Art. 21
Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845
1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il
sesto comma, e' inserito il seguente: «Al fine di favorire il
completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono
essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di
controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non
rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal
bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto della normativa
nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilita'
amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei
fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono
essere, altresi', utilizzate anche a copertura di oneri per il
supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro
e formazione».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 «Legge-quadro in materia di formazione
professionale»:
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). -
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Al fine di favorire il completamento dei progetti
finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo
9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma
possono essere destinate anche alla copertura delle spese
che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in
misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti
programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purche'
sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Restano ferme le eventuali responsabilita' amministrative,
contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi
europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma
possono essere, altresi', utilizzate anche a copertura di
oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in
materia di politiche attive del lavoro e formazione.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».