Art. 31 
 
     Completamento dell'((attivita' liquidatoria dell'Alitalia)) 
 
  1. L'esecuzione del programma ((di cui  al  comma  4  dell'articolo
11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,))  nei  termini
rivenienti  dalla  decisione  della  Commissione   europea   di   cui
all'articolo 79, comma 4-bis,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  2. A far  data  dal  decreto  di  revoca  dell'attivita'  d'impresa
dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia
Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria,   che   potra'
intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti  i  compendi
aziendali  di  cui  al   programma   autorizzato,   l'amministrazione
straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria,
i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e
degli    oneri    di    struttura,    gestione    e     funzionamento
dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti
prededucibili dell'Erario e degli enti  di  previdenza  e  assistenza
sociale, dei crediti prededucibili oggetto di  transazione  ai  sensi
dell'((articolo 42 del decreto legislativo)) 8 luglio 1999 n.  270  e
dell'indennizzo ai titolari  di  titoli  di  viaggio,  di  voucher  o
analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di  cui  al
comma 9 ((dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73  del
2021)), fatti salvi gli effetti del ((comma 6 del  medesimo  articolo
11-quater)), sono prioritariamente destinati  al  soddisfacimento  in
prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi  inclusi  i  crediti  da
recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi  dalla  Commissione
europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, commi 4,
          6 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,
          recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali»: 
                «Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia-
          Societa' Aerea Italiana - S.p.a.). - Omissis. 
                4. Il programma della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria e'  immediatamente  adeguato  dai  commissari
          straordinari alla decisione della  Commissione  europea  di
          cui al citato articolo 79, comma 4-bis,  del  decreto-legge
          n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
          all'adozione, per ciascun  compendio  di  beni  oggetto  di
          cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
          previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui  durata  si
          computa dalla data di  modifica,  possono  essere  adottate
          anche dopo la scadenza  del  termine  del  primo  programma
          autorizzato e possono prevedere la  cessione  a  trattativa
          privata anche di singoli beni, rami d'azienda  o  parti  di
          essi,  perimetrati  in  coerenza  con  la  decisione  della
          Commissione europea. Il programma  predisposto  e  adottato
          dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano
          industriale di cui al citato articolo 79,  comma  4-bis,  e
          alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
          effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata  la  cessione
          diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma  4-bis,
          del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali  del
          ramo Aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
          dalla  societa'  in  conformita'   alla   decisione   della
          Commissione europea. A  seguito  della  cessione  totale  o
          parziale dei compendi aziendali del ramo Aviation, gli slot
          aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono  restituiti
          al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie  sugli
          aeroporti individuato ai sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
          95/93 del Consiglio,  del  18  gennaio  1993.  E'  altresi'
          autorizzata  l'autonoma  cessione,  anche  antecedentemente
          alla modifica del programma,  del  marchio  «Alitalia»,  da
          effettuarsi  nei  confronti  di  titolari  di  licenze   di
          esercizio  di  trasporto  aereo  o  di  certificazioni   di
          operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
          nel rispetto delle diposizioni europee,  anche  in  materia
          antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte  e
          la valorizzazione del marchio.  La  stima  del  valore  dei
          complessi oggetto della  cessione  puo'  essere  effettuata
          tramite perizia disposta da un soggetto  terzo  individuato
          dall'organo commissariale, previo parere  del  comitato  di
          sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre  giorni
          dalla  richiesta.   A   seguito   della   decisione   della
          Commissione europea  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
          cui al citato articolo 79, comma 4-bis. 
                Omissis. 
                6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
          i Commissari straordinari dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia  City  liner  S.p.a.  in
          amministrazione straordinaria possono procedere,  anche  in
          deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
          regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  al  pagamento  degli
          oneri   e   dei   costi   funzionali   alla    prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
          aziendale nonche' di tutti i costi di  funzionamento  della
          procedura che  potranno  essere  antergati  ad  ogni  altro
          credito. 
                Omissis. 
                9. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
          l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche'  di
          voucher  o  analoghi  titoli  emessi   dall'amministrazione
          straordinaria in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19 e non utilizzati alla  data  del  trasferimento
          dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo  e'
          erogato  esclusivamente  nell'ipotesi  in   cui   non   sia
          garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
          e' quantificato in misura pari all'importo  del  titolo  di
          viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  al
          trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
          e  all'Alitalia   Cityliner   S.p.a.   in   amministrazione
          straordinaria  delle  risorse  sulla  base   di   specifica
          richiesta dei commissari che dia conto dei  presupposti  di
          cui al presente comma. I commissari provvedono  mensilmente
          alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
          erogate ai sensi del presente comma. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 100 milioni di euro  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  79,  comma  4-bis,
          del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»: 
                «Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto  aereo).  -
          Omissis. 
                4-bis. In sede di prima applicazione  della  presente
          disposizione, e' autorizzata, con le modalita'  di  cui  al
          comma 4, la  costituzione  della  societa'  anche  ai  fini
          dell'elaborazione del piano industriale. 
                Il capitale sociale iniziale  e'  determinato  in  20
          milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di  cui
          al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della  societa'
          redige ed approva, entro trenta giorni  dalla  costituzione
          della  societa',  un  piano  industriale  di   sviluppo   e
          ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali
          di  prodotto.  Il  piano  industriale  puo'  prevedere   la
          costituzione  di  una  o  piu'   societa'   controllate   o
          partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
          per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri  soggetti
          pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
          o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami  d'azienda
          di  imprese  titolari  di  licenza   di   trasporto   aereo
          rilasciata  dall'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,
          anche  in  amministrazione  straordinaria.  Il   piano   e'
          trasmesso alla Commissione europea per  le  valutazioni  di
          competenza,  nonche'  alle  Camere  per  l'espressione  del
          parere da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per  materia.  Le   Commissioni   parlamentari   competenti
          esprimono parere motivato nel termine perentorio di  trenta
          giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il  quale  si
          prescinde    dallo    stesso.    La    societa'     procede
          all'integrazione o alla  modifica  del  piano  industriale,
          tenendo conto della decisione della Commissione europea.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 73, comma 1, e 42,
          del decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,  recante
          «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria  delle
          grandi  imprese   in   stato   di   insolvenza,   a   norma
          dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»: 
                «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa).  -
          1. Nei casi in cui e' stato  autorizzato  un  programma  di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  se  nel  termine   di
          scadenza del programma,  originario  o  prorogato  a  norma
          dell'articolo 66, e' avvenuta  la  integrale  cessione  dei
          complessi  stessi,   il   tribunale,   su   richiesta   del
          commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
          la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
                Omissis.» 
                «Art.  42  (Controllo  preventivo  sugli   atti   del
          commissario  straordinario).  -   1.   Sono   soggetti   ad
          autorizzazione del  Ministero  dell'industria,  sentito  il
          comitato di sorveglianza: 
                  a) gli atti di alienazione e di affitto di  aziende
          e di rami di aziende; 
                  b) gli atti di alienazione e di locazione  di  beni
          immobili e di costituzione di diritti reali  sui  medesimi,
          gli atti di  alienazione  di  beni  mobili  in  blocco,  di
          costituzione di  pegno  e  le  transazioni,  se  di  valore
          indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.»