Art. 20
Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico
1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro
2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della
spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022
ed entro il 28 febbraio 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
14 gennaio 2023, n. 5 «Disposizioni urgenti in materia di
trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento
dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei
prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto
pubblico", convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 23»:
«Art. 4 (Misure di sostegno per la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare
l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici
sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di
trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti
della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle
risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' tilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto
pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro
dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in
particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
e lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della
dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31
dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Omissis.»