Art. 18
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di
acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e
conciliazione giudiziale
1. All'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «e per le quali» sono aggiunte
le seguenti: «, alla medesima data,»;
b) alla lettera b), dopo le parole «e per i quali» sono aggiunte
le seguenti: «, alla medesima data,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 219 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025) come modificato
dalla presente legge:
«1. - 218. Omissis
219. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, e' possibile regolarizzare
l'omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla prima relative alle
somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
rettifica e di liquidazione, nonche' a seguito di reclamo o
mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla
data di entrata in vigore della presente legge e per le
quali, alla medesima data, non e' stata ancora notificata
la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione,
mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle
conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i quali, alla
medesima data, non e' stata ancora notificata la cartella
di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il
versamento integrale della sola imposta.
Omissis.»