Art. 26
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di
pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Le
informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r),
possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere
ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del
contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina ((le
materie»;))
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini
della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del
presente articolo e della uniformita' delle comunicazioni, il datore
di lavoro e' tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti
collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonche' gli eventuali
regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».
2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro
o il committente pubblico e privato e' tenuto a informare il
lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti
ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della
gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione
di compiti o mansioni nonche' indicazioni incidenti sulla
sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi
informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi
protetti da segreto industriale e commerciale».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152 «Attuazione della
direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di
lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro», come
modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). - 1.
Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a
comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica
che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e'
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando
in caso di rapporti a termine la durata prevista dello
stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro
e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario
e alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni
per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro
prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o
in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da
modalita' organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore
circa:
1) la variabilita' della programmazione del
lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione
lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia
contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro
cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale,
applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle
parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i
contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e'
assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per
iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente
non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore
entro i sette giorni successivi all'inizio della
prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al
lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione
lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di un mese dalla data
dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata,
al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche
il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al
lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con
l'indicazione del riferimento normativo o del contratto
collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
6. Le disposizioni normative e dei contratti
collettivi nazionali relative alle informazioni che devono
essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a
tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
e facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento
della funzione pubblica.
6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e'
tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali,
nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al
rapporto di lavoro.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della
pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate
e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»
«Art. 1-bis) (Ulteriori obblighi informativi nel caso
di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o il committente
pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore
dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni
rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento
dell'incarico, della gestione o della cessazione del
rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la
valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a
fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui
all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali
incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al
comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui
al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali
utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualita';
f) il livello di accuratezza, robustezza e
cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche
utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha
diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori
informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta
giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del
registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e
monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti
utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa
siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente
effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione
d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a
consultazione preventiva del Garante per la protezione dei
dati personali ove sussistano i presupposti di cui
all'articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere
informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle
informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino
variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5
del presente articolo devono essere comunicati dal datore
di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo
trasparente, in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle
predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro possono richiedere la comunicazione delle
medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
7. Gli obblighi informativi di cui al presente
articolo gravano anche sul committente nell'ambito dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente
articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto
industriale e commerciale.».
- Si riporta l'articolo 4, della legge 20 maggio 1970,
n. 300 "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di
controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di
controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative
e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in
piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di
accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo
periodo possono essere installati previa autorizzazione
delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita'
produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu'
sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo
periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2
sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»