((Art. 28 - bis
Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate
dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)
1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 1, comma 306, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla
presente legge:
«Omissis.
306. Fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro
assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa
mansione compresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi di
lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della
retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di
lavoro, ove piu' favorevoli.
Omissis».