Art. 14 bis 
 
Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo  34  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 e'  sostituito
dal seguente: 
  «4. L'accordo, consistente  nel  consenso  unanime  del  presidente
della regione, del presidente della provincia, dei  sindaci  e  delle
altre amministrazioni interessate,  deve  essere  sottoscritto  entro
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito   positivo   della
conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato  con  atto  formale  del
presidente della regione o  del  presidente  della  provincia  o  del
sindaco  e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   della   regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo  81  del  decreto
del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti  urbanistici  e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso  del
comune interessato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, recante il  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art.  34  (Accordi  di  programma).  -  1.  Per   la
          definizione e l'attuazione di opere,  di  interventi  o  di
          programmi  di  intervento  che  richiedono,  per  la   loro
          completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra  i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento. 
                2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
                3.  Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
                  4. L'accordo, consistente nel consenso unanime  del
          presidente della regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
                5. Ove l'accordo comporti variazione degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
                6. Per l'approvazione di progetti di opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
                7.  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
                8.  Allorche'  l'intervento   o   il   programma   di
          intervento comporti il  concorso  di  due  o  piu'  regioni
          finitime,  la  conclusione  dell'accordo  di  programma  e'
          promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
          spetta convocare la  conferenza  di  cui  al  comma  3.  Il
          collegio di vigilanza di cui al comma  7  e'  in  tal  caso
          presieduto  da  un  rappresentante  della  Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di
          tutte le regioni  che  hanno  partecipato  all'accordo.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le  funzioni
          attribuite dal comma 7 al commissario  del  Governo  ed  al
          prefetto.». 
              - Il testo dell'art.  81  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione
          della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975,  n.
          382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n.
          234, S.O., cosi' recita: 
                «Art.  81.  (Competenze   dello   Stato).   Sono   di
          competenza   dello   Stato   le   funzioni   amministrative
          concernenti: 
                a); 
                b) la  formazione  e  l'aggiornamento  degli  elenchi
          delle  zone  dichiarate  sismiche  e   l'emanazione   delle
          relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. 
              Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni  dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento, e il Consiglio  dei  Ministri  ritiene  che  si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti urbanistici, si provvede sentita  la  commissione
          interparlamentare per le questioni  regionali  con  decreto
          del Presidente della Repubblica  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri  su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri competenti per materia. 
              I progetti di investimento di  cui  all'art.  14  della
          legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla  regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni hanno la facolta' di  promuovere  la  deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. 
              Resta fermo quanto previsto  dalla  legge  18  dicembre
          1973, n. 880, concernente la localizzazione degli  impianti
          per la produzione di energia  elettrica  e  dalla  legge  2
          agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla  localizzazione
          delle  centrali  elettronucleari  e  sulla   produzione   e
          sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, per le servitu' militari.».