Art. 24
Disciplina del contratto di lavoro a termine
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei
contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30
aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o
produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;
b) il comma 1.1. e' abrogato;
((b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di
proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo";))
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1non si applicano ai contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, ((da istituti pubblici)) di
ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione
ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza
tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
((1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
"Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di
cui all'articolo 19, comma 1";
b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.
1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto
dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori
somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori
somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E' in ogni
caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali".))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 19, 21, comma 01, e 31, del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1. Abrogato
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Omissis.»
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro di
apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del
predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4)
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 30 giugno 2025.».
- Il regolamento (UE) N. 651/2014 della commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella GUUE
26 giugno 2014, n. L 187.