Art. 22 
 
Semplificazione  degli  interventi  di  manutenzione  degli  impianti
  energetici delle sedi di servizio del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, nonche' in materia di antincendio 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  degli  interventi  di
manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli  impianti  fotovoltaici
destinati ad  alimentare  le  stazioni  di  ricarica  dei  veicoli  a
trazione elettrica del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  la
realizzazione dei predetti interventi e' attribuita  al  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero  dell'interno,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  fatta  salva  la
possibilita' di avvalersi dei Provveditorati  interregionali  per  le
opere pubbliche.  In  relazione  agli  interventi  di  cui  al  primo
periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in  parte
con le risorse del PNRR, afferenti alle attivita' e alle funzioni  di
competenza  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   qualora
necessario e previa comunicazione  ai  Provveditorati  interregionali
per le opere pubbliche, i  direttori  regionali  del  medesimo  Corpo
possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1994, n. 383. 
  2.  Per  assicurare   il   rispetto   della   tempistica   prevista
dall'articolo 3, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  lo  sportello
unico per le attivita' produttive che riceve l'istanza di  esame  dei
progetti  relativi  agli  interventi  di  cui  al  comma  1  ai  fini
antincendio e' tenuto a trasmettere al Comando  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco territorialmente  competente  entro  tre  giorni
dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo. 
  3. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione  del
PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo  esame
dei progetti PNRR  ai  fini  antincendio,  assicurando  nel  contempo
l'espletamento dei  servizi  di  soccorso  pubblico,  di  prevenzione
incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e'  autorizzata,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
di un contingente massimo di 112 unita', a  decorrere  dal  1°  marzo
2023, per un numero massimo di: 
    a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative; 
    b) 36 unita' nella qualifica  inziale  del  ruolo  dei  direttivi
logistico-gestionali; 
    c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
antincendi; 
    d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori
logistico-gestionali. 
  4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la  dotazione
organica dei rispettivi ruoli di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'  incrementata  di  un
numero corrispondente di unita'. 
  5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di  cui  al  comma  3,
nonche' alle assunzioni  nel  ruolo  degli  ispettori  antincendi  da
effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle  graduatorie
dei concorsi anche interni gia' espletati o da concludersi nel  corso
del 2023. 
  6. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  5.625.741  per  l'anno  2023,  euro
6.734.535 per l'anno 2024,  euro  6.963.358  per  l'anno  2025,  euro
7.006.346 per l'anno 2026,  euro  7.031.637  per  l'anno  2027,  euro
7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed
euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234. 
  7.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno
2023 ed euro 112.000 a decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  383  (Regolamento
          recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
          opere di interesse statale), cosi' recita: 
                «Art. 3. (Localizzazione  delle  opere  di  interesse
          statale difformi  dagli  strumenti  urbanistici  e  mancato
          perfezionamento dell'intesa). - 1.  Qualora  l'accertamento
          di  conformita'  di  cui  all'articolo   2   del   presente
          regolamento, dia esito negativo,  oppure  l'intesa  tra  lo
          Stato e la regione interessata non si perfezioni  entro  il
          termine  stabilito,  viene  convocata  una  conferenza   di
          servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  di  servizi
          partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi
          rappresentativi, il comune o i comuni interessati,  nonche'
          le altre amministrazioni dello Stato e  gli  enti  comunque
          tenuti ad adottare atti di intesa, o a  rilasciare  pareri,
          autorizzazioni, approvazioni, nulla  osta,  previsti  dalle
          leggi statali e regionali. 
                2. - 5.» 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 (Regolamento recante
          semplificazione della disciplina dei procedimenti  relativi
          alla prevenzione degli incendi, a norma  dell'articolo  49,
          comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122), cosi' recita: «Art. 3 (Valutazione dei  progetti).
          - 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita'  di
          cui  all'Allegato  I,  categorie  B  e  C,  sono  tenuti  a
          richiedere, con apposita istanza, al  Comando  l'esame  dei
          progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni  nonche'  dei
          progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti,  che
          comportino un aggravio  delle  preesistenti  condizioni  di
          sicurezza antincendio. 
                2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati  dalla
          documentazione prevista dal  decreto  di  cui  al  comma  7
          dell'articolo 2. 
                3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta
          giorni  puo'  richiedere  documentazione  integrativa.   Il
          Comando si pronuncia sulla conformita'  degli  stessi  alla
          normativa ed ai  criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi
          entro sessanta giorni dalla  data  di  presentazione  della
          documentazione completa.» 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217
          (Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2  della  L.  30  settembre
          2004, n. 252) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 607, della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024), cosi' recita: 
              «Omissis 
                607. E' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.»