((Art. 23 - bis
Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi
1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti
iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi
agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione
separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti
contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente
previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti
annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari
importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui al
comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97
milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 222, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025»:
«Omissis.
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 30
aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorche'
compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente
discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli
enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco
delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via
telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui
all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori,
sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in
ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti,
deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare
gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di
annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare»:
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale). - Omissis.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 13:
«Art. 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente
della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili
entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli
eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione e
vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
data della comunicazione.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano
definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono imputate alle rate da
corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella
definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero,
in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza
anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine,
l'agente della riscossione presenta all'ente creditore
richiesta di restituzione delle somme eventualmente
riscosse dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del
1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo
3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse
proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.»