Art. 20 
 
Modifica dei  termini  in  materia  di  definizione  agevolata  delle
  controversie  tributarie,  conciliazione   agevolata   e   rinuncia
  agevolata dei giudizi tributari  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
  cassazione 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 194, il primo periodo ((e' sostituito dai seguenti)):
«La definizione agevolata si perfeziona con  la  presentazione  della
domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli  importi  dovuti
ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel  caso
in cui gli importi dovuti ((superino l'ammontare di)) mille  euro  e'
ammesso  il  pagamento   rateale,   con   applicazione,   in   quanto
compatibili,  delle  disposizioni   dell'articolo   8   del   decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di  venti  rate  di
pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente,  entro
il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023  e  le
successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e  20  dicembre
di ciascun anno. ((A scelta del contribuente, le rate di cui al primo
periodo successive alle  prime  tre  possono  essere  versate  in  un
massimo di cinquantuno rate mensili di  pari  importo,  con  scadenza
all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di
gennaio 2024, fatta eccezione per il  mese  di  dicembre  di  ciascun
anno, per il quale il termine di versamento resta fissato  al  giorno
20 del mese».)) Al quarto periodo, le parole «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
    b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»; 
    c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le
seguenti: «10 ottobre 2023»; 
    d) al comma 199 le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  con  le
parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con
le parole «31 ottobre 2023»; 
    e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2024»; 
    f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»; 
    g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023». 
  2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le parole «31 luglio 2023» sono  sostituite  con  le  parole  «31
ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di  procedura
civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391  del  codice
di procedura civile». 
  3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1  e  2)),  valutati  in  11,49
milioni di euro per  l'anno  2023,  590.000  euro  per  l'anno  2024,
620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno  2026,  680.000
euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 24. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 194,  195,
          197, 199, 200, 206 e 213 della legge 29 dicembre  2022,  n.
          197  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
          finanziario 2023 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-2025) come modificato dalla presente legge: 
                «1. - 193. Omissis 
                194. La definizione agevolata si  perfeziona  con  la
          presentazione della domanda di cui al comma 195  e  con  il
          pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186  a
          191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi
          dovuti superino l'ammontare di mille  euro  e'  ammesso  il
          pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,
          delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari
          importo, di cui le prime tre da  versare,  rispettivamente,
          entro il 30 settembre 2023, il 31  ottobre  2023  e  il  20
          dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno,
          30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.  A  scelta  del
          contribuente, le rate di cui al  primo  periodo  successive
          alle prime tre possono essere  versate  in  un  massimo  di
          cinquantuno rate mensili  di  pari  importo,  con  scadenza
          all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese,  a  decorrere
          dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per  il  mese  di
          dicembre di ciascun  anno,  per  il  quale  il  termine  di
          versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle  rate
          successive alla prima  sono  dovuti  gli  interessi  legali
          calcolati dalla data del versamento della  prima  rata.  E'
          esclusa la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Nel  caso  di
          versamento rateale, la definizione agevolata si  perfeziona
          con la presentazione della domanda di cui al  comma  195  e
          con il pagamento degli importi  dovuti  con  il  versamento
          della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre
          2023.  Qualora  non  ci  siano  importi  da   versare,   la
          definizione si perfeziona con la sola  presentazione  della
          domanda. 
                195.  Entro  il  30  settembre  2023   per   ciascuna
          controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di
          definizione  agevolata  esente  dall'imposta  di  bollo  ed
          effettuato  un  distinto   versamento.   Per   controversia
          autonoma  si  intende  quella  relativa  a   ciascun   atto
          impugnato. 
                Omissis. 
                197. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,
          salvo che il  contribuente  faccia  apposita  richiesta  al
          giudice, dichiarando di volersi avvalere della  definizione
          agevolata. In tal caso il processo e' sospeso  fino  al  10
          ottobre 2023 ed entro la stessa  data  il  contribuente  ha
          l'onere  di  depositare,  presso  l'organo  giurisdizionale
          innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
          di definizione e del  versamento  degli  importi  dovuti  o
          della prima rata. 
                Omissis. 
                199. Per le controversie definibili sono sospesi  per
          undici mesi i termini di impugnazione,  anche  incidentale,
          delle pronunce giurisdizionali e di  riassunzione,  nonche'
          per la proposizione del  controricorso  in  cassazione  che
          scadono tra la data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e il 31 ottobre 2023. 
                200. L'eventuale diniego della definizione  agevolata
          deve essere notificato entro il 30 settembre  2024  con  le
          modalita'  previste  per  la   notificazione   degli   atti
          processuali.  Il  diniego  e'  impugnabile  entro  sessanta
          giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi  all'organo
          giurisdizionale presso il quale pende la controversia.  Nel
          caso in cui la definizione della controversia e'  richiesta
          in  pendenza  del  termine  per  impugnare,  la   pronuncia
          giurisdizionale  puo'  essere  impugnata  dal  contribuente
          unitamente al  diniego  della  definizione  entro  sessanta
          giorni  dalla  notifica  di   quest'ultimo   ovvero   dalla
          controparte nel medesimo termine. 
                201. - 205. Omissis 
                206. In alternativa alla definizione agevolata di cui
          ai commi da 186 a 204, le controversie pendenti  alla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge  innanzi  alle
          corti di giustizia tributaria di primo e di  secondo  grado
          aventi  ad  oggetto  atti  impositivi,  in  cui  e'   parte
          l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro  il
          30  settembre  2023,  con  l'accordo  conciliativo  di  cui
          all'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546. 
                207. - 212. Omissis 
                213. In alternativa alla definizione agevolata di cui
          ai commi  da  186  a  204,  nelle  controversie  tributarie
          pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge  innanzi  alla   Corte   di   cassazione   ai   sensi
          dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi  ad
          oggetto  atti  impositivi,  il  ricorrente,  entro  il   30
          settembre 2023, puo' rinunciare  al  ricorso  principale  o
          incidentale   a   seguito   dell'intervenuta    definizione
          transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del
          comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio. 
                Omissis.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   40,   del
          decreto-legge   24   febbraio   2023,   n.   13,    recante
          «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola  comune»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  40  (Disposizioni  in  materia  di   giustizia
          tributaria). - 1. Alla legge 31 agosto 2022, n.  130,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 7, le parole:  «Entro  sei
          mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura
          di interpello, il Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria pubblica la graduatoria finale» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Entro il 15 marzo  2023  il  Consiglio  di
          presidenza   della   giustizia   tributaria   pubblica   la
          graduatoria finale della procedura di interpello»; 
                  b) all'articolo 8, il comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «5. In sede di prima applicazione della  presente
          legge, ai fini della sua  migliore  implementazione,  entro
          trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di  cui
          all'articolo 1, comma  7,  sono  indette  le  elezioni  del
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che,  in
          ogni caso, hanno luogo non oltre il 31  maggio  2023.  Sono
          eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
          e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
          prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti  togati
          che siano magistrati tributari  sono,  per  la  durata  del
          mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il  presidente
          e' eletto nella prima seduta, a  maggioranza  assoluta  dei
          componenti  del  Consiglio,  fra  i   membri   eletti   dal
          Parlamento». 
                2. All'articolo 4-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  le  parole:
          «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000  euro».
          La disposizione del primo periodo  si  applica  ai  ricorsi
          notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. 
                3. Al fine di conseguire gli obiettivi  di  riduzione
          del numero dei giudizi  pendenti  dinnanzi  alla  Corte  di
          Cassazione di cui alla Riforma 1.7  "Giustizia  tributaria"
          della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per
          la dichiarazione di estinzione dei giudizi di  legittimita'
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  198,  della  legge  29
          dicembre 2022 n. 197 e  dell'articolo  391  del  codice  di
          procedura civile, l'Agenzia delle entrate,  fermi  restando
          gli oneri posti  a  carico  del  contribuente,  provvede  a
          depositare entro il 31 ottobre 2023 presso  la  cancelleria
          della Corte di cassazione un elenco delle controversie  per
          le quali e' stata presentata domanda  di  definizione,  con
          l'indicazione dei relativi versamenti  previsti  dal  comma
          197 del medesimo articolo 1. 
                4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di  cui
          al  comma  3  mediante  la  riduzione  dei  tempi  per   la
          dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita'  ai
          sensi dell'articolo 5, comma  12,  della  legge  31  agosto
          2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice  di  procedura
          civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando  gli  oneri
          posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui
          al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare,
          entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria  della  Corte
          di cassazione un elenco delle controversie per le quali  e'
          stata presentata domanda di definizione, con  l'indicazione
          dei   relativi   versamenti,   nonche'   dell'assenza    di
          provvedimento di diniego. 
                4-bis. In sede di prima applicazione,  gli  incarichi
          in essere  all'atto  del  definitivo  transito,  se  svolti
          presso  amministrazioni  che   realizzano   o   autorizzano
          interventi finanziati in tutto o in parte  con  le  risorse
          previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
          fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso
          ultimabili   sino   alla    scadenza    naturale,    previa
          autorizzazione del relativo organo di auto-governo. 
                5. Alle  attivita'  previste  dai  commi  3  e  4  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»