Art. 21
Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei
commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti» si interpretano nel
senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili
ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' le
violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1,
commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre ((2022, n. 197));
b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che
possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi
d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del relativo periodo
d'imposta sia stata validamente presentata.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che:
a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli
obblighi di monitoraggio fiscale di cui ((all'articolo 4 del))
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative
ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attivita'
finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del ((Presidente della Repubblica))
29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti
obblighi di monitoraggio.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, con riferimento ai processi verbali di
constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel
senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche
all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento
notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze
dei predetti processi verbali.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 1, comma 174, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 19.
- Si riporta il testo dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in
misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in
misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione
e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,
l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione
della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 166 a
173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 165. Omissis
166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza
di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non
rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e sul
pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre
2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento
di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta
cui si riferiscono le violazioni.
167. Il pagamento della somma di cui al comma 166 e'
eseguito in due rate di pari importo da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo
2024.
168. La regolarizzazione si perfeziona con il
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con
la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di
contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi
nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di
cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.
170. La procedura non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni
formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un
processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
172. Sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni di cui al comma 166 gia' contestate in atti
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
173. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione
dei commi da 166 a 172.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13. (Ravvedimento). - 1. La sanzione e'
ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui
al presente articolo non precludono l'inizio o la
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 176 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 175. Omissis
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
d'imposta, detengono investimenti all'estero, attivita'
estere di natura finanziaria ovvero cripto-attivita',
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,
devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i
soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle
attivita' estere di natura finanziaria e delle
cripto-attivita', siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione
dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 13 a
17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo
su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero). - 1. - 12. Omissis
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13
sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto
reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167
del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e
versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo
apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui
il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari
sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative
all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di
dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta
e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai
mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto
per almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella
misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di
imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
quello di cui al periodo precedente.
15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica
al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad eccezione delle unita'
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per
gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al
comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla
predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale
gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi
dell'articolo 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Per il versamento, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di
cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese
quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta
in acconto e a saldo.
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti
residenti nel territorio dello Stato. A decorrere dal 2023,
in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della
parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si
applica un'imposta sul valore delle cripto-attivita'
detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato
senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del
presente articolo.
18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma
18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro
14.000. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i
conti correnti e i libretti di risparmio.
22. Per il versamento, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di
cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle
modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 178. Omissis
179. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con
adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di
constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31
marzo 2023, nonche' relativi ad avvisi di accertamento e ad
avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e
ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della
presente legge e a quelli notificati successivamente, entro
il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997 si applicano nella
misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni del primo periodo si applicano anche agli
atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di
cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023.
Omissis.»