Art. 22
Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia
tributaria
1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
dopo la parola «demanio», sono inserite le seguenti: «, nonche'
((all'Agenzia delle entrate-Riscossione»)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Contenzioso in materia tributaria e
riscossione). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,
e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia
doganale approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma
7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali). -
1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o
parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi
alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma
2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la
segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di
passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento
degli atti catastali.».
3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le
seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario,»;
b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono
sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».
3-ter.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti
catastali con le modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente:
«39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
del territorio e del demanio, nonche' all'Agenzia delle
entrate-Riscossione.
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso
obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte
dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che
risulteranno averne diritto, nonche' le spese e gli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilita', indicata nei decreti medesimi,
producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del
codice di procedura civile.
8. La Regione Campania e' autorizzata ad utilizzare
le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto
del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono
trasferite alla stessa Regione.
9.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della
regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto
effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del
predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private
e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la
seguente:
«n-ter) delle spese sostenute dalla regione
Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per
l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della
depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle
entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di
ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa
Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel
limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di
affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale
contributo dello Stato.».
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le
somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al
contributo di cui al comma 9, nonche', previa adozione da
parte della regione Campania della deliberazione semestrale
di preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle relative finalita', alle spese di cui
all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12
novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di
entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti
alla regolarita' della gestione del termovalorizzatore di
Acerra puo' essere mantenuto, su richiesta della regione
Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con
oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota
spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le
parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o
pro solvendo». La forma della cessione e la modalita' della
sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di
forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma
11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano
anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici
nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla
lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con
utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle
risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di
euro, e' assegnata agli enti locali, con priorita' ai
comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente
comma. L'utilizzo» e le parole: «al periodo precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e
regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti
alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come
complessivamente rideterminate in base alle riduzioni
apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai
sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al
finanziamento degli interventi regionali in materia di
edilizia sanitaria, secondo le modalita' stabilite dalla
proposta regionale di riparto funzionale di cui la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione
di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al
rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto
ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico
locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine
di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte
della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite, per i
contratti di servizio ferroviario in essere al 2011,
secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nella
seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non
ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Al relativo
versamento si provvede con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»