((Art. 25 - bis
Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti
dipendenti da imprese del settore dell'editoria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4
milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8
milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle
medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1,
comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con
riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 498, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«Omissis.
498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla
pensione per i giornalisti professionisti iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di
giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di
stampa a diffusione nazionale, in applicazione della
disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b),
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' autorizzata la spesa
nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che
costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei
limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere
annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di
pensione anticipata e' rimborsato all'Istituto ai sensi
dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416
del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 69, recante «Disposizioni
per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei
criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di
vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il
riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici,
in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a),
della legge 26 ottobre 2016, n. 198»:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di esodo e
prepensionamento). - Omissis.
2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui
all'articolo 37,comma 1, lettera b), della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti
dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al
31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o
ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale
assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo
indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta'
non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso
di competenze professionali coerenti con la realizzazione
dei programmi di rilancio, riconversione digitale e
sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani,
ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con la
stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo
gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma
di collaborazione coordinata e continuativa.
2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti
del codice civile, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di
contratti per la cessione del diritto d'autore, con i
giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di
vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca
del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il
rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa
facente capo al medesimo gruppo editoriale.»
- Si riporta l'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il
settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e
televisiva locale, della disciplina di profili
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali
destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria
quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse
disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di
sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito
locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma
162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota,
fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per
l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a
titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui
all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le
somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di
solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito
complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di
cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta
pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui
mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2)
societa' operanti nel settore dell'informazione e della
comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta,
in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con
riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3) altri
soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel
mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e
l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di
informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i
tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 616, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis.
616. Al fine di semplificare le procedure contabili
di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile
incremento delle entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere
dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a)
quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Nel
predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse iscritte
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relative ai contributi in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive in ambito locale; b) per la
restante quota, alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a
specifiche finalita', sulla base dei dati del rendiconto
del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato dell'anno precedente a quello di accredito.
Omissis.»