((Art. 28 - bis 
 
Proroga del termine per il lavoro agile per i  lavoratori  dipendenti
  pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate
  dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022) 
 
  1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "30
settembre 2023". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  306,  della  citata
          legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Omissis. 
                306. Fino al 30  settembre  2023,  per  i  lavoratori
          dipendenti pubblici e privati  affetti  dalle  patologie  e
          condizioni  individuate  dal  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
          24 dicembre 2021, n. 221,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il  datore  di  lavoro
          assicura lo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
          modalita' agile anche  attraverso  l'adibizione  a  diversa
          mansione  compresa  nella  medesima  categoria  o  area  di
          inquadramento, come definite dai  contratti  collettivi  di
          lavoro   vigenti,   senza   alcuna    decurtazione    della
          retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle
          disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di
          lavoro, ove piu' favorevoli. 
                Omissis».