Art. 17 bis 
 
((Disposizioni in materia  di  definizione  agevolata  delle  entrate
                   regionali e degli enti locali)) 
 
  ((1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione  diretta  e  di
affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  possono  stabilire,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  le  forme  previste  dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri  atti,  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis  e  231,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.)) 
  ((2.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1   che   dispone
l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1,  comma  231,
della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono
anche:)) 
    ((a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il  pagamento
e la relativa scadenza;)) 
    ((b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'
di avvalersi della definizione agevolata;)) 
    ((c) i termini  per  la  presentazione  dell'istanza  in  cui  il
debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi;)) 
    ((d)  il  termine  entro  il  quale  l'ente  territoriale  o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse.)) 
  ((3. A seguito della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza.)) 
  ((4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto.)) 
  ((5.  Si  applicano  i  commi  240,  ove  compatibile,  246  e  247
dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.)) 
  ((6. Per le regioni a statuto speciale e per le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le  condizioni  di  speciale  autonomia   previste   dai   rispettivi
statuti.)) 
  ((7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti  locali,
in  deroga  all'articolo  13,   commi   15,   15-ter,   15-quater   e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
31 luglio  2023,  ai  soli  fini  statistici  nonche',  nel  caso  di
affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo  52  del  citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il
30 giugno 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  52  e  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
                2. 
                3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
                4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e  successive  modificazioni,   mediante   convenzione,   a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                  c) l'affidamento di cui alla precedente lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                  d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                6. - 7.» 
                «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle  province  e  dei  comuni.  Sono  escluse  le
          attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti  di  cui
          all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4). 
                2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
                3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
                4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  227,
          229-bis, 231, 240, 246 e 247 della legge 29 dicembre  2022,
          n. 197 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2023 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-2025): 
                «1. - 226. Omissis 
                227. Fermo restando quanto disposto  dai  commi  225,
          226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  fino  a
          mille  euro,  comprensivo  di   capitale,   interessi   per
          ritardata iscrizione a ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai
          singoli carichi affidati agli agenti della riscossione  dal
          1° gennaio 2000 al 31  dicembre  2015  dagli  enti  diversi
          dalle amministrazioni  statali,  dalle  agenzie  fiscali  e
          dagli   enti   pubblici    previdenziali,    l'annullamento
          automatico di cui al comma  222  opera  limitatamente  alle
          somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per
          ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di
          mora di cui all'articolo  30,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale
          annullamento non opera con riferimento al capitale  e  alle
          somme maturate alla predetta  data  a  titolo  di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive e  di  notificazione
          della cartella  di  pagamento,  che  restano  integralmente
          dovuti. 
                228. - 229. Omissis 
                229-bis. Gli enti creditori indicati  dal  comma  227
          che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno  adottato  il
          provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo  entro
          il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima  data,  possono
          adottare, nelle forme previste dallo stesso comma  229,  un
          provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma
          226,   stabiliscono    l'integrale    applicazione    delle
          disposizioni di cui al  comma  222  ai  debiti  di  importo
          residuo, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  fino  a  mille  euro,  comprensivo   di   capitale,
          interessi per ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,
          risultanti dai singoli carichi da essi affidati  all'agente
          della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre  2015.
          Il  provvedimento   e'   pubblicato   nel   sito   internet
          istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31
          marzo 2023, all'agente della riscossione con  le  modalita'
          che lo stesso agente pubblica  nel  proprio  sito  internet
          entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti  locali,
          in deroga all'articolo 13, commi 15,  15-ter,  15-quater  e
          15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  all'articolo  1,  comma  3,  del   decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  all'articolo  14,
          comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e
          all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito
          internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          delle finanze, entro  il  30  aprile  2023,  ai  soli  fini
          statistici. 
                229-ter. - 230. Omissis 
                231. Fermo restando quanto previsto dai commi da  222
          a 227, i debiti risultanti  dai  singoli  carichi  affidati
          agli agenti della riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  30
          giugno 2022 possono essere estinti senza  corrispondere  le
          somme affidate all'agente della  riscossione  a  titolo  di
          interessi e di sanzioni,  gli  interessi  di  mora  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e
          le somme aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  e  le  somme
          maturate a titolo di aggio ai sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  versando  le
          somme dovute a titolo  di  capitale  e  quelle  maturate  a
          titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
          di notificazione della cartella di pagamento. 
                232. - 239. Omissis 
                240.   A   seguito    della    presentazione    della
          dichiarazione, relativamente ai carichi definibili  che  ne
          costituiscono oggetto: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b) sono sospesi, fino alla scadenza della  prima  o
          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  d)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive; 
                  e)  non  possono  essere  proseguite  le  procedure
          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia
          tenuto il primo incanto con esito positivo; 
                  f) il debitore non e' considerato  inadempiente  ai
          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  g) si applica la disposizione di  cui  all'articolo
          54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          del   rilascio   del   documento   unico   di   regolarita'
          contributiva (DURC), di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015. 
                  241. - 245. Omissis 
                246. Sono esclusi dalla definizione di cui  al  comma
          231 i debiti risultanti dai carichi  affidati  agli  agenti
          della riscossione recanti: 
                  a)  le  risorse   proprie   tradizionali   previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del  Consiglio,  del  7  giugno  2007,
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre  2020,
          e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
                  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  c) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  d) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna. 
                247. Per le sanzioni amministrative, comprese  quelle
          per violazioni del codice della strada, di cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  diverse  da  quelle
          irrogate per violazioni tributarie o per  violazione  degli
          obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
          previdenziali, le disposizioni dei commi da 231  a  252  si
          applicano   limitatamente    agli    interessi,    comunque
          denominati, compresi quelli di cui all'articolo  27,  sesto
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  quelli  di
          cui all'articolo 30, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  alle  somme
          maturate a titolo di aggio ai sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
                Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13,  commi  15,
          15-ter,  15-quater  e  15-quinquies,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria). - 1. - 14-quater. Omissis 
                15. A decorrere dall'anno di imposta 2020,  tutte  le
          delibere regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
          tributarie   dei   comuni   sono   inviate   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
          esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
          testo delle stesse nell'apposita sezione  del  portale  del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  Per  le  delibere
          regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
          delle   province   e   delle   citta'   metropolitane,   la
          disposizione del  primo  periodo  si  applica  a  decorrere
          dall'anno di imposta 2021. 
                Omissis. 
                15-ter. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  le
          delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali
          diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale
          comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal
          tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano
          efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai
          sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione
          avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o
          il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'
          tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
          soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e
          dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del
          1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla
          base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
          versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata
          dal comune in data  successiva  al  1°(gradi)  dicembre  di
          ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
          pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
          per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  gia'
          versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine
          del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno
          precedente. 
                15-quater. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  i
          regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe
          relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
          14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo  1,
          comma 1129, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  hanno
          effetto dal primo giorno  del  secondo  mese  successivo  a
          quello della loro pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del
          comma  15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede  alla  pubblicazione  dei  regolamenti   e   delle
          delibere di cui al  periodo  precedente  entro  i  quindici
          giorni lavorativi successivi alla data di  inserimento  nel
          portale del federalismo fiscale. 
                15-quinquies. Ai  fini  della  pubblicazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6  maggio
          2011,  n.  68,  le  delibere  di  variazione  dell'aliquota
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore
          sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione  di  una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma  dell'articolo  48,
          comma 10, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
          1998, n. 191): 
                «Art. 1 
                1. E' istituita, a decorrere  dal  1°  gennaio  1999,
          l'addizionale  provinciale  e  comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e dell'interno, da  emanare  entro
          il   15    dicembre,    e'    stabilita    l'aliquota    di
          compartecipazione dell'addizionale da applicare  a  partire
          dall'anno successivo ed  e'  conseguentemente  determinata,
          con i medesimi  decreti,  la  equivalente  riduzione  delle
          aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          nonche'   eventualmente   la    percentuale    dell'acconto
          dell'imposta   sul   reddito    delle    persone    fisiche
          relativamente al periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la
          suddetta   riduzione   delle   aliquote.   L'aliquota    di
          compartecipazione dovra' cumulare la  parte  specificamente
          indicata per i comuni  e  quella  relativa  alle  province,
          quest'ultima finalizzata  esclusivamente  al  finanziamento
          delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 
                3.  I  comuni,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, e successive  modificazioni,  possono  disporre  la
          variazione     dell'aliquota      di      compartecipazione
          dell'addizionale di cui al comma  2  con  deliberazione  da
          pubblicare nel sito individuato con decreto  del  capo  del
          Dipartimento  per  le  politiche  fiscali   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 31  maggio  2002,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  5  giugno   2002.
          L'efficacia  della  deliberazione  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico. La  variazione
          dell'aliquota  di  compartecipazione  dell'addizionale  non
          puo' eccedere complessivamente 0,8  punti  percentuali.  La
          deliberazione puo' essere  adottata  dai  comuni  anche  in
          mancanza dei decreti di cui al comma 2. 
                3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma  3
          puo' essere stabilita una soglia di  esenzione  in  ragione
          del possesso di specifici requisiti reddituali. 
                4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
          complessivo determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche,  al  netto  degli  oneri  deducibili
          riconosciuti ai fini di tale imposta  l'aliquota  stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al netto delle  detrazioni  per  essa  riconosciute  e  del
          credito di cui  all'articolo  165  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
          dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
          ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio  dell'anno
          cui  si  riferisce  l'addizionale  stessa,  per  le   parti
          spettanti.  Il  versamento  dell'addizionale  medesima   e'
          effettuato  in  acconto  e  a  saldo  unitamente  al  saldo
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche.  L'acconto
          e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
          ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2  e  3  al
          reddito  imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai
          sensi del primo periodo del presente comma. Ai  fini  della
          determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
          la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  sono  assunte
          nella misura vigente nell'anno precedente. 
                5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
          redditi assimilati a quelli di  lavoro  dipendente  di  cui
          agli articoli 49 e 50 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          l'acconto  dell'addizionale  dovuta  e'   determinato   dai
          sostituti d'imposta di  cui  agli  articoli  23  e  29  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni, e il  relativo  importo
          e' trattenuto in un numero massimo di  nove  rate  mensili,
          effettuate  a  partire  dal  mese  di   marzo.   Il   saldo
          dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto   delle
          operazioni  di  conguaglio  e  il   relativo   importo   e'
          trattenuto in un numero massimo di undici rate,  a  partire
          dal periodo di paga successivo a quello in  cui  le  stesse
          sono effettuate e non oltre quello relativamente  al  quale
          le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In  caso  di
          cessazione del rapporto  di  lavoro  l'addizionale  residua
          dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo  da
          trattenere  e  quello  trattenuto   sono   indicati   nella
          certificazione unica dei redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati  di  cui  all'articolo  4,  comma   6-ter,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                6. 
                7. A decorrere dal primo anno di  applicazione  delle
          disposizioni del presente articolo, la ripartizione  tra  i
          comuni e le  province  delle  somme  versate  a  titolo  di
          addizionale   e'   effettuata,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno,  a  titolo  di
          acconto sull'intero importo delle somme  versate  entro  lo
          stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla  base
          dei dati statistici  piu'  recenti  forniti  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
          anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
          domicilio  fiscale  nei  singoli   comuni.   Entro   l'anno
          successivo  a  quello  in  cui  e'  stato   effettuato   il
          versamento,    il    Ministero    dell'interno     provvede
          all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
          dei dati statistici relativi all'anno  precedente,  forniti
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  30
          giugno, ed effettua gli  eventuali  conguagli  anche  sulle
          somme dovute per l'esercizio  in  corso.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere  stabilite
          ulteriori   modalita'   per   eseguire   la   ripartizione.
          L'accertamento  contabile  da  parte  dei  comuni  e  delle
          province   dei   proventi    derivanti    dall'applicazione
          dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
          Ministero dell'interno delle somme spettanti. 
                8. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  44
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, ai fini  dell'accertamento  dell'addizionale,
          le province  ed  i  comuni  forniscono  all'amministrazione
          finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed  i
          comuni  provvedono,  altresi',  agli   eventuali   rimborsi
          richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato-Citta'
          ed autonomie locali di cui all'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto  non
          disciplinato  dal  presente  decreto,   si   applicano   le
          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche. 
                9. Al termine delle attivita' di  liquidazione  e  di
          accertamento,  le  maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di
          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle
          province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con  il
          decreto di cui al comma 6. 
                10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme  di  semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la
          dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'   norme   di
          unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali,  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) nella lettera a), dopo le parole: "alle  imposte
          sui redditi" sono inserite le seguenti:  ",  alle  relative
          addizionali"; 
                  b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo  50,
          comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
          concernente   l'istituzione   dell'addizionale    regionale
          all'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche,   e'
          soppressa. 
                11. I decreti di cui ai commi  6  e  7  sono  emanati
          sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali  di
          cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
                «Art.  14  (Ambito  di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).
          - 1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni. La medesima imposta e'  indeducibile
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          all'imposta municipale immobiliare  (IMI)  della  provincia
          autonoma di Bolzano, istituita  con  legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  e  all'imposta  immobiliare  semplice
          (IMIS) della provincia autonoma di  Trento,  istituita  con
          legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
                2. Al fine di assicurare la  neutralita'  finanziaria
          del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei
          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure
          previste dall'articolo 27 della  citata  legge  n.  42  del
          2009, e in particolare: 
                  a) nei casi  in  cui,  in  base  alla  legislazione
          vigente,  alle  regioni  a  statuto  speciale  spetta   una
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi
          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
          cedolare secca di cui all'articolo 3; 
                  b) sono stabilite la decorrenza e le  modalita'  di
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  2  nei
          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto
          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
          propria di cui all'articolo 8  si  tiene  conto  anche  dei
          tributi da essa sostituiti. 
                3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province
          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza
          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente
          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto
          previsto dall'articolo 2, commi da 1  a  8;  alle  predette
          regioni e province autonome spettano le  devoluzioni  e  le
          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie
          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con
          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e
          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi
          erariali o per quelli da essi sostituiti. 
                4.  Il  presente  decreto  legislativo  concorre   ad
          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono
          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 13 della  citata  legge
          n.  196  del  2009,  nonche'  alla  banca   dati   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge  n.
          42 del 2009. 
                5. In coerenza con quanto stabilito con la  decisione
          di finanza pubblica di cui  all'articolo  10  della  citata
          legge n. 196 del 2009, in materia di limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle
          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure
          correttive. 
                6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
          di entrate degli enti locali di  cui  all'articolo  52  del
          citato decreto legislativo n. 446  del  1997  anche  per  i
          nuovi tributi previsti dal presente provvedimento. 
                7. 
                8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
          360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
                9.   Per    il    perseguimento    delle    finalita'
          istituzionali, di quelle indicate nell'articolo  10,  comma
          5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,  nonche'
          dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in
          attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e  successive
          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta
          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni
          Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale
          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
          al   gettito   annuale   prodotto   dall'imposta   di   cui
          all'articolo 8. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,   sono   stabilite   le   modalita'   di
          attribuzione  delle  risorse  in  sostituzione  di   quelle
          vigenti, nonche'  le  altre  modalita'  di  attuazione  del
          presente comma. 
                10. Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo  2,  comma  4,  stabilisce  le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune. 
                omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 767, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022): 
                «1. - 766. Omissis 
                767. Le aliquote e i regolamenti  hanno  effetto  per
          l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
          sito internet del Dipartimento delle finanze del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro il  28  ottobre  dello
          stesso anno. Ai fini  della  pubblicazione,  il  comune  e'
          tenuto a inserire il prospetto delle  aliquote  di  cui  al
          comma 757 e il testo  del  regolamento,  entro  il  termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,  nell'apposita
          sezione del Portale del federalismo  fiscale.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano  le
          aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno  precedente.  In
          deroga all'articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e al terzo  periodo  del  presente  comma,  a
          decorrere dal primo anno di applicazione  obbligatoria  del
          prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente  articolo,
          in mancanza di una delibera approvata secondo le  modalita'
          previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di  cui  al
          presente comma, si applicano le aliquote di  base  previste
          dai commi da 748 a 755. 
                Omissis.»