Art. 15 
 
Contributo dell'Agenzia del demanio  e  del  Ministero  della  difesa
  nonche'  delle  regioni  e  degli  enti  locali  all'attuazione  di
  progetti finanziati con risorse del PNRR 
 
  1. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
l'Agenzia del demanio, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  individua  beni  immobili   di   proprieta'   dello   Stato
inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere  destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito  delle  misure
di cui al predetto PNRR. Sono esclusi  dalle  previsioni  di  cui  al
primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di  uso  per
finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma  222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'  i  beni  per  i  quali
siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette
finalita' e quelli inseriti o  suscettibili  di  essere  inseriti  in
operazioni di permuta, valorizzazione  o  dismissione  di  competenza
della medesima Agenzia. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dalle  specifiche  disposizioni
normative   in   materia   di   residenze   universitarie,   per   il
raggiungimento delle finalita' di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  del
demanio, previa  comunicazione  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  e'  autorizzata  a  utilizzare  le   risorse   previste   a
legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per
contribuire,  entro  il  limite  non  superiore  al  30%  del  quadro
economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione  e
rifunzionalizzazione, alla copertura dei  relativi  oneri,  anche  in
concorso con le risorse  messe  a  disposizione  da  altre  pubbliche
amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR. 
  3. Gli  immobili  di  cui  al  comma  1  possono  essere  destinati
dall'Agenzia  del  demanio  anche  alla  realizzazione  di   impianti
sportivi recanti apposito  finanziamento,  ovvero  idonei  ad  essere
oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del  PNRR.
A tal fine, l'Agenzia del demanio e'  autorizzata  ad  utilizzare  le
risorse previste a legislazione vigente per  gli  investimenti  della
medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30
per  cento  del  quadro  economico  degli  interventi  necessari   di
recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei
relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a  disposizione
da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti
con l'Istituto per il  credito  sportivo,  nonche'  con  le  suddette
risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo,  istituito  con
legge   24   dicembre    1957,    n.    1295,    assiste    l'Agenzia
nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli
impianti   sportivi    supportandola    nella    valutazione    della
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  dei   progetti   e   nella
valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 
  3-bis. L'Istituto per il credito sportivo puo' proporre all'Agenzia
del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, l'elenco degli  immobili  di  cui  al  comma  3  che
possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione
e rifunzionalizzazione a valere, anche  parzialmente,  sulle  risorse
del PNRR, purche' ne ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza
con gli obiettivi specifici e di conformita' ai relativi principi  di
attuazione, con beni di proprieta' del medesimo  Istituto,  destinati
ad impianti sportivi o a finalita' istituzionali o  strumentali.  Per
la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto
per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di
cui  al  periodo  precedente  nell'ambito  della  propria   autonomia
finanziaria. 
  4. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata  ad  apportare  le
necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente per  gli  investimenti
di  competenza,   e   puo'   avviare   iniziative   di   partenariato
pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole di  Eurostat,
in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari
dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso  l'affidamento  in
concessione di beni immobili,  ovvero  mediante  l'affidamento  delle
attivita' di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e
gestione delle residenze universitarie e degli impianti  sportivi  da
realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi  della
normativa  vigente  e  previa  verifica  della  disponibilita'  delle
risorse finanziarie sui relativi  bilanci  pluriennali.  Al  fine  di
favorire  lo  sviluppo  e  l'efficienza  della  progettazione   degli
interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni  pubbliche
e  gli  enti  pubblici,  qualora  siano  soggetti  attuatori,  ovvero
beneficiari di finanziamenti, nell'ambito  delle  misure  di  cui  al
predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al  presente
articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti,
dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi'
stipulare  intese  con  l'Istituto  per  il  credito   sportivo   per
facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della
difesa individua beni del demanio militare o a  qualunque  titolo  in
uso al medesimo Ministero da destinare, anche per  il  tramite  della
Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione  di  opere
di protezione ambientale, opere  di  edilizia  residenziale  pubblica
destinate  al  personale  e  impianti  sportivi,  utilizzando,  anche
parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni
in termini di coerenza con gli obiettivi  specifici  del  PNRR  e  di
conformita' ai relativi principi di attuazione.  Il  Ministero  della
difesa comunica le attivita'  svolte  ai  sensi  del  presente  comma
all'Agenzia del demanio.  Il  Ministero  della  difesa  e  la  Difesa
Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza  ulteriori
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa  intesa  con
il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  dell'Istituto  per  il
credito sportivo per l'individuazione degli immobili  destinati  alla
realizzazione  e  valorizzazione  di  impianti  sportivi  e  per   la
valutazione della sostenibilita'  economica  e  finanziaria  e  della
fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.  Il  Ministero  della
difesa e la  Difesa  Servizi  S.p.A.  possono  stipulare  intese  con
l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il  cofinanziamento
degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare. 
  5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e  fermo  quanto
previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio
individua, sentiti gli enti  locali  competenti  e  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili  di  proprieta'
dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere  inseriti
in operazioni di permuta, valorizzazione o  dismissione  che  possano
essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture  ovvero
ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le
apposite risorse previste  nell'ambito  delle  misure  del  PNRR.  Le
operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate  senza
conguagli in denaro a carico dello Stato e  non  comportano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva  in
tutte le sue forme, le regioni e  gli  enti  locali  provvedono  alla
ricognizione degli immobili e impianti sportivi  di  loro  proprieta'
che  possono   essere   oggetto   di   interventi   di   recupero   o
ristrutturazione  ovvero  adibiti   alle   predette   attivita'.   La
ricognizione e' operata sulla base di criteri  definiti  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, in coerenza con quanto  disposto  dal  presente
articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          che  istituisce  il  dispositivo  per  la  ripresa   e   la
          resilienza, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
          2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della
          legge 23 dicembre 2009, n.191, concernente Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010): 
                «Art. 2 (Omissis).- 222. A decorrere dal  1º  gennaio
          2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre  di
          ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
          reperire immobili  in  locazione.  L'Agenzia  del  demanio,
          verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati  con
          gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica  di  cui
          agli articoli 1, commi  204  e  seguenti,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  nonche'
          74 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni:  a)   accerta   l'esistenza   di
          immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
          Stato ovvero  trasferiti  ai  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  e   successive
          modificazioni; b) verifica la congruita' del  canone  degli
          immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo  1,
          comma  479,  della  legge  23  dicembre   2005,   n.   266,
          individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
          di mercato che devono  essere  effettuate  prioritariamente
          tra  gli   immobili   di   proprieta'   pubblica   presenti
          sull'applicativo   informatico   messo    a    disposizione
          dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione  si
          considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
          di   pubblicita',   trasparenza    e    diffusione    delle
          informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni  il
          nulla osta alla stipula dei contratti di  locazione  ovvero
          al rinnovo di quelli in  scadenza,  ancorche'  sottoscritti
          dall'Agenzia  del  demanio.  E'  nullo  ogni  contratto  di
          locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
          preventivo  nulla  osta  alla  stipula   dell'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri.   Le   predette   amministrazioni
          adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
          dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita'  e
          onere per l'uso e la custodia  degli  immobili  assunti  in
          locazione. Le medesime amministrazioni hanno  l'obbligo  di
          comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30  giorni  dalla
          data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
          locazione e di trasmettere alla stessa  Agenzia  copia  del
          contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
          competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini  del
          contenimento   della   spesa    pubblica,    le    predette
          amministrazioni  dello   Stato,   nell'espletamento   delle
          indagini di mercato  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo
          periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione
          degli immobili da  assumere  in  locazione  passiva,  hanno
          l'obbligo di scegliere soluzioni allocative  economicamente
          piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
          dal comma  222-bis,  valutando  anche  la  possibilita'  di
          decentrare gli uffici. Per le finalita' di  cui  al  citato
          articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge  n.  296  del
          2006,   e    successive    modificazioni,    le    predette
          amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
          30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta'  di
          terzi utilizzati  a  qualsiasi  titolo.  Sulla  base  delle
          attivita' effettuate e dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del
          presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia  del  demanio
          definisce il piano di  razionalizzazione  degli  spazi.  Il
          piano   di   razionalizzazione   viene   inviato,    previa
          valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  in
          ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi   di
          riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai
          Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
          pubblicato nel sito internet dell'Agenzia  del  demanio.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  le  amministrazioni  interessate
          comunicano  semestralmente  all'Agenzia  del  demanio   gli
          interventi manutentivi effettuati  sia  sugli  immobili  di
          proprieta' dello Stato, alle medesime in  uso  governativo,
          sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
          titolo,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi   oneri.   Gli
          stanziamenti   alle   singole   amministrazioni   per   gli
          interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  a
          decorrere dall'esercizio  finanziario  2011,  non  potranno
          eccedere gli importi spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
          demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
          comma 618, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al citato articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano  o
          detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
          Stato o  di  proprieta'  dei  medesimi  soggetti  pubblici,
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  tesoro   l'elenco   identificativo   dei
          predetti  beni  ai  fini  della  redazione  del  rendiconto
          patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche  a  valori  di
          mercato. Entro il 31 luglio di ciascun  anno  successivo  a
          quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
          di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  e  successive  modificazioni,
          comunicano le  eventuali  variazioni  intervenute.  Qualora
          emerga l'esistenza di immobili di  proprieta'  dello  Stato
          non  in  gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
          rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   l'obbligo   di
          comunicazione puo' essere esteso ad altre forme  di  attivo
          ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
          caso   di   inadempimento   dei   predetti   obblighi    di
          comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei  conti
          per  gli  atti  di  rispettiva  competenza.  Gli  enti   di
          previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un  censimento
          degli  immobili   di   loro   proprieta',   con   specifica
          indicazione degli  immobili  strumentali  e  di  quelli  in
          godimento a terzi. La ricognizione  e'  effettuata  con  le
          modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma. 
              (Omissis).» 
              - La legge 24 dicembre 1957, n. 1295  (Costituzione  di
          un Istituto per il credito sportivo con sede  in  Roma)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  162  a
          170, della legge  30  dicembre  2018,  n.145  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «(Omissis). - 162. Al fine di favorire gli investimenti
          pubblici, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  e'  individuata
          un'apposita Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed
          edifici  pubblici,  di  seguito  denominata  Struttura.  Il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede,
          altresi', a indicarne la denominazione,  l'allocazione,  le
          modalita' di organizzazione e le funzioni. 
                163.  Ferme  restando  le  competenze   delle   altre
          amministrazioni,   la   Struttura,   su   richiesta   delle
          amministrazioni  centrali   e   degli   enti   territoriali
          interessati,  che  ad  essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          convenzione  e   senza   oneri   diretti   di   prestazioni
          professionali rese per gli enti  territoriali  richiedenti,
          svolge  le  proprie  funzioni,  nei  termini  indicati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 162, al fine di favorire lo sviluppo  e  l'efficienza
          della  progettazione  e  degli  investimenti  pubblici,  di
          contribuire    alla     valorizzazione,     all'innovazione
          tecnologica, all'efficientamento  energetico  e  ambientale
          nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
          pubblici,   alla   progettazione   degli   interventi    di
          realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
          edifici e beni pubblici, anche  in  relazione  all'edilizia
          statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
          nonche'  alla   predisposizione   di   modelli   innovativi
          progettuali ed  esecutivi  per  edifici  pubblici  e  opere
          similari e connesse o con elevato grado  di  uniformita'  e
          ripetitivita'. 
                164. Il personale tecnico della Struttura  svolge  le
          attivita' di propria competenza in piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche,  anche
          attivando opportune collaborazioni  con  gli  altri  organi
          dello Stato aventi  competenze  per  le  attivita'  di  cui
          trattasi. La  Struttura  puo'  operare  in  supporto  e  in
          raccordo  con  altre  amministrazioni,  nelle  materie   di
          propria competenza. 
                165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
          previsti  dai  commi  da  162   a   170,   e'   autorizzata
          l'assunzione a tempo indeterminato, con  destinazione  alla
          Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo  di  300
          unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
          tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento,  a
          livello impiegatizio e di  quadro,  nonche'  con  qualifica
          dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'
          assunto, anche in momenti diversi, con procedura  selettiva
          pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i  cui  criteri
          per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
          pubblicita',   imparzialita'   e    valorizzazione    della
          professionalita'. 
                166. A valere sul contingente di personale di cui  al
          comma 165, 120 unita' sono assegnate  temporaneamente  alle
          province  delle  regioni  a  statuto   ordinario   per   lo
          svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al  comma  164
          nell'ambito delle stazioni uniche  appaltanti  provinciali,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
                167. Per  garantire  l'immediata  operativita'  della
          Struttura negli ambiti di intervento di cui al  comma  163,
          in sede di prima applicazione dei commi  da  162  a  170  e
          limitatamente alle prime 50 unita' di  personale,  si  puo'
          procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
          attingendo  dal  personale   di   ruolo,   anche   mediante
          assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
          sulla  base  di  appositi  protocolli   d'intesa   con   le
          amministrazioni  pubbliche  e  per  singoli   progetti   di
          interesse specifico per le predette amministrazioni. 
                168. Con decreto del Presidente della  Repubblica  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
          Struttura,  norme  di  coordinamento  con  la  legislazione
          vigente e, in particolare, con il codice di cui al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione  della
          Struttura sono esenti da imposte e tasse. 
                170.  Agli  oneri  connessi  all'istituzione   e   al
          funzionamento della Struttura, nonche'  all'assunzione  del
          personale di cui ai commi 165 e  167,  compresi  gli  oneri
          relativi al personale di cui al comma 166,  si  provvede  a
          valere sulle risorse di cui al comma 106. 
              (Omissis).»