Art. 32
Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale
1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni
sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino
delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico
e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230, nonche' all'introduzione di nuove misure a sostegno delle
famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno
2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 30 milioni di euro
limitatamente alle attivita' legate all'assistenza nella
presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE, affidate ai centri)) di
assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei
centri di assistenza fiscale previsti per le attivita' legate
all'assistenza nella presentazione della DSU ((ai fini dell'ISEE)), a
decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160,
((come incrementate dal comma 1)) del presente articolo, non possono
essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle
DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare
nel medesimo anno di riferimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle ((risorse del Fondo)) di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 479 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022»:
«Omissis.
479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35
milioni di euro al fine di consentire la presentazione
delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di
Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge,
nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella
presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi
centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)»:
«Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE). - 1. I soggetti incaricati della
ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6,
trasmettono per via telematica entro i successivi quattro
giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al
dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata
dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o
contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti
temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo'
stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per
l'eventuale assistenza nella compilazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita'
e finanza pubblica»:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - Omissis.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere riscritte, del tutto o in
parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
Omissis.»