Art. 20 
 
Dotazione del  fondo  per  la  fruizione  dei  servizi  di  trasporto
                              pubblico 
 
  1. Le risorse del fondo previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei  limiti  dell'importo  di  euro
2.730.660,28, possono essere utilizzate per il  riconoscimento  della
spesa  per  i  servizi  di  cui  all'articolo  35,   comma   1,   del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  in  deroga  ai  limiti  previsti
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31  dicembre  2022
ed entro il 28 febbraio 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge
          14 gennaio 2023, n. 5 «Disposizioni urgenti in  materia  di
          trasparenza dei prezzi dei carburanti  e  di  rafforzamento
          dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei
          prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del  trasporto
          pubblico", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10
          marzo 2023, n. 23»: 
                «Art. 4 (Misure di  sostegno  per  la  fruizione  dei
          servizi di trasporto pubblico). - 1. Al  fine  di  mitigare
          l'impatto del rincaro dei prezzi  dei  prodotti  energetici
          sulle famiglie, in particolare in  relazione  ai  costi  di
          trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un  fondo
          nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
          per l'anno 2023,  finalizzato  a  riconoscere,  nei  limiti
          della dotazione del  fondo  e  fino  ad  esaurimento  delle
          risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
          dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
          31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che  nell'anno  2022  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del  beneficiario,  e'  tilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
                Omissis.» 
              - Si riporta l'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge
          17 maggio  2022,  n.  50  «Misure  urgenti  in  materia  di
          politiche  energetiche   nazionali,   produttivita'   delle
          imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
          di politiche sociali e di crisi ucraina»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
                «Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno
          alle famiglie per la fruizione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico). - 1. Al fine di mitigare l'impatto  del  rincaro
          dei prezzi  dei  prodotti  energetici  sulle  famiglie,  in
          particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti
          e  lavoratori,  e'  istituito  un  fondo  nello  stato   di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con una dotazione pari a 180 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, finalizzato a riconoscere,  nei  limiti  della
          dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un
          buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla  data
          di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
          italiana del decreto di  cui  al  comma  2  e  fino  al  31
          dicembre 2022, di abbonamenti per i  servizi  di  trasporto
          pubblico locale, regionale e interregionale  ovvero  per  i
          servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il  valore  del
          buono di cui al primo periodo e'  pari  al  100  per  cento
          della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
          comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il  buono
          di cui al primo periodo e'  riconosciuto  in  favore  delle
          persone fisiche che, nell'anno 2021,  hanno  conseguito  un
          reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.  Il  buono
          reca il nominativo del beneficiario,  e'  utilizzabile  per
          l'acquisto di un solo abbonamento,  non  e'  cedibile,  non
          costituisce  reddito  imponibile  del  beneficiario  e  non
          rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
          situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
          prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 
                Omissis.»