Art. 22
Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale
1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma e'
riconosciuta, altresi', nel caso di unico genitore lavoratore al
momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti
deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento,
nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse
finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri
di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno
2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per
l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di
euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9
milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno
2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per
l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2029((, si provvede mediante)) corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 4, comma 8, e 6, comma 8,
del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230
«Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a
carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai
sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46»:
«Art. 4 (Criteri per la determinazione dell'assegno).
- Omissis.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari
di reddito da lavoro, e' prevista una maggiorazione per
ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo
spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce
gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1
fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la
maggiorazione non spetta. La maggiorazione di cui al
presente comma e' riconosciuta, altresi', nel caso di unico
genitore lavoratore al momento della presentazione della
domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo
massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del
limite di godimento dell'assegno.
Omissis.»
«Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda ed
erogazione del beneficio). - Omissis.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento
dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni
di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024,
18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni
di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per
l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e
19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029
si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al
monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica
sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica
mensilmente i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia e al Ministero dell'economia e delle finanze
inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di
monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a
carattere prospettico, relativi alle domande accolte.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019»:
«Omissis.
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
Omissis.»