla   particolare   natura   delle   opere,
          l'applicazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
          dell'articolo 20, puo' essere  emanato,  senza  particolari
          indagini e formalita', decreto motivato  che  determina  in
          via  provvisoria  l'indennita'  di  espropriazione,  e  che
          dispone anche l'occupazione anticipata  dei  beni  immobili
          necessari.  Il  decreto  contiene  l'elenco  dei  beni   da
          espropriare e dei relativi proprietari, indica  i  beni  da
          occupare  e  determina  l'indennita'  da  offrire  in   via
          provvisoria. Il decreto e' notificato con le  modalita'  di
          cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza
          che il proprietario,  nei  trenta  giorni  successivi  alla
          immissione  in  possesso,  puo',  nel  caso  non  condivida
          l'indennita' offerta,  presentare  osservazioni  scritte  e
          depositare documenti. 
              Omissis. 
              4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai  fini
          dell'immissione in possesso, e' effettuata con le  medesime
          modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il
          termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
          decreto medesimo. 
              Omissis.» 
              «Art.  23  (Contenuto  ed  effetti   del   decreto   di
          esproprio).- Omissis. 
              5. Un estratto del decreto di  esproprio  e'  trasmesso
          entro cinque giorni per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
          Regione nel cui territorio si trova il bene.  L'opposizione
          del terzo e' proponibile entro i trenta  giorni  successivi
          alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale  termine  in
          assenza di impugnazioni, anche per  il  terzo  l'indennita'
          resta fissata nella somma depositata.» 
              «Art. 24 (Esecuzione del decreto di  esproprio).  -  1.
          L'esecuzione  del  decreto  di  esproprio  ha   luogo   per
          iniziativa   dell'autorita'   espropriante   o   del    suo
          beneficiario, con il verbale  di  immissione  in  possesso,
          entro il termine perentorio di due anni. 
              2.  Lo  stato  di  consistenza  del  bene  puo'  essere
          compilato anche successivamente alla redazione del  verbale
          di immissione in possesso, senza ritardo e  prima  che  sia
          mutato lo stato dei luoghi. 
              3. Lo stato di consistenza e il verbale  di  immissione
          sono redatti in contraddittorio con  l'espropriato  o,  nel
          caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
          testimoni  che  non  siano  dipendenti   del   beneficiario
          dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni  i
          titolari di diritti reali o personali sul bene. 
              4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
          quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
          continua ad essere utilizzato, per  qualsiasi  ragione,  da
          chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. 
              5. L'autorita' espropriante, in  calce  al  decreto  di
          esproprio, indica la data in cui e'  avvenuta  l'immissione
          in  possesso  e  trasmette  copia  del   relativo   verbale
          all'ufficio per i registri  immobiliari,  per  la  relativa
          annotazione. 
              6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di  esproprio
          ne  da'  comunicazione  all'ufficio  istituito   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 1. 
              7. Decorso il termine previsto nel  comma  1,  entro  i
          successivi tre anni puo' essere emanato un  ulteriore  atto
          che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.» 
              «Art.   25   (Effetti   dell'espropriazione    per    i
          terzi). Omissis. 
              4. A seguito dell'esecuzione del decreto di  esproprio,
          il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque  non  oltre
          dieci giorni dalla richiesta, il soggetto  proponente  e  i
          soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
          autorizzazione e di concessione di attraversamento, per  la
          definizione  degli  spostamenti   concernenti   i   servizi
          interferenti  e  delle  relative  modalita'  tecniche.   Il
          soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano
          stati  avviati  entro  sessanta  giorni,  puo'  provvedervi
          direttamente,   attenendosi   alle    modalita'    tecniche
          eventualmente definite ai sensi del presente comma.» 
              «Art.  26   (Pagamento   o   deposito   dell'indennita'
          provvisoria).- Omissis. 
              10.  Il   promotore   dell'espropriazione   esegue   il
          pagamento  dell'indennita'  accettata  o  determinata   dai
          tecnici, entro il termine di  sessanta  giorni,  decorrente
          dalla  comunicazione  del  decreto  che  ha   ordinato   il
          pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto,  entro
          lo stesso  termine,  l'opposizione  alla  stima  definitiva
          della indennita'. 
              Omissis.» 
              «Art.   27    (Pagamento    o    deposito    definitivo
          dell'indennita'  a  seguito  della  perizia  di  stima  dei
          tecnici o della Commissione provinciale). Omissis. 
              2.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione   del
          deposito, l'autorita' espropriante, in base alla  relazione
          peritale e previa  liquidazione  e  pagamento  delle  spese
          della   perizia,   su   proposta   del   responsabile   del
          procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero
          ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. 
              Omissis.» 
              «Art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per
          scopi di interesse pubblico).- 1.Valutati gli interessi  in
          conflitto, l'autorita' che utilizza un  bene  immobile  per
          scopi di interesse pubblico, modificato in  assenza  di  un
          valido   ed   efficace   provvedimento   di   esproprio   o
          dichiarativo della pubblica  utilita',  puo'  disporre  che
          esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio
          indisponibile e che  al  proprietario  sia  corrisposto  un
          indennizzo  per   il   pregiudizio   patrimoniale   e   non
          patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato  nella
          misura del dieci per cento del valore venale del bene. 
              Omissis. 
              4.   Il   provvedimento   di   acquisizione,    recante
          l'indicazione delle circostanze  che  hanno  condotto  alla
          indebita utilizzazione dell'area e  se  possibile  la  data
          dalla  quale  essa  ha  avuto  inizio,  e'   specificamente
          motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni
          di interesse pubblico  che  ne  giustificano  l'emanazione,
          valutate  comparativamente  con  i  contrapposti  interessi
          privati   ed   evidenziando   l'assenza   di    ragionevoli
          alternative  alla  sua  adozione;  nell'atto  e'  liquidato
          l'indennizzo di  cui  al  comma  1  e  ne  e'  disposto  il
          pagamento entro il termine  di  trenta  giorni.  L'atto  e'
          notificato al proprietario  e  comporta  il  passaggio  del
          diritto  di  proprieta'  sotto  condizione  sospensiva  del
          pagamento delle somme dovute ai sensi del comma  1,  ovvero
          del loro deposito effettuato  ai  sensi  dell'articolo  20,
          comma  14;   e'   soggetto   a   trascrizione   presso   la
          conservatoria   dei    registri    immobiliari    a    cura
          dell'amministrazione procedente ed e'  trasmesso  in  copia
          all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. 
              Omissis. 
              7.  L'autorita'   che   emana   il   provvedimento   di
          acquisizione  di  cui  al   presente   articolo   ne'   da'
          comunicazione, entro trenta giorni, alla  Corte  dei  conti
          mediante trasmissione di copia integrale. 
              Omissis.» 
              «Art. 46. (La retrocessione totale). -  1.  Se  l'opera
          pubblica o di pubblica utilita' non e' stata  realizzata  o
          cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla
          data in cui e' stato  eseguito  il  decreto  di  esproprio,
          ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita'
          della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere  che  sia
          accertata la  decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' e che siano  disposti  la  restituzione  del  bene
          espropriato e  il  pagamento  di  una  somma  a  titolo  di
          indennita'. 
              2. Dal rilascio  del  provvedimento  di  autorizzazione
          paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il  termine
          di validita' di cinque anni previsto dall'articolo  16  del
          regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357,  dell'autorizzazione
          stessa. Qualora i lavori siano  iniziati  nel  quinquennio,
          l'autorizzazione si considera valida per  tutta  la  durata
          degli stessi.» 
              «Art. 48  (Disposizioni  comuni  per  la  retrocessione
          totale e per quella parziale).- Omissis. 
              3. Per le  aree  comprese  nel  suo  territorio  e  non
          utilizzate  per   realizzare   le   opere   oggetto   della
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',   il   Comune   puo'
          esercitare il diritto di prelazione, entro  il  termine  di
          centottanta giorni, decorrente dalla data  in  cui  gli  e'
          notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione
          i dati identificativi dell'area e il corrispettivo,  ovvero
          entro il  termine  di  sessanta  giorni,  decorrente  dalla
          notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo.  Le
          aree   cosi'   acquisite   fanno   parte   del   patrimonio
          indisponibile.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  13,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge  n.  76  del  2020,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 13 (Accelerazione del procedimento in  conferenza
          di servizi). - 1. Fino al 30 giugno 2024, in tutti  i  casi
          in cui debba  essere  indetta  una  conferenza  di  servizi
          decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano
          lo  strumento  della   conferenza   semplificata   di   cui
          all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) tutte le amministrazioni coinvolte  rilasciano  le
          determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
          trenta giorni e in caso di  amministrazioni  preposte  alla
          tutela ambientale, paesaggistico-  territoriale,  dei  beni
          culturali o alla tutela della salute il suddetto termine e'
          fissato in quarantacinque giorni, fatti  salvi  i  maggiori
          termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione
          europea; 
              b) al di fuori dei casi  di  cui  all'articolo  14-bis,
          comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro  trenta
          giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  per   il
          rilascio delle determinazioni di competenza  delle  singole
          amministrazioni,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una  riunione
          telematica di  tutte  le  amministrazioni  coinvolte  nella
          quale prende atto  delle  rispettive  posizioni  e  procede
          senza ritardo alla stesura  della  determinazione  motivata
          conclusiva della conferenza di servizi verso la quale  puo'
          essere proposta opposizione dalle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990,  ai
          sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso
          acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni
          che non  abbiano  partecipato  alla  riunione  ovvero,  pur
          partecipandovi, non abbiano espresso la propria  posizione,
          ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
          a   questioni   che   non   costituiscono   oggetto   della
          conferenza.».