Art. 15 Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonche' delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprieta' dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalita' e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia. 2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR. 3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonche' con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilita' economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 3-bis. L'Istituto per il credito sportivo puo' proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purche' ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformita' ai relativi principi di attuazione, con beni di proprieta' del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalita' istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria. 4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attivita' di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi' stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilita' economica e finanziaria e della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare. 5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprieta' dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprieta' che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attivita'. La ricognizione e' operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.
Riferimenti normativi - Il riferimento al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.191, concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «Art. 2 (Omissis).- 222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma. (Omissis).» - La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9. - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): «(Omissis). - 162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalita' di organizzazione e le funzioni. 163. Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonche' alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e ripetitivita'. 164. Il personale tecnico della Struttura svolge le attivita' di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza. 165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e' assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della professionalita'. 166. A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 167. Per garantire l'immediata operativita' della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo' procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita', attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni. 168. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse. 170. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106. (Omissis).»