Art. 17
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata
impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio
2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore ((del presente decreto.))
2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie pendenti
al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate.
3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di
liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso tra
il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata
in vigore della presente disposizione e' in corso il pagamento
rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono
essere rideterminati, su istanza ((presentata dal contribuente))
entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge 29 dicembre 2022, n.
197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono,
in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni
gia' versate.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 180, 181 e
182, e da 206 a 211 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 179. Omissis
180. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate
successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi
previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle
sanzioni irrogate.
181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano
anche agli atti di recupero non impugnati e ancora
impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il
pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo
delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro
il termine per presentare il ricorso.
182. Le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e
181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo
di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della
prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi al tasso legale. E' esclusa la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non
derogate.
183. - 205. Omissis
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. In deroga a quanto previsto dall'articolo
48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del
presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un
diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi
e gli eventuali accessori.
208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
versamento delle somme dovute ovvero, in caso di
rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di
pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun
trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al
termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute
o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
210. Sono escluse le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020,
e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
211. Si applica, in quanto compatibile con la
presente disposizione, l'articolo 48 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale):
«Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2,
commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a
impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della
decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2-bis.»