Art. 19
Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali
e del ravvedimento speciale
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 167 le parole «entro il 31 marzo 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 174:
1) al secondo periodo, la parola «trimestrali» e' soppressa e
le parole «al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30
settembre 2023»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Sulle rate
successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31
ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo
2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024,
sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.»;
c) al comma 175, le parole «31 marzo 2023», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 167, 174 e
175 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come
modificato dalla presente legge:
«1. - 166. Omissis
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. - 173. Omissis
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
Omissis.»