Art. 19 
 
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
  verifica dell'impatto ambientale VIA  e  VAS  e  della  Commissione
  tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale 
 
  1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione
amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e  III-bis  della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono,  a
richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un
apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato  da  quattro
componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 o della  Commissione  di  cui  al
comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da  quattro  componenti  della
Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del
2006, designati dai rispettivi Presidenti.  L'istanza  di  avvio  dei
procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo  periodo  e'  unica  e
soddisfa i  requisiti  di  procedibilita'  e  sostanziali  propri  di
ciascun procedimento, compresi quelli previsti  agli  articoli  23  e
29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo  periodo,  le  parole:
«31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024»;  al  citato  comma  2-bis,  il  quattordicesimo   periodo   e'
sostituito dal seguente:  «La  Commissione  opera  con  le  modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del  presente
decreto»; 
    a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'annualita'  2023,  per  i  componenti
della Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  si
applicano i compensi previsti per i membri della Commissione  tecnica
PNRR-PNIEC»; 
    b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa; 
    c) all'articolo 25, dopo il comma  2-quinquies,  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e  del  provvedimento
di VIA  non  e'  subordinata  alla  conclusione  delle  attivita'  di
verifica   preventiva   dell'interesse    archeologico    ai    sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  o
all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.». 
    c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo  le  parole:  «sono  svolte
direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «,
che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni.  In  caso  di
inerzia da parte dell'autorita' competente,  allo  svolgimento  delle
attivita' di verifica provvede il titolare  del  potere  sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  3. All'articolo 34 del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»; 
      2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2025»; 
      2-bis) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
la composizione del contingente, i profili degli esperti da  inserire
nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  sensi  del
presente articolo, i  contratti  degli  esperti  selezionati  possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»; 
    a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli  esperti  di
cui al comma 1 avviene  a  seguito  di  avviso  pubblicato  nel  sito
internet del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse  alla  nomina
di esperto. Al fine di  garantire  il  costante  aggiornamento  della
short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui  al  primo  periodo
rimane pubblicato nel sito internet  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. 
  2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti  di  cui
al comma 1, e' redatta  una  short  list  recante  i  nominativi  dei
soggetti valutati come idonei. Il Capo del  dipartimento  competente,
sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma
2-ter, attingendo alla short list di cui  al  primo  periodo,  tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello
generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita'
ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»; 
    b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Gli incarichi di esperto ai  sensi  del  presente  articolo
sono conferiti, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  7,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
con decreto del  Capo  del  dipartimento  competente,  che  definisce
l'oggetto  dell'attivita'  da  svolgere  e  la  durata  dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il  curriculum
vitae dell'esperto, comprovante il  possesso  della  professionalita'
richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»; 
    c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022  e  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022,  2023,
2024 e 2025». 
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  pari
a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, commi  2-bis  e
          5, 23, 25 e 28, comma 4, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). Omissis 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, fatta eccezione per quanto  previsto
          dal  quinto  periodo,   nonche'   di   quello,   educativo,
          amministrativo, tecnico  ed  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Il personale delle  pubbliche  amministrazioni
          e'  collocato  d'ufficio  in  posizione  di  fuori   ruolo,
          comando, distacco, aspettativa o altra  analoga  posizione,
          secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
          decreto di nomina di cui all'ottavo  periodo  del  presente
          comma. Nel caso in cui al presidente della  Commissione  di
          cui al comma 1 sia attribuita  anche  la  presidenza  della
          Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
          comma 5-bis, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303, anche per evitare qualsiasi  effetto  decadenziale.  I
          componenti nominati nella  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC
          svolgono tale attivita' a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei
          componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo  che
          il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di  cui
          al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro  della
          transizione ecologica, su  proposta  del  presidente  della
          Commissione di cui al comma 1, i componenti della  predetta
          Commissione, fino a  un  massimo  di  sei,  possono  essere
          nominati anche  componenti  della  Commissione  di  cui  al
          presente comma, ivi  incluso  il  personale  dipendente  di
          societa'   in   house   dello   Stato.   Nelle   more   del
          perfezionamento del decreto di nomina,  il  commissario  in
          esso individuato e' autorizzato a partecipare, con  diritto
          di  voto,   alle   riunioni   della   Commissione   Tecnica
          PNRR-PNIEC.  Nella  nomina  dei  membri  e'  garantito   il
          rispetto dell'equilibrio  di  genere.  I  componenti  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono  nominati  con  decreto
          del Ministro della  transizione  ecologica  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche attingendo dall'elenco  utilizzato  per
          la nomina  dei  componenti  della  Commissione  tecnica  di
          verifica di cui comma 1 del presente articolo  in  possesso
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  presente  comma.   I
          componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano  in
          carica cinque anni e sono rinnovabili per una  sola  volta.
          Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui  al
          primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
          della Commissione di cui  al  presente  comma,  nel  numero
          massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni  e
          il cui trattamento giuridico ed economico e'  equiparato  a
          ogni effetto a quello previsto per  le  unita'  di  cui  al
          primo periodo. Alle riunioni della  commissione  partecipa,
          senza  diritto  di  voto,  anche  un   rappresentante   del
          Ministero  della  cultura.   Per   lo   svolgimento   delle
          istruttorie tecniche  la  Commissione  si  avvale,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente  a  norma  della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di
          ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con  diritto
          di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
          autonome  interessate,  individuato  tra  i   soggetti   in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale; ai  fini  della  designazione  e  della
          conseguente partecipazione alle riunioni della  Commissione
          tecnica  PNRR-PNIEC,  e'  in  ogni  caso   sufficiente   la
          comunicazione o la conferma da parte della regione o  della
          provincia  autonoma  del  nominativo  dell'interessato.  La
          Commissione opera con le modalita' previste dagli  articoli
          20, 21, 23, 24,  25,  27  e  28  del  presente  decreto.  I
          commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
          svolgimento  dell'incarico,  restano  in  carica  fino   al
          termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
          caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al  comma  5.
          Quanto   previsto   dall'articolo   73,   comma   2,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai compiti istruttori svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2024. 
              Omissis. 
              5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi   per   i   relativi   componenti,    in    misura
          complessivamente non superiore all'ammontare delle  tariffe
          di  cui  all'articolo  33  del  presente  decreto,  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  precedente,
          senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente  alle
          responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
          Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che
          gli oneri relativi al  trattamento  economico  fondamentale
          del personale di cui  al  comma  2-bis  restano  in  carico
          all'amministrazione   di    appartenenza.    A    decorrere
          dall'annualita' 2023, per i  componenti  della  Commissione
          tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano  i
          compensi previsti per i membri  della  Commissione  tecnica
          PNRR PNIEC." 
              «Art.  23  (Presentazione   dell'istanza,   avvio   del
          procedimento di VIA e pubblicazione degli atti).  -  1.  Il
          proponente   presenta   l'istanza   di   VIA   trasmettendo
          all'autorita' competente in formato elettronico: 
              a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          g); 
              b) lo studio di impatto ambientale; 
              c) la sintesi non tecnica; 
              d)   le   informazioni    sugli    eventuali    impatti
          transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32; 
              e) l'avviso  al  pubblico,  con  i  contenuti  indicati
          all'articolo 24, comma 2; 
              f) copia  della  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 33; 
              g) i risultati della procedura  di  dibattito  pubblico
          eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
              g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25  del  31  gennaio
          2006, o la relazione  paesaggistica  semplificata  prevista
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; 
              g-ter) Soppressa. 
              Omissis.» 
              «Art.  25  (Valutazione  degli  impatti  ambientali   e
          provvedimento di VIA). - 1. L'autorita'  competente  valuta
          la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
          studio di impatto ambientale, delle eventuali  informazioni
          supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
          delle consultazioni svolte, delle informazioni  raccolte  e
          delle osservazioni e dei  pareri  ricevuti  a  norma  degli
          articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non  siano  resi  nei
          termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni  negative
          o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
          procede comunque alla  valutazione  a  norma  del  presente
          articolo. 
              2. Nel caso  di  progetti  di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,
          l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
          dalla  conclusione  della  fase  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 24, adotta  il  provvedimento  di  VIA  previa
          acquisizione del concerto del competente direttore generale
          del Ministero della cultura  entro  il  termine  di  trenta
          giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora  sia
          necessario  procedere  ad  accertamenti   e   indagini   di
          particolare complessita', l'autorita' competente, con  atto
          motivato,  dispone   il   prolungamento   della   fase   di
          valutazione sino a un massimo di ulteriori  trenta  giorni,
          dando tempestivamente comunicazione per via  telematica  al
          proponente delle ragioni che giustificano la proroga e  del
          termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel  caso
          di   consultazioni    transfrontaliere    l'adozione    del
          provvedimento di VIA  e'  proposta  al  Ministro  entro  il
          termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
              2-bis. Per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, la Commissione di cui al  medesimo  comma  2-bis  si
          esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
          della fase  di  consultazione  di  cui  all'articolo  24  e
          comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla  data
          di pubblicazione della documentazione di  cui  all'articolo
          23 predisponendo lo schema di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero   della   transizione   ecologica    adotta    il
          provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
          transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro
          il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
              2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
          procedimento  di  cui  al  comma  2-bis,  primo  e  secondo
          periodo, non siano rispettati e' rimborsato  al  proponente
          il cinquanta per cento dei diritti di  istruttoria  di  cui
          all'articolo  33,  mediante  utilizzazione  delle   risorse
          iscritte in apposito capitolo a tal  fine  istituito  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero   della   transizione
          ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per  l'anno
          2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed  euro  1.260.000
          per l'anno 2023. In sede di prima applicazione,  i  termini
          indicati al  primo  periodo  del  presente  comma  ai  fini
          dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento  dei
          diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della  prima
          riunione della Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis 
              2-quater. In caso  di  inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2-bis, il  titolare  del  potere  sostitutivo,
          nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, acquisito, qualora la competente  commissione
          di cui all'articolo 8 non si  sia  pronunciata,  il  parere
          dell'ISPRA entro il  termine  di  trenta  giorni,  provvede
          all'adozione dell'atto omesso  entro  i  successivi  trenta
          giorni.  In  caso  di   inerzia   nella   conclusione   del
          procedimento da parte del direttore generale del  Ministero
          della transizione ecologica ovvero in caso di  ritardo  nel
          rilascio del  concerto  da  parte  del  direttore  generale
          competente del Ministero della  cultura,  il  titolare  del
          potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
          legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli  atti  di
          relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 
              2-quinquies.  Il  concerto  del  competente   direttore
          generale   del   Ministero    della    cultura    comprende
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  146  del   decreto
          legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ove  gli  elaborati
          progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta  la
          compiuta redazione della relazione paesaggistica. 
              2-sexies. In ogni caso  l'adozione  del  parere  e  del
          provvedimento di VIA non e'  subordinata  alla  conclusione
          delle  attivita'  di  verifica  preventiva   dell'interesse
          archeologico  ai  sensi  dell'articolo   25   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  o  all'esecuzione  dei
          saggi  archeologici   preventivi   prevista   dal   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le
          considerazioni su cui si fonda la decisione  dell'autorita'
          competente, incluse le informazioni relative al processo di
          partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
          consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli
          articoli 23, 24 e 24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi
          dell'articolo  32,  nonche'  l'indicazione  di  come   tali
          risultati siano  stati  integrati  o  altrimenti  presi  in
          considerazione. 
              4.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'   le
          eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: 
              a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la
          dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative   ad
          eventuali malfunzionamenti; 
              a-bis)  le  linee  di  indirizzo   da   seguire   nelle
          successive fasi di sviluppo  progettuale  delle  opere  per
          garantire  l'applicazione  di  criteri  ambientali  atti  a
          contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
          negativi  o  incrementare  le  prestazioni  ambientali  del
          progetto; 
              b) le misure previste per evitare,  prevenire,  ridurre
          e,  se  possibile,  compensare   gli   impatti   ambientali
          significativi e negativi; 
              c)  le  misure  per  il  monitoraggio   degli   impatti
          ambientali significativi e negativi,  anche  tenendo  conto
          dei  contenuti  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale
          predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
          3, lettera e). La tipologia dei parametri da  monitorare  e
          la durata del monitoraggio sono proporzionati alla  natura,
          all'ubicazione,  alle  dimensioni  del  progetto  ed   alla
          significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
          evitare una duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
          ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
          derivanti dall'attuazione  di  altre  pertinenti  normative
          europee, nazionali o regionali. 
              5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato
          sul sito web dell'autorita'  competente  e  ha  l'efficacia
          temporale, comunque non inferiore a cinque  anni,  definita
          nel provvedimento stesso, tenuto conto dei  tempi  previsti
          per  la  realizzazione  del  progetto,   dei   procedimenti
          autorizzatori necessari,  nonche'  dell'eventuale  proposta
          formulata dal proponente e inserita nella documentazione  a
          corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale
          indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia
          stato  realizzato,  il  procedimento  di  VIA  deve  essere
          reiterato, fatta  salva  la  concessione,  su  istanza  del
          proponente   corredata   di   una   relazione   esplicativa
          aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al
          contesto  ambientale  di  riferimento  e   alle   eventuali
          modifiche, anche  progettuali,  intervenute,  di  specifica
          proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo  il
          caso di mutamento del contesto ambientale  di  riferimento,
          il provvedimento con cui e' disposta la  proroga  ai  sensi
          del secondo periodo non  contiene  prescrizioni  diverse  e
          ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento
          di VIA originario. 
              6.  Nel   caso   di   consultazioni   transfrontaliere,
          l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento  di  VIA  sul
          sito web. 
              7.  Tutti  i  termini  del  procedimento  di   VIA   si
          considerano perentori ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e  2-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 24.» 
              «Art. 28 (Monitoraggio). Omissis 
              4. Qualora i soggetti individuati per  la  verifica  di
          ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano  entro  il
          termine stabilito dal comma 3,  le  attivita'  di  verifica
          sono svolte  direttamente  dall'autorita'  competente,  che
          deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso
          di  inerzia  da  parte  dell'autorita'   competente,   allo
          svolgimento  delle  attivita'  di  verifica   provvede   il
          titolare  del  potere  sostitutivo,   nominato   ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  34,  del  decreto
          legge 6-novembre 2021  n.  152  (Disposizioni  urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni  mafiose),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 34 (Reclutamento di personale  per  il  Ministero
          della  transizione   ecologica   per   l'attuazione   degli
          obiettivi di transizione ecologica del PNRR). - 1. Al  fine
          di attuare gli interventi,  gli  obiettivi  e  i  traguardi
          della transizione ecologica previsti nell'ambito del  PNRR,
          anche  fornendo  adeguato  supporto  alle   amministrazioni
          centrali e locali per il conseguimento degli  obiettivi  di
          transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonche' per
          fornire  supporto  alla  struttura  di  missione   di   cui
          all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
          80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
          2021, n. 113, al Ministero della transizione  ecologica  e'
          assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio  2022
          e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo
          di  centocinquantadue   unita',   nel   limite   di   spesa
          complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli  anni  dal
          2022 al 2025, composto da esperti in possesso di  specifica
          ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi
          complessi  nell'ambito  della  transizione   ecologica   ed
          energetica  o  della  tutela   del   territorio   o   della
          biodiversita' o  dello  sviluppo  dell'economia  circolare,
          nonche' di significativa  esperienza  almeno  triennale  in
          tali materie, ovvero anche  da  personale  di  livello  non
          dirigenziale, collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
          comando  o  altra   analoga   posizione,   prevista   dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  proveniente  da   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del
          personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'   del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti la composizione del  contingente,  i  profili
          degli esperti da inserire nella short list di cui al  comma
          2-bis e i compensi degli esperti.  Ai  sensi  del  presente
          articolo, i contratti  degli  esperti  selezionati  possono
          essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. 
              2. A decorrere dall'anno 2023,  l'individuazione  degli
          esperti di cui al comma  1  avviene  a  seguito  di  avviso
          pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica,  finalizzato  ad  acquisire  la
          manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine
          di garantire il costante aggiornamento della short list  di
          cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
          pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. 
              2-bis.  All'esito  della  verifica  del  possesso   dei
          requisiti di cui al comma 1,  e'  redatta  una  short  list
          recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei.  Il
          Capo  del  dipartimento  competente,  sentiti  i  direttori
          generali, provvede alla nomina ai sensi  del  comma  2-ter,
          attingendo alla short list di cui al primo periodo,  tenuto
          conto, in rapporto alle esigenze operative delle  strutture
          di  livello  generale  afferenti  al  dipartimento,   delle
          specifiche  professionalita'  ed  esperienze  dei  soggetti
          inclusi nella stessa short list. 
              2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi  del  presente
          articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto  previsto
          dall'articolo  7,  comma  6,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del
          dipartimento   competente,    che    definisce    l'oggetto
          dell'attivita'  da  svolgere  e  la  durata   dell'incarico
          stesso. Al decreto di cui al primo periodo e'  allegato  il
          curriculum  vitae  dell'esperto,  comprovante  il  possesso
          della professionalita' richiesta  in  ragione  dell'oggetto
          dell'attivita'. 
              3.  Per   le   esigenze   di   funzionamento   connesse
          all'attivita'  del  contingente  di  cui  al  comma  1   e'
          autorizzata la spesa complessiva massima di euro  1.400.000
          per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. 
              Omissis.»