Art. 19
Fondo nuove competenze
1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato, nel periodo di
programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle
((risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e
lavoro)), cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate
in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono
concorrere, altresi', le risorse del Programma operativo
complementare ((Sistemi di politiche attive per l'occupazione)) (POC
SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto
delle proprie modalita' di gestione e controllo.
2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del
citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono
volte a favorire l'aggiornamento della professionalita' dei
lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le
risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria,
nonche' gli oneri relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 88 (Fondo nuove competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi
Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
nonche', per le specifiche finalita', il Fondo per la
formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo
costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse
disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati
criteri e modalita' di applicazione della misura e di
utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo
limite di spesa.»