Art. 25
((Modifiche)) all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«((1-quater. Fino)) al 31 dicembre 2023, per consentire la piena
attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano
piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo
stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, e'
possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare
le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un
arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del
contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di
spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle
misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di
espansione.».
((1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui
al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 41. - 1. In via sperimentale per gli anni 2019,
2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, e per
gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,
nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e
riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a
1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto o in
parte, una strutturale modifica dei processi aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico
dell'attivita', nonche' la conseguente esigenza di
modificare le competenze professionali in organico mediante
un loro piu' razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo
l'assunzione di nuove professionalita', l'impresa puo'
avviare una procedura di consultazione, secondo le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a
stipulare in sede governativa un contratto di espansione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con
le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo
di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di
imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la
piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di
imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i
contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31
dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con
accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le
cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis,
entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine
originario del contratto di espansione. Restano fermi in
ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero
massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma
5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.
Omissis.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non
opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta
dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'
mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e il versamento a carico del datore di lavoro per i
contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
alla pensione anticipata e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa di
cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo
della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per
gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di
80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro
per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024,
173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 68,4 milioni di
euro per l'anno 2026.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art.18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
Omissis.»