Art. 18 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale 1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole «e per le quali» sono aggiunte le seguenti: «, alla medesima data,»; b) alla lettera b), dopo le parole «e per i quali» sono aggiunte le seguenti: «, alla medesima data,».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 219 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente legge: «1. - 218. Omissis 219. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta. Omissis.»