Art. 24 
 
            Disciplina del contratto di lavoro a termine 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      «a)  nei  casi  previsti  dai  contratti  collettivi   di   cui
all'articolo 51; 
      b) in assenza delle previsioni di  cui  alla  lettera  a),  nei
contratti collettivi applicati in azienda, e  comunque  entro  il  30
aprile  2024,  per  esigenze  di  natura  tecnica,  organizzativa   o
produttiva individuate dalle parti; 
      b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»; 
    b) il comma 1.1. e' abrogato; 
  ((b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole:  "in  caso  di
proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo";)) 
    c)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.   Le
disposizioni di cui al comma 1non si applicano ai contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato stipulati dalle  universita'  private,  incluse  le
filiazioni di universita'  straniere,  ((da  istituti  pubblici))  di
ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione
ovvero enti privati di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della  stessa,  ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.
87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.». 
  ((1-bis. All'articolo 21, comma  01,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo e il secondo periodo sono  sostituiti  dal  seguente:
"Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni  di
cui all'articolo 19, comma 1"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse. 
  1-ter. Ai fini del computo del  termine  di  dodici  mesi  previsto
dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del  decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e  1-bis  del
presente articolo, si tiene conto  dei  soli  contratti  stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  1-quater. All'articolo 31, comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le  parole:  "il  numero  dei  lavoratori
somministrati con contratto di somministrazione  di  lavoro  a  tempo
indeterminato" sono inserite le seguenti:  ",  esclusi  i  lavoratori
somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,"; 
  b) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "E'  in  ogni
caso esente  da  limiti  quantitativi  la  somministrazione  a  tempo
indeterminato di lavoratori di cui all'articolo  8,  comma  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che  godono  da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non  agricola  o  di
ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori   svantaggiati   o   molto
svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)  e  99)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
come  individuati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali".)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 19, 21, comma 01, e 31, del
          citato decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).
          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                  a) nei casi previsti dai  contratti  collettivi  di
          cui all'articolo 51; 
                  b) in assenza delle previsioni di cui alla  lettera
          a),  nei  contratti  collettivi  applicati  in  azienda,  e
          comunque entro il 30 aprile 2024, per  esigenze  di  natura
          tecnica,  organizzativa  o  produttiva  individuate   dalle
          parti; 
                  b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 
                1.1. Abrogato 
                1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
                2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
                3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
                4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto  tale
          indicazione  e'   necessaria   solo   quando   il   termine
          complessivo eccede i dodici mesi. 
                5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi. 
              5-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano   ai   contratti   stipulati   dalle    pubbliche
          amministrazioni, nonche' ai contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
          filiazioni di universita' straniere, da  istituti  pubblici
          di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca  e
          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
          o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.» 
                «Art. 21 (Proroghe e rinnovi).  -  01.  Il  contratto
          puo' essere prorogato e  rinnovato  liberamente  nei  primi
          dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle
          condizioni di cui all'articolo 19,  comma  1.  In  caso  di
          violazione di quanto disposto dal primo,  il  contratto  si
          trasforma in contratto a tempo indeterminato.  I  contratti
          per attivita' stagionali, di cui al comma  2  del  presente
          articolo, possono essere rinnovati  o  prorogati  anche  in
          assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 
                Omissis.» 
                «Art.  31  (Somministrazione  di   lavoro   a   tempo
          indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
          dei contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore,  il
          numero  dei  lavoratori  somministrati  con  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
          lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro di
          apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
          dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato  in  forza  presso
          l'utilizzatore al  1°  gennaio  dell'anno  di  stipula  del
          predetto contratto,  con  un  arrotondamento  del  decimale
          all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore  a
          0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
          il limite percentuale si computa sul numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
          contratto   di   somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato.  E'  in   ogni   caso   esente   da   limiti
          quantitativi la somministrazione a tempo  indeterminato  di
          lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono  da
          almeno  sei  mesi  di  trattamenti  di  disoccupazione  non
          agricola  o  di  ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori
          svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)
          99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014  della
          Commissione, del  17  giugno  2014,  come  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali.
          Possono  essere   somministrati   a   tempo   indeterminato
          esclusivamente i lavoratori assunti dal  somministratore  a
          tempo indeterminato.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  di
          somministrazione  tra  l'agenzia  di   somministrazione   e
          l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore  puo'
          impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
          mesi  anche  non  continuativi,  il   medesimo   lavoratore
          somministrato, per il quale l'agenzia  di  somministrazione
          abbia  comunicato  all'utilizzatore  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato,   senza   che   cio'   determini   in   capo
          all'utilizzatore stesso la costituzione di un  rapporto  di
          lavoro   a   tempo   indeterminato   con   il    lavoratore
          somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
          ha efficacia fino al 30 giugno 2025.». 
              - Il regolamento (UE) N.  651/2014  della  commissione,
          del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato  nella  GUUE
          26 giugno 2014, n. L 187.