Art. 31
Completamento dell'((attivita' liquidatoria dell'Alitalia))
1. L'esecuzione del programma ((di cui al comma 4 dell'articolo
11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,)) nei termini
rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020,
integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
2. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia
Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potra'
intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi
aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue nel completamento dell'attivita' liquidatoria,
i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e
degli oneri di struttura, gestione e funzionamento
dell'amministrazione straordinaria, nonche' del pagamento dei crediti
prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza
sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi
dell'((articolo 42 del decreto legislativo)) 8 luglio 1999 n. 270 e
dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o
analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al
comma 9 ((dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del
2021)), fatti salvi gli effetti del ((comma 6 del medesimo articolo
11-quater)), sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in
prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da
recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione
europea.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, commi 4,
6 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali»:
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia-
Societa' Aerea Italiana - S.p.a.). - Omissis.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo Aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo Aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
Omissis.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
i Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia City liner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
Omissis.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»
- Si riporta il testo dell'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
Omissis.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale.
Il capitale sociale iniziale e' determinato in 20
milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui
al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della societa'
redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione
della societa', un piano industriale di sviluppo e
ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali
di prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.»
- Si riporta il testo degli articoli 73, comma 1, e 42,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»:
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). -
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
Omissis.»
«Art. 42 (Controllo preventivo sugli atti del
commissario straordinario). - 1. Sono soggetti ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il
comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende
e di rami di aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni
immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi,
gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di
costituzione di pegno e le transazioni, se di valore
indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.»