Art. 27 
 
                 Incentivi all'occupazione giovanile 
 
  1. Al fine di sostenere  l'occupazione  giovanile  e  nel  rispetto
dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati  e'  riconosciuto,  a
domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60
per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda  imponibile  ai  fini
previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate  a  decorrere  dal
((1° giugno e fino al 31 dicembre 2023,  di  giovani  per  i  quali))
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a)  che  alla  data  dell'assunzione  non  abbiano  compiuto   il
trentesimo anno di eta'; 
    b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi  o  di
formazione («NEET»); 
    c)  che  siano  registrati  al  Programma   Operativo   Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani. 
  2. L'incentivo di cui al comma 1 e' cumulabile con  l'incentivo  di
cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,comma  114,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, limitatamente al periodo di  applicazione  degli  stessi,  e
comunque nel rispetto dei limiti  massimi  previsti  dalla  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. In caso  di  cumulo  con  altra
misura, l'incentivo di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nella  misura
del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini
previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. 
  3. L'incentivo e' riconosciuto nei limiti delle risorse,  anche  in
relazione alla ripartizione regionale, di ((cui al comma 5-bis))  per
le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a  scopo  di
somministrazione   e    per    il    contratto    di    apprendistato
professionalizzante o di mestiere.  L'incentivo  non  si  applica  ai
rapporti di lavoro domestico. 
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive  mensili.  La  domanda
per la fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa  attraverso  apposita
procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque  giorni,  a
fornire  una  specifica  comunicazione  telematica  in  ordine   alla
sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per  l'accesso
all'incentivo. A  seguito  della  comunicazione  di  cui  al  secondo
periodo, in favore del richiedente opera una riserva  di  somme  pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al  richiedente  e'
assegnato un termine perentorio di sette giorni per  provvedere  alla
stipula del contratto di lavoro che da' titolo  all'incentivo.  Entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza  delle  risorse,  l'INPS  non  prende  piu'  in
considerazione ulteriori  domande  fornendo  immediata  comunicazione
anche attraverso il proprio sito istituzionale. 
  ((5. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e  di  20
milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 1. 
  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  24,4  milioni  di
euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  e
valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: 
  a) quanto a 24,4 milioni di euro  per  l'anno  2023  a  valere  sul
Programma  operativo   nazionale   Iniziativa   Occupazione   Giovani
2014-2020 e a 61,3 milioni di euro  per  l'anno  2024  a  valere  sul
Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027,  nel  rispetto
dei  criteri  di  ammissibilita'  e  delle  procedure  del   predetto
Programma.  Con  decreto  adottato  dall'ANPAL   si   provvede   alla
ripartizione regionale delle risorse di cui  al  primo  periodo,  che
costituiscono limite di spesa; 
  b)  quanto  a  9,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307.)) 
  6.  Nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  Sistemi   di
Politiche  Attive  per  l'Occupazione  2014-2020  e   del   Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL
e'  autorizzata  a  riprogrammare,   in   coerenza   con   le   spese
effettivamente sostenute e comunque nel  limite  di  700  milioni  di
euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e ((da 161  a
167)), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo
complessivo ((di 4.466 milioni di euro)) per gli anni 2021 e 2022, di
cui ai commi 15, 19 e 167,  ultimo  periodo,  dell'articolo  1  della
predetta legge n. 178 del 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il   regolamento   (UE)   N.   651/2014   della
          commissione, del 17 giugno 2014, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 24. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297, della
          legge 29 dicembre 2022, n.  197,  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
                «Omissis 
                297. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile
          stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  si  applicano  anche
          alle  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato   e   alle
          trasformazioni  dei  contratti  a  tempo   determinato   in
          contratti a tempo indeterminato effettuate dal  1°  gennaio
          2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo
          periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di  cui
          al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del
          2020 e' elevato a 8.000 euro. 
                Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  114,
          secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
                «Omissis. 
                114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da  113
          a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico  e  ai
          rapporti di apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri
          esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote   di   finanziamento
          previsti dalla normativa vigente, limitatamente al  periodo
          di applicazione degli stessi. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica»: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 10 a 19
          e da 161 a 167,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
                «Omissis. 
                10. Per le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  e
          per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato  in
          contratti a  tempo  indeterminato  effettuate  nel  biennio
          2021-2022, al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile
          stabile, l'esonero  contributivo  di  cui  all'articolo  1,
          commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, e' riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
          periodo massimo di trentasei mesi, nel  limite  massimo  di
          importo  pari  a  6.000  euro  annui,  con  riferimento  ai
          soggetti che alla data della prima  assunzione  incentivata
          ai sensi del presente comma e dei commi  da  11  a  15  del
          presente articolo non abbiano  compiuto  il  trentaseiesimo
          anno di eta'.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni pensionistiche. 
                11. L'esonero contributivo di cui al comma 10,  ferme
          restando le condizioni ivi previste, e' riconosciuto per un
          periodo massimo di quarantotto mesi  ai  datori  di  lavoro
          privati che effettuino assunzioni  in  una  sede  o  unita'
          produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
          Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 
                12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della  legge
          27  dicembre  2017,  n.  205,  fermi  restando  i  principi
          generali di fruizione degli incentivi di  cui  all'articolo
          31 del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,
          l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai  datori
          di  lavoro  che  non  abbiano  proceduto,  nei   sei   mesi
          precedenti  l'assunzione,  ne'  procedano,  nei  nove  mesi
          successivi alla stessa,  a  licenziamenti  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo  ovvero   a   licenziamenti
          collettivi, ai sensi della legge 23 luglio  1991,  n.  223,
          nei confronti di  lavoratori  inquadrati  con  la  medesima
          qualifica nella stessa unita' produttiva. 
                13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si
          applicano alle prosecuzioni di contratto e alle  assunzioni
          di cui all'articolo 1, commi 106  e  108,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                14. Il beneficio previsto dai commi da  10  a  15  e'
          concesso ai sensi della  sezione  3.1  della  comunicazione
          della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19  marzo
          2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
          di Stato a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
          del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
          medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  dei
          commi da 10 a 13 del presente articolo e'  subordinata,  ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
                15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
          10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno  2022,  le  risorse
          del Programma Next Generation EU. 
                16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate
          nel  biennio  2021-2022,  in  via  sperimentale,  l'esonero
          contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto  nella  misura
          del 100 per cento nel limite  massimo  di  importo  pari  a
          6.000 euro annui. 
                17.  Le  assunzioni  di  cui  al  comma   16   devono
          comportare  un  incremento  occupazionale  netto  calcolato
          sulla base della differenza tra il  numero  dei  lavoratori
          occupati  rilevato  in  ciascun  mese  e  il   numero   dei
          lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi  precedenti.
          Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo  parziale,
          il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra  il  numero
          delle ore pattuite e il numero delle ore che  costituiscono
          l'orario normale di lavoro dei lavoratori  a  tempo  pieno.
          L'incremento della base  occupazionale  e'  considerato  al
          netto  delle  diminuzioni   del   numero   degli   occupati
          verificatesi in societa' controllate o collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,  anche
          per interposta persona, allo stesso soggetto. 
                18. Il beneficio previsto dai commi da  16  a  19  e'
          concesso ai sensi della  sezione  3.1  della  comunicazione
          della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19  marzo
          2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
          di Stato a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
          del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di  cui  alla
          medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni  dei
          commi 16 e 17 e' subordinata, ai sensi  dell'articolo  108,
          paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
                19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
          16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse
          del Programma Next Generation EU. 
                Omissis. 
                161. Al fine di contenere il perdurare degli  effetti
          straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di
          COVID-19 in aree  caratterizzate  da  grave  situazione  di
          disagio socio-economico,  e  di  garantire  la  tutela  dei
          livelli  occupazionali,  l'esonero  contributivo   di   cui
          all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
          n. 104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          ottobre 2020, n.126, si applica fino al 31  dicembre  2029,
          modulato come segue: 
                  a) in misura pari al 30 per cento  dei  complessivi
          contributi previdenziali da versare  fino  al  31  dicembre
          2025; 
                  b) in misura pari al 20 per cento  dei  complessivi
          contributi previdenziali da versare per  gli  anni  2026  e
          2027; 
                  c) in misura pari al 10 per cento  dei  complessivi
          contributi previdenziali da versare per  gli  anni  2028  e
          2029. 
                162. L'agevolazione  di  cui  al  comma  161  non  si
          applica: 
                  a) agli enti pubblici economici; 
                  b) agli istituti autonomi case popolari trasformati
          in enti pubblici  economici  ai  sensi  della  legislazione
          regionale; 
                  c) agli enti trasformati in societa'  di  capitali,
          ancorche' a capitale interamente pubblico, per  effetto  di
          procedimenti di privatizzazione; 
                  d) alle ex istituzioni pubbliche  di  assistenza  e
          beneficenza trasformate in  associazioni  o  fondazioni  di
          diritto privato, in  quanto  prive  dei  requisiti  per  la
          trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP),  e
          iscritte nel registro delle persone giuridiche; 
                  e)  alle  aziende  speciali  costituite  anche   in
          consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
                  f) ai consorzi di bonifica; 
                  g) ai consorzi industriali; 
                  h) agli enti morali; 
                  i) agli enti ecclesiastici. 
                163. Una quota delle  minori  spese  derivanti  dalle
          disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro
          per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022  e  a
          30 milioni di euro  per  l'anno  2023,  e'  destinata  alle
          finalita' di cui al comma 200. 
                164. L'agevolazione di cui al comma 161  e'  concessa
          dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021  nel  rispetto  delle
          condizioni previste dalla comunicazione  della  Commissione
          europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020,  recante  un
          «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19». 
                165.  Dal  1°  luglio  2021  al  31   dicembre   2029
          l'agevolazione di cui  al  comma  161  e'  concessa  previa
          adozione   della   decisione   di   autorizzazione    della
          Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel
          rispetto  delle   condizioni   previste   dalla   normativa
          applicabile in materia di aiuti di Stato. 
                166. Ai fini degli adempimenti relativi  al  Registro
          nazionale   degli   aiuti   di   Stato,   l'amministrazione
          responsabile e' il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  e  l'amministrazione  concedente   e'   l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale, che  provvede  altresi'
          all'esecuzione  degli  obblighi  di  monitoraggio  previsti
          dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato. 
                167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui  al
          comma 161 sono valutati in  4.836,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in
          5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni
          di euro per l'anno 2024, in 5.892,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in
          4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni
          di euro per l'anno 2028, in 2.084,8  milioni  di  euro  per
          l'anno 2029 e in 267,2 milioni di  euro  per  l'anno  2030.
          Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161,
          per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e  per  2.508,4
          milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse
          del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050. 
                Omissis.»