Art. 22 
 
Modifiche alle disposizioni concernenti  il  contenzioso  in  materia
                             tributaria 
 
  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
dopo la parola «demanio»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'
((all'Agenzia delle entrate-Riscossione»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.  12  (Contenzioso  in  materia   tributaria   e
          riscossione). - 1. All'articolo 11 del decreto  legislativo
          8  novembre  1990,  n.  374  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
                  b) il comma 7 e' abrogato. 
                2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
          la risoluzione delle controversie di cui agli articoli  66,
          e seguenti, del testo unico delle disposizioni  in  materia
          doganale  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del  comma
          7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
          n. 374. 
                3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,
          recante  disposizioni   sul   processo   tributario,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
          «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»; 
                  b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: 
                «Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali).  -
          1. Se  la  commissione  tributaria  accoglie  totalmente  o
          parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti  relativi
          alle operazioni catastali indicate nell'articolo  2,  comma
          2, e la relativa  sentenza  e'  passata  in  giudicato,  la
          segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione  di
          passaggio in giudicato, sulla base  della  quale  l'ufficio
          dell'Agenzia  del  territorio  provvede   all'aggiornamento
          degli atti catastali.». 
                3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a)  dopo  le  parole:  «e  9,»  sono  inserite   le
          seguenti: «ad eccezione del maggior gettito  derivante  dal
          contributo unificato nel processo tributario,»; 
                  b) le parole: «, amministrative e tributaria»  sono
          sostituite dalle seguenti: «e amministrativa». 
                3-ter. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
          sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
          titolo  esecutivo  sono  comunque   annotate   negli   atti
          catastali con le modalita' stabilite con provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia del territorio,  da  adottare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. 
                4-bis. All'articolo 4 della legge 12  novembre  2011,
          n. 183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente: 
                «39-bis. E' istituito il ruolo  unico  nazionale  dei
          componenti  delle  commissioni   tributarie,   tenuto   dal
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria.  Nel
          ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente  fuori
          ruolo,   i   componenti   delle   commissioni    tributarie
          provinciali  e  regionali,  nonche'  i   componenti   della
          commissione tributaria centrale, in servizio alla  data  di
          entrata in vigore del presente comma.  I  componenti  delle
          commissioni  tributarie  sono  inseriti  nel  ruolo   unico
          secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
          qualifica.  I  componenti  delle   commissioni   tributarie
          nominati a partire dal concorso bandito il 3  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          65 del 16  agosto  2011,  sono  inseriti  nel  ruolo  unico
          secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in  funzione  del
          punteggio complessivo per i titoli valutati nelle  relative
          procedure selettive. A tale ultimo fine,  relativamente  al
          concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
          effettuata  dai  candidati  in  funzione  delle   sedi   di
          commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
          servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo  quanto
          disposto dal comma  39.  In  caso  di  pari  anzianita'  di
          servizio  nella  qualifica  ovvero  di  pari  punteggio,  i
          componenti delle commissioni tributarie sono  inseriti  nel
          ruolo unico secondo l'anzianita'  anagrafica.  A  decorrere
          dall'anno  2013,  il   ruolo   unico   e'   reso   pubblico
          annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso  il  sito
          istituzionale del Consiglio di presidenza  della  giustizia
          tributaria». 
                5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese  di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  si
          applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
          del territorio e del  demanio,  nonche'  all'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione. 
                6. I crediti  derivanti  dalle  gestioni  di  ammasso
          obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
          nazionali,  svolte  dai  consorzi  agrari   per   conto   e
          nell'interesse dello Stato, diversi da  quelli  estinti  ai
          sensi dell'articolo 8, comma  1,  della  legge  28  ottobre
          1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti  dai  rendiconti
          approvati con decreti definitivi ed esecutivi del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste e registrati  dalla  Corte
          dei conti, che saranno estinti nei riguardi di  coloro  che
          risulteranno  averne  diritto,  nonche'  le  spese  e   gli
          interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
          relative  contabilita',  indicata  nei  decreti   medesimi,
          producono interessi calcolati: fino  al  31  dicembre  1995
          sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
          punti,  con  capitalizzazione  annuale;  per   il   periodo
          successivo sulla base dei soli interessi legali. 
                7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
          al comma 6,  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
          sentenze passate in giudicato di cui all'articolo  324  del
          codice di procedura civile. 
                8. La Regione Campania e' autorizzata  ad  utilizzare
          le risorse del Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013
          relative al Programma attuativo regionale,  per  l'acquisto
          del termovalorizzatore di Acerra ai sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  26.  Le
          risorse  necessarie,   pari   a   355.550.240,84,   vengono
          trasferite alla stessa Regione. 
                9. 
                10. Ai fini fiscali,  il  pagamento  da  parte  della
          regione Campania della somma di cui al comma 8,  in  quanto
          effettuato a  definizione  di  ogni  pretesa  del  soggetto
          proprietario  dell'impianto,  di  cui  all'articolo  6  del
          predetto  decreto-legge  n.  195  del   2009,   vale   come
          liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti  private
          e quelle pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in
          attuazione della disposizione di cui al precedente  periodo
          e' esente da imposizione. 
                11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
          2011, n.  183,  dopo  la  lettera  n-bis)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                  «n-ter)  delle  spese   sostenute   dalla   regione
          Campania  per  il  termovalorizzatore  di  Acerra   e   per
          l'attuazione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti  e  della
          depurazione delle acque, nei  limiti  dell'ammontare  delle
          entrate riscosse dalla Regione  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla  stessa
          Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia,  nel
          limite di 60 milioni di euro annui, e  delle  risorse  gia'
          finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30
          dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del  canone  di
          affitto di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso
          decreto-legge,  destinate  alla  medesima   Regione   quale
          contributo dello Stato.». 
                11-bis. Non sono soggette  a  esecuzione  forzata  le
          somme finalizzate  all'acquisto  di  cui  al  comma  8,  al
          contributo di cui al comma 9, nonche', previa  adozione  da
          parte della regione Campania della deliberazione semestrale
          di preventiva quantificazione  degli  importi  delle  somme
          destinate  alle  relative  finalita',  alle  spese  di  cui
          all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter),  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
          articolo, in  quanto  riconducibili  alla  connotazione  di
          entrate a destinazione vincolata. 
                11-ter. Al fine di evitare interruzioni o  turbamenti
          alla regolarita' della gestione del  termovalorizzatore  di
          Acerra puo' essere mantenuto, su  richiesta  della  regione
          Campania, per la  durata  di  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, il presidio militare di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,  n.  26,  con
          oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico  della  quota
          spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti  dalla
          vendita dell'energia. 
                11-quater.   All'articolo   9,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  le
          parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o
          pro solvendo». La forma della cessione e la modalita' della
          sua notificazione  sono  disciplinate,  con  l'adozione  di
          forme semplificate, inclusa la via telematica, dal  decreto
          previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
          2011, n. 183. 
                11-quinquies.  La  disposizione  di  cui   al   comma
          11-quater e le disposizioni  ivi  richiamate  si  applicano
          anche alle amministrazioni statali ed  agli  enti  pubblici
          nazionali. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                11-sexies.   All'articolo   35,    comma    1,    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  alla
          lettera  a),  le  parole:  «Le  assegnazioni  disposte  con
          utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota  delle
          risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei
          residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni  di
          euro, e' assegnata  agli  enti  locali,  con  priorita'  ai
          comuni per il pagamento dei  crediti  di  cui  al  presente
          comma. L'utilizzo» e le  parole:  «al  periodo  precedente»
          sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti». 
                11-septies. Sulla base  dell'Accordo  tra  Governo  e
          regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali  spettanti
          alle regioni a statuto  ordinario  per  l'anno  2012,  come
          complessivamente  rideterminate  in  base  alle   riduzioni
          apportate  ai  sensi  dell'articolo  14,   comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  ai
          sensi  di  successive  disposizioni,  sono  finalizzate  al
          finanziamento degli  interventi  regionali  in  materia  di
          edilizia sanitaria, secondo le  modalita'  stabilite  dalla
          proposta  regionale  di  riparto  funzionale  di   cui   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  ha
          preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad  eccezione
          di un importo pari a  148  milioni  di  euro  destinato  al
          rimborso  dell'onere  sostenuto  dalle  regioni  a  statuto
          ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
          relativa ai contratti di servizio  del  trasporto  pubblico
          locale ferroviario. 
                11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge  13
          dicembre 2010, n. 220, e' abrogato. 
                11-novies.  Per  l'anno  2011  le  risorse   di   cui
          all'articolo 30, comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al  fine
          di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
          servizi di trasporto pubblico locale ferroviario  da  parte
          della  societa'  Trenitalia  Spa,  sono  ripartite,  per  i
          contratti  di  servizio  ferroviario  in  essere  al  2011,
          secondo  i  criteri  e  le  percentuali   stabiliti   dalla
          Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  nella
          seduta del 22 settembre 2011 e versate, per  la  parte  non
          ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa.  Al  relativo
          versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate ad apposito capitolo dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»