Art. 30 
 
Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di  crisi
                    aziendale e riorganizzazione 
 
  1. Per le aziende che abbiano  dovuto  fronteggiare  situazioni  di
perdurante crisi aziendale e di  riorganizzazione  e  che  non  siano
riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani  di
riorganizzazione  e  ristrutturazione  originariamente  previsti  per
prolungata indisponibilita'  dei  locali  aziendali,  per  cause  non
imputabili al  datore  di  lavoro,  su  domanda  dell'azienda,  anche
qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' autorizzare, con proprio decreto, in via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo,  in  continuita'  di
tutele   gia'   autorizzate,   di   cassa   integrazione    salariale
straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di  salvaguardare  il
livello occupazionale e il patrimonio  di  competenze  acquisito  dai
lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma  non
si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli  24  e  25
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di  euro
per l'anno 2024.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  della  relativa
spesa, informando con cadenza periodica il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio  emerga,  anche  in
via prospettica, il raggiungimento del limite  di  spesa  di  cui  al
primo periodo, non potranno essere piu'  accolte  ulteriori  domande.
Alla copertura degli oneri di cui  al  primo  periodo((,  pari  a  13
milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di  euro  per  l'anno
2024,)) si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 4, 22, 24 e 25, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 «Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183»: 
                «Art.  4  (Durata  massima  complessiva).  -  1.  Per
          ciascuna unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e
          quello straordinario di integrazione salariale non  possono
          superare la durata massima complessiva di  24  mesi  in  un
          quinquennio   mobile,   fatto   salvo    quanto    previsto
          all'articolo 22, comma 5. 
                2.   Per   le   imprese   industriali   e   artigiane
          dell'edilizia e affini,  nonche'  per  le  imprese  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e  o),  per  ciascuna
          unita'  produttiva  il  trattamento  ordinario   e   quello
          straordinario  di  integrazione   salariale   non   possono
          superare la durata massima complessiva di  30  mesi  in  un
          quinquennio mobile. 
                «Art.  22  (Durata).  -  1.   Per   la   causale   di
          riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
          lettera a), e relativamente a ciascuna  unita'  produttiva,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
          un quinquennio mobile. 
                2.  Per  la  causale  di  crisi  aziendale   di   cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  b),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  12
          mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
          essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
          terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. 
                3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
          all'articolo 21, comma 1, lettera  c),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
          condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
          raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
          mobile. 
                4. Per le causali  di  riorganizzazione  aziendale  e
          crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
                5.  Ai  fini  del  calcolo   della   durata   massima
          complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la  durata  dei
          trattamenti per la causale  di  contratto  di  solidarieta'
          viene computata nella misura della meta' per la  parte  non
          eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. 
                6. La disposizione di cui al comma 5 non  si  applica
          alle imprese edili e affini.» 
                «Art. 24 (Consultazione sindacale).  -  1.  L'impresa
          che intende  richiedere  il  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale per le causali di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e  b),  e'  tenuta  a  comunicare,
          direttamente o tramite l'associazione  imprenditoriale  cui
          aderisce  o   conferisce   mandato,   alle   rappresentanze
          sindacali  aziendali  o   alla   rappresentanza   sindacale
          unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  a   livello   nazionale,   le   cause   di
          sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita'
          e  la  durata  prevedibile,  il   numero   dei   lavoratori
          interessati. 
                2. Entro tre giorni dalla predetta  comunicazione  e'
          presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al  comma  1,
          domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale
          domanda e' trasmessa,  ai  fini  della  convocazione  delle
          parti, al competente ufficio individuato dalla regione  del
          territorio di riferimento, qualora  l'intervento  richiesto
          riguardi unita' produttive ubicate in una sola  regione,  o
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  qualora
          l'intervento riguardi unita'  produttive  ubicate  in  piu'
          regioni. In tale caso il Ministero richiede,  comunque,  il
          parere delle regioni interessate. 
                3. Costituiscono oggetto  dell'esame  congiunto  ((da
          tenersi  anche  in  via  telematica))  il   programma   che
          l'impresa intende attuare, comprensivo della durata  e  del
          numero  dei  lavoratori  interessati  alla  sospensione   o
          riduzione  di  orario  e  delle  ragioni  che  rendono  non
          praticabili  forme  alternative  di  riduzioni  di  orario,
          nonche'  delle  misure  previste  per  la  gestione   delle
          eventuali eccedenze di personale, i criteri di  scelta  dei
          lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le
          ragioni per  le  quali  e'  richiesto  l'intervento,  e  le
          modalita' della rotazione tra i  lavoratori  o  le  ragioni
          tecnico-organizzative della mancata adozione di  meccanismi
          di rotazione. 
                4.  Salvo  il  caso  di  richieste   di   trattamento
          presentate da imprese  edili  e  affini,  le  parti  devono
          espressamente  dichiarare  la  non  percorribilita'   della
          causale di contratto di solidarieta'  di  cui  all'articolo
          21, comma 1, lettera c). 
                5.  L'intera  procedura  di  consultazione,  attivata
          dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25
          giorni successivi a quello in  cui  e'  stata  avanzata  la
          richiesta  medesima,  ridotti  a  10  per  le  imprese  che
          occupano fino a 50 dipendenti. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60  giorni
          dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito
          l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a
          titolo di sanzione per il mancato rispetto delle  modalita'
          di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.» 
                «Art.  25  (Procedimento).  -  1.   La   domanda   di
          concessione di trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e' presentata entro sette giorni  dalla  data  di
          conclusione della procedura di  consultazione  sindacale  o
          dalla data di  stipula  dell'accordo  collettivo  aziendale
          relativo al ricorso all'intervento e deve essere  corredata
          dell'elenco nominativo  dei  lavoratori  interessati  dalle
          sospensioni o riduzioni di orario. Tali  informazioni  sono
          inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per  il
          tramite del sistema informativo  unitario  delle  politiche
          del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
          all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo
          21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione
          dell'integrazione salariale l'impresa comunica  inoltre  il
          numero dei lavoratori mediamente occupati  presso  l'unita'
          produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente,
          distinti per orario contrattuale. 
                2. La sospensione o la  riduzione  dell'orario  cosi'
          come concordata tra le parti ha inizio entro trenta  giorni
          dalla data di presentazione della domanda di cui  al  comma
          1. 
                3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
          trattamento decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla
          presentazione della domanda medesima. 
                4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
          domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o
          totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e'
          tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi  una  somma  di
          importo   equivalente   all'integrazione   salariale    non
          percepita. 
                5.  La  domanda  di   concessione   del   trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata in unica soluzione contestualmente al  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  alle  Direzioni
          territoriali  del  lavoro  competenti  per  territorio.  La
          concessione del predetto trattamento  avviene  con  decreto
          del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
          l'intero   periodo   richiesto.   Fatte   salve   eventuali
          sospensioni del procedimento amministrativo che si  rendano
          necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al  secondo
          periodo e' adottato entro  90  giorni  dalla  presentazione
          della domanda da parte dell'impresa. 
                6. Le Direzioni territoriali  del  lavoro  competenti
          per territorio, nei tre  mesi  antecedenti  la  conclusione
          dell'intervento di integrazione salariale,  procedono  alle
          verifiche  finalizzate   all'accertamento   degli   impegni
          aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa  al
          competente  ufficio  ministeriale  entro  30  giorni  dalla
          conclusione dell'intervento straordinario  di  integrazione
          salariale autorizzato. Nel  caso  in  cui  dalla  relazione
          ispettiva emerga il mancato  svolgimento,  in  tutto  o  in
          parte,   del   programma   presentato   dall'impresa,    il
          procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
          cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90  giorni  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
          ai fini istruttori. 
                7. L'impresa,  sentite  le  rappresentanze  sindacali
          aziendali o la  rappresentanza  sindacale  unitaria,  o  in
          mancanza le articolazioni territoriali  delle  associazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  a  livello
          nazionale, puo' chiedere una  modifica  del  programma  nel
          corso del suo svolgimento.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 «Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - Omissis. 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                Omissis.»