((Art. 29
Estensione del parametro della differenza retributiva per i
lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali
1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In presenza di
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse
generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al
periodo precedente e' stabilito in uno a dodici";
b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri". 2. All'articolo 8,
comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono
soppresse.
3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b),
g) o h)" sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla
necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo
2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a
dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 16, comma 1, e l'articolo 8
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 16 (Lavoro negli enti del Terzo settore). - 1.
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni
caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza
retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base
della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate
esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche
competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il
rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a
dodici. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto
di tali parametri nel proprio bilancio sociale o, in
mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.
Omissis.»
«Art. 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di
scopo di lucro). - Omissis.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
Omissis.
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o
autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta
per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime
qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5,
comma 1.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 3, comma 2, lettera b), e
l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 112 «Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). - Omissis.
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o
autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta
per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime
qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire
specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2,
comma 1.
Omissis.»
«Art. 13 (Lavoro nell'impresa sociale). - 1. I
lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni
caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
dell'impresa sociale non puo' essere superiore al rapporto
uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda.
In presenza di comprovate esigenze attinenti alla
necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente e'
stabilito in uno a dodici. Le imprese sociali danno conto
del rispetto di tali parametri nel proprio bilancio
sociale.
Omissis.»