Art. 19 
 
                       Fondo nuove competenze 
 
  1.  Il  Fondo  nuove  competenze,  di  cui  all'articolo   88   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato,  nel  periodo  di
programmazione 2021-2027 della politica di  coesione  europea,  dalle
((risorse  rivenienti  dal  Programma  nazionale  Giovani,  donne   e
lavoro)), cofinanziato dal Fondo sociale europeo  Plus,  identificate
in  sede  di  programmazione.  Al  finanziamento  del  Fondo  possono
concorrere,   altresi',   le   risorse   del   Programma    operativo
complementare ((Sistemi di politiche attive per l'occupazione))  (POC
SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto
delle proprie modalita' di gestione e controllo. 
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono  finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del
citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le  intese  sono
volte  a  favorire   l'aggiornamento   della   professionalita'   dei
lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con  le
risorse del Fondo sono finanziati parte  della  retribuzione  oraria,
nonche'  gli   oneri   relativi   ai   contributi   previdenziali   e
assistenziali delle ore di lavoro destinate  ai  percorsi  formativi,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche  sociali  di  cui  all'articolo  11-ter,   comma   2,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 88 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute,  sostegno
          al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art. 88 (Fondo nuove competenze). - 1.  Al  fine  di
          consentire  la   graduale   ripresa   dell'attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
          2023, i  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a
          livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori
          di  lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
          rappresentative sul  piano  nazionale,  ovvero  dalle  loro
          rappresentanze sindacali  operative  in  azienda  ai  sensi
          della normativa e degli accordi  interconfederali  vigenti,
          possono  realizzare  specifiche  intese  di   rimodulazione
          dell'orario di lavoro per mutate esigenze  organizzative  e
          produttive dell'impresa ovvero  per  favorire  percorsi  di
          ricollocazione  dei  lavoratori,   con   le   quali   parte
          dell'orario  di  lavoro  viene   finalizzato   a   percorsi
          formativi. Gli  oneri  relativi  alle  ore  di  formazione,
          comprensivi  dei  relativi   contributi   previdenziali   e
          assistenziali,  sono  a  carico  di   un   apposito   Fondo
          denominato  "Fondo  Nuove  Competenze",  costituito  presso
          l'Agenzia  Nazionale  delle  Politiche  Attive  del  Lavoro
          (ANPAL), nel limite di 230 milioni di  euro  a  valere  sul
          Programma Operativo Nazionale SPAO. Il  predetto  fondo  e'
          incrementato di ulteriori 200 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. 
                2. Alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 possono partecipare, previa  intesa  in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   i   Programmi
          Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i
          Fondi Paritetici  Interprofessionali  costituiti  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388
          nonche', per le  specifiche  finalita',  il  Fondo  per  la
          formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276  che,  a  tal  fine,  potranno  destinare  al  Fondo
          costituito  presso  l'ANPAL   una   quota   delle   risorse
          disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          entrata in vigore del presente  decreto,  sono  individuati
          criteri e modalita'  di  applicazione  della  misura  e  di
          utilizzo delle risorse  e  per  il  rispetto  del  relativo
          limite di spesa.»