Art. 27
Incentivi all'occupazione giovanile
1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto
dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati e' riconosciuto, a
domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60
per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal
((1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali))
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il
trentesimo anno di eta';
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di
formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.
2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con l'incentivo di
cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e
comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra
misura, l'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura
del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in
relazione alla ripartizione regionale, di ((cui al comma 5-bis)) per
le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione e per il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai
rapporti di lavoro domestico.
4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda
per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa attraverso apposita
procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla
sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso
all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo
periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e'
assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla
stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui
al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in
caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende piu' in
considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito istituzionale.
((5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 1.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e
valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul
Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul
Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto
dei criteri di ammissibilita' e delle procedure del predetto
Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla
ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che
costituiscono limite di spesa;
b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.))
6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL
e' autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese
effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di
euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e ((da 161 a
167)), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo
complessivo ((di 4.466 milioni di euro)) per gli anni 2021 e 2022, di
cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della
predetta legge n. 178 del 2020.
Riferimenti normativi
- Per il regolamento (UE) N. 651/2014 della
commissione, del 17 giugno 2014, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 24.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«Omissis
297. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo
periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui
al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del
2020 e' elevato a 8.000 euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 114,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«Omissis.
114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113
a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo
di applicazione degli stessi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 10 a 19
e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«Omissis.
10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile
stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1,
commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di
importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata
ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo
anno di eta'. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme
restando le condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un
periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro
privati che effettuino assunzioni in una sede o unita'
produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi
generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo
31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori
di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi
successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima
qualifica nella stessa unita' produttiva.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si
applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni
di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei
commi da 10 a 13 del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno
2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse
del Programma Next Generation EU.
16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate
nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nella misura
del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a
6.000 euro annui.
17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono
comportare un incremento occupazionale netto calcolato
sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori
occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei
lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,
il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero
delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono
l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale e' considerato al
netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei
commi 16 e 17 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno
2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse
del Programma Next Generation EU.
Omissis.
161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti
straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di
COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di
disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, si applica fino al 31 dicembre 2029,
modulato come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre
2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e
2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e
2029.
162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si
applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati
in enti pubblici economici ai sensi della legislazione
regionale;
c) agli enti trasformati in societa' di capitali,
ancorche' a capitale interamente pubblico, per effetto di
procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di
diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la
trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e
iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in
consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
163. Una quota delle minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro
per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a
30 milioni di euro per l'anno 2023, e' destinata alle
finalita' di cui al comma 200.
164. L'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa
dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle
condizioni previste dalla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19».
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029
l'agevolazione di cui al comma 161 e' concessa previa
adozione della decisione di autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa
applicabile in materia di aiuti di Stato.
166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro
nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione
responsabile e' il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'amministrazione concedente e' l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che provvede altresi'
all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti
dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al
comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per
l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in
5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni
di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per
l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in
4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni
di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per
l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.
Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161,
per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse
del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.
Omissis.»