Art. 20
Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia
agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 194, il primo periodo ((e' sostituito dai seguenti)):
«La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della
domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti
ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso
in cui gli importi dovuti ((superino l'ammontare di)) mille euro e'
ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto
compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di
pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro
il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le
successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre
di ciascun anno. ((A scelta del contribuente, le rate di cui al primo
periodo successive alle prime tre possono essere versate in un
massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di
gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun
anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno
20 del mese».)) Al quarto periodo, le parole «30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le
seguenti: «10 ottobre 2023»;
d) al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le
parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con
le parole «31 ottobre 2023»;
e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2024»;
f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»;
g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023».
2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «31
ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di procedura
civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391 del codice
di procedura civile».
3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2)), valutati in 11,49
milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024,
620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000
euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai
sensi dell'articolo 24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 194, 195,
197, 199, 200, 206 e 213 della legge 29 dicembre 2022, n.
197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025) come modificato dalla presente legge:
«1. - 193. Omissis
194. La definizione agevolata si perfeziona con la
presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il
pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a
191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
dovuti superino l'ammontare di mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,
entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20
dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del
contribuente, le rate di cui al primo periodo successive
alle prime tre possono essere versate in un massimo di
cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere
dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di
dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di
versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi legali
calcolati dalla data del versamento della prima rata. E'
esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di
versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona
con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e
con il pagamento degli importi dovuti con il versamento
della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
2023. Qualora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della
domanda.
195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna
controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed
effettuato un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
impugnato.
Omissis.
197. Le controversie definibili non sono sospese,
salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione
agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10
ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha
l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata.
Omissis.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per
undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche'
per la proposizione del controricorso in cassazione che
scadono tra la data di entrata in vigore della presente
legge e il 31 ottobre 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata
deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le
modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta
giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta
in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla
controparte nel medesimo termine.
201. - 205. Omissis
206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte
l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il
30 settembre 2023, con l'accordo conciliativo di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
207. - 212. Omissis
213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
ai commi da 186 a 204, nelle controversie tributarie
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad
oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30
settembre 2023, puo' rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito dell'intervenuta definizione
transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura
di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria pubblica la
graduatoria finale della procedura di interpello»;
b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. In sede di prima applicazione della presente
legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole:
«3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi
notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione
del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di
Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria"
della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per
la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita'
ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29
dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di
procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando
gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a
depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria
della Corte di cassazione un elenco delle controversie per
le quali e' stata presentata domanda di definizione, con
l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma
197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui
al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la
dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai
sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto
2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura
civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri
posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui
al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare,
entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte
di cassazione un elenco delle controversie per le quali e'
stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione
dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di
provvedimento di diniego.
4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi
in essere all'atto del definitivo transito, se svolti
presso amministrazioni che realizzano o autorizzano
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso
ultimabili sino alla scadenza naturale, previa
autorizzazione del relativo organo di auto-governo.
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»