Art. 23
Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di
omesso versamento delle ritenute previdenziali
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono
sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso».
2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle
ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1°
gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere
notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'annualita' oggetto di violazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 «Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini»,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - Omissis.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a
euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo
omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne'
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»:
Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorita' competente con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' esse
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di
opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»