Art. 23
Causa speciale di non punibilita' dei reati tributari
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma
1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili
quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme
dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le
modalita' e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158
e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purche' le
relative procedure siano definite prima della pronuncia della
sentenza di appello.
2. Il contribuente da' immediata comunicazione, all'Autorita'
giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute
o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e,
contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della
predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo
procedimento penale.
3. Il processo di merito e' sospeso dalla ricezione delle
comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e'
informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della
procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della
mancata definizione della procedura o della decadenza del
contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le
prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura
penale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 10-ter e
10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205):
«Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
di imposta ritenute dovute sulla base della stessa
dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a
centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.»
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto
relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale,
per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per
ciascun periodo d'imposta.»
«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per
un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 153 a
158 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1. - 152. Omissis
153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del
controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31
dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali
le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a
tale data, possono essere definite con il pagamento delle
imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e
delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella
misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte
non versate o versate in ritardo.
154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153
avviene secondo le modalita' e i termini stabiliti dagli
articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
155. Le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le
comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e' ancora in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere definite con il
pagamento del debito residuo a titolo di imposte e
contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza
alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o
versate in ritardo.
156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma
155 prosegue secondo le modalita' e i termini previsti
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la
definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche
anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme
dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono prorogati di un anno.
Omissis.»
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n.
303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 392 del codice di
procedura penale:
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.»