Art. 25 
 
((Modifiche)) all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
    «((1-quater. Fino)) al 31 dicembre 2023, per consentire la  piena
attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese  che  occupano
piu' di 1.000 dipendenti, per i contratti  di  espansione  di  gruppo
stipulati entro il  31  dicembre  2022  e  non  ancora  conclusi,  e'
possibile, con accordo integrativo in sede  ministeriale,  rimodulare
le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro  un
arco temporale di  12  mesi  successivi  al  termine  originario  del
contratto di espansione. Restano fermi  in  ogni  caso  l'impegno  di
spesa complessivo e il numero  massimo  di  lavoratori  ammessi  alle
misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario  contratto  di
espansione.». 
  ((1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  le  parole:  "48,4  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di  cui
al primo periodo, pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 41 del decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  148,  recante  «Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 41. - 1. In via sperimentale per gli anni 2019,
          2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma  1-bis,  e  per
          gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,
          nell'ambito  dei  processi   di   reindustrializzazione   e
          riorganizzazione delle imprese con un organico superiore  a
          1.000 unita' lavorative  che  comportano,  in  tutto  o  in
          parte, una  strutturale  modifica  dei  processi  aziendali
          finalizzati  al  progresso  e  allo  sviluppo   tecnologico
          dell'attivita',  nonche'   la   conseguente   esigenza   di
          modificare le competenze professionali in organico mediante
          un loro piu' razionale impiego e, in ogni caso,  prevedendo
          l'assunzione  di  nuove  professionalita',  l'impresa  puo'
          avviare  una  procedura  di   consultazione,   secondo   le
          modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a
          stipulare in sede governativa un  contratto  di  espansione
          con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con
          le    associazioni    sindacali    comparativamente    piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale  o   con   le   loro
          rappresentanze   sindacali   aziendali   ovvero   con    la
          rappresentanza sindacale unitaria. 
                1-bis. Esclusivamente per il 2021, il  limite  minimo
          di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
          essere  inferiore  a  100  unita',  e,  limitatamente  agli
          effetti di cui al comma  5-bis,  a  100  unita',  calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  di  imprese
          stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
                1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite  minimo  di
          unita' lavorative in organico di cui al comma  1  non  puo'
          essere   inferiore    a    cinquanta,    anche    calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  stabile  di
          imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
                1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la
          piena attuazione  dei  piani  di  rilancio  dei  gruppi  di
          imprese che  occupano  piu'  di  1.000  dipendenti,  per  i
          contratti di espansione di gruppo  stipulati  entro  il  31
          dicembre 2022 e non  ancora  conclusi,  e'  possibile,  con
          accordo integrativo in  sede  ministeriale,  rimodulare  le
          cessazioni dei rapporti di lavoro di cui  al  comma  5-bis,
          entro un arco temporale di 12 mesi  successivi  al  termine
          originario del contratto di espansione.  Restano  fermi  in
          ogni caso  l'impegno  di  spesa  complessivo  e  il  numero
          massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui  al  comma
          5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. 
                Omissis. 
                5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu'  di
          sessanta mesi dalla prima decorrenza utile  della  pensione
          di vecchiaia, che  abbiano  maturato  il  requisito  minimo
          contributivo,  o   della   pensione   anticipata   di   cui
          all'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  nell'ambito  di  accordi  di  non
          opposizione e previo esplicito consenso  in  forma  scritta
          dei lavoratori interessati, il datore di  lavoro  riconosce
          per tutto il periodo e fino al raggiungimento  della  prima
          decorrenza utile del trattamento  pensionistico,  a  fronte
          della risoluzione del  rapporto  di  lavoro,  un'indennita'
          mensile, commisurata  al  trattamento  pensionistico  lordo
          maturato dal lavoratore al  momento  della  cessazione  del
          rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora  la
          prima decorrenza utile della pensione sia  quella  prevista
          per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
          i  contributi  previdenziali  utili  al  conseguimento  del
          diritto. Per l'intero periodo di  spettanza  teorica  della
          NASpI al lavoratore, il versamento a carico del  datore  di
          lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto  di  un  importo
          equivalente   alla   somma   della   prestazione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
          e il versamento  a  carico  del  datore  di  lavoro  per  i
          contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
          alla  pensione  anticipata  e'  ridotto   di   un   importo
          equivalente alla somma della  contribuzione  figurativa  di
          cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n.  22
          del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di  computo
          della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi  di
          imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
          che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
          di  particolare  rilevanza  strategica,  in  linea  con   i
          programmi europei, e  che,  all'atto  dell'indicazione  del
          numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
          del  comma  2,  si  impegnino  ad  effettuare  almeno   una
          assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato  il
          consenso ai sensi del  presente  comma,  la  riduzione  dei
          versamenti a  carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  al
          precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
          importo calcolato  sulla  base  dell'ultima  mensilita'  di
          spettanza teorica della prestazione  NASpI  al  lavoratore.
          Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al  comma
          1,  il  datore  di  lavoro  interessato  presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
          versare  mensilmente   all'INPS   la   provvista   per   la
          prestazione e per  la  contribuzione  figurativa.  In  ogni
          caso, in assenza del versamento mensile di cui al  presente
          comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le  prestazioni.  I
          benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
          il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
          l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  40,7
          milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro  per
          l'anno 2024. Se nel corso della procedura di  consultazione
          di cui al comma 1 emerge  il  verificarsi  di  scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          non  puo'  procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
          governativo  e  conseguentemente  non  puo'   prendere   in
          considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici  di
          cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio  del
          rispetto  del  limite  di  spesa  con  le  risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,   fornendo   i   risultati   dell'attivita'    di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per
          gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui
          al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa  di
          80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro
          per l'anno 2023, 264,2 milioni di  euro  per  l'anno  2024,
          173,6 milioni di euro per l'anno 2025  e  68,4  milioni  di
          euro per l'anno 2026. 
                Omissis.» 
                
                
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
                «Art.18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                Omissis.»