Art. 22 Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' in materia di antincendio 1. Al fine di assicurare la tempestivita' degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi e' attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilita' di avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attivita' e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attivita' produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio e' tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo. 3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unita', a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di: a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative; b) 36 unita' nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali; c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi; d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali. 4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un numero corrispondente di unita'. 5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonche' alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni gia' espletati o da concludersi nel corso del 2023. 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), cosi' recita: «Art. 3. (Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche' le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. 2. - 5.» - Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), cosi' recita: «Art. 3 (Valutazione dei progetti). - 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.» - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), cosi' recita: «Omissis 607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Omissis.»