Art. 28
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'
1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali
dei giovani con disabilita' e il loro diretto coinvolgimento nelle
diverse ((attivita' statutarie anche produttive e nelle iniziative
imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni
di cui al presente comma)), e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un
contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui
all'((articolo 4 del codice di cui al decreto)) legislativo 3 luglio
2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di
trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto
legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con
disabilita', di eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo
svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo di cui al
presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel
limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non
utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del ((decreto-legge)) 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del
contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle domande,
nonche' le procedure di controllo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le
disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 1° marzo 2024.
3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al
comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione
interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con
eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 54 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse
di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
della finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in
relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente riconosciuti ((e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985))
rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri
creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o
della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli 5 e 6.»
«Art. 54 (Trasmigrazione dei registri esistenti). -
1. Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono
disciplinate le modalita' con cui gli enti pubblici
territoriali provvedono a comunicare al Registro unico
nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli
enti gia' iscritti nei registri speciali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale esistenti al giorno antecedente
l'operativita' del Registro unico nazionale degli enti del
Terzo settore.
2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo
settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti
registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere
agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e
a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre
2022.
3. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei
documenti richiesti agli enti del Terzo settore ai sensi
del comma 2 entro il termine di sessanta giorni comporta la
mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2
gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano
a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva
qualifica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 104 (Assistenza e servizi per la disabilita').
- Omissis.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle
strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle
normative regionali, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita',
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di
sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo denominato "Fondo di
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con
disabilita'" volto a garantire ((la concessione di un
indennizzo)) agli enti gestori delle medesime strutture di
cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40
milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da
adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le
modalita' di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo
precedente.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante
«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali»:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.
Omissis.