Art. 17 
 
Adesione  agevolata  e   definizione   agevolata   degli   atti   del
                    procedimento di accertamento 
 
  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione  e  gli  atti  di  recupero  non  impugnati   e   ancora
impugnabili al 1°  gennaio  2023,  divenuti  definitivi  per  mancata
impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15  febbraio
2023, sono definibili ai sensi dell'articolo  1,  commi  180  e  181,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore ((del presente decreto.)) 
  2. Sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da  206  a  211,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche le controversie  pendenti
al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti  di  giustizia  tributaria  di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate. 
  3. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di  rettifica  e  di
liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel periodo compreso  tra
il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di  entrata
in vigore della  presente  disposizione  e'  in  corso  il  pagamento
rateale, gli importi ancora dovuti, a  titolo  di  sanzione,  possono
essere rideterminati,  su  istanza  ((presentata  dal  contribuente))
entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di  cui
all'articolo 1, commi 180 e 182, della legge  29  dicembre  2022,  n.
197. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono,
in ogni caso, rimborsabili o  rideterminabili  le  maggiori  sanzioni
gia' versate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 180, 181 e
          182, e da 206 a 211 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1. - 179. Omissis 
                180. Gli avvisi  di  accertamento  e  gli  avvisi  di
          rettifica  e  di  liquidazione  non  impugnati   e   ancora
          impugnabili alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge  e  quelli  notificati  dall'Agenzia  delle   entrate
          successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in
          acquiescenza  ai  sensi  dell'articolo   15   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro  il  termine  ivi
          previsto,  con  la  riduzione  ad  un  diciottesimo   delle
          sanzioni irrogate. 
                181. Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano
          anche  agli  atti  di  recupero  non  impugnati  e   ancora
          impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della
          presente legge e a  quelli  notificati  dall'Agenzia  delle
          entrate successivamente, entro il 31  marzo  2023,  con  il
          pagamento delle sanzioni nella misura  di  un  diciottesimo
          delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati,  entro
          il termine per presentare il ricorso. 
                182. Le somme dovute ai sensi dei commi  179,  180  e
          181 possono essere versate anche ratealmente in un  massimo
          di venti rate trimestrali di pari  importo  entro  l'ultimo
          giorno di ciascun trimestre successivo al  pagamento  della
          prima rata. Sulle rate successive alla  prima  sono  dovuti
          gli interessi al tasso legale. E' esclusa la  compensazione
          prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
          di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  non
          derogate. 
                183. - 205. Omissis 
                206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
          ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti  alla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge  innanzi  alle
          corti di giustizia tributaria di primo e di  secondo  grado
          aventi  ad  oggetto  atti  impositivi,  in  cui  e'   parte
          l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro  il
          30  settembre  2023,  con  l'accordo  conciliativo  di  cui
          all'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546. 
                207.  In  deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo
          48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, all'accordo conciliativo di cui al  comma  206  del
          presente articolo si applicano le  sanzioni  ridotte  a  un
          diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi
          e gli eventuali accessori. 
                208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  il
          versamento  delle  somme  dovute   ovvero,   in   caso   di
          rateizzazione, della  prima  rata  deve  essere  effettuato
          entro   venti   giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
          dell'accordo conciliativo.  Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218, con un massimo di venti rate  trimestrali  di
          pari importo da versare entro l'ultimo  giorno  di  ciascun
          trimestre  successivo  al  pagamento  della   prima   rata.
          Sull'importo delle rate successive alla prima  sono  dovuti
          gli interessi legali calcolati  dal  giorno  successivo  al
          termine per il versamento della prima rata. E'  esclusa  la
          compensazione  prevista  dall'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                209. In caso di mancato pagamento delle somme  dovute
          o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
          pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal
          beneficio di cui al  comma  207  e  il  competente  ufficio
          provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme  dovute
          a titolo di imposta, interessi e  sanzioni,  nonche'  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, aumentata della  meta'  e  applicata
          sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 
                210. Sono escluse le controversie  concernenti  anche
          solo in parte: 
                  a)  le  risorse   proprie   tradizionali   previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del  Consiglio,  del  7  giugno  2007,
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre  2020,
          e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
                  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 
                211.  Si  applica,  in  quanto  compatibile  con   la
          presente   disposizione,   l'articolo   48   del    decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale): 
                «Art. 15 (Sanzioni applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le  violazioni
          indicate nell'articolo 2, comma 5,  del  presente  decreto,
          negli articoli 71 e 72 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          negli articoli 50 e 51 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  sulle  successioni   e   donazioni,
          approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346,
          sono ridotte a un terzo  se  il  contribuente  rinuncia  ad
          impugnare l'avviso di accertamento o di  liquidazione  e  a
          formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
          a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
          le  somme  complessivamente  dovute,  tenuto  conto   della
          predetta riduzione. In ogni caso la misura  delle  sanzioni
          non puo' essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali
          previsti per le violazioni piu' gravi  relative  a  ciascun
          tributo. 
                2. Si applicano le  disposizioni  degli  articoli  2,
          commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4. 
                2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si
          applicano anche nei casi in cui il contribuente  rinunci  a
          impugnare l'avviso di liquidazione emesso a  seguito  della
          decadenza dalle agevolazioni indicate nella  Nota  II  bis)
          dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
                2-bis.»